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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34150/2024 del 23/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (consumatore)

La controversia

La controversia nasce dall’omologazione di un piano del consumatore proposto da un debitore sovraindebitato, contro cui la società mandataria del cessionario del credito originariamente vantato da una banca ha proposto reclamo e poi ricorso per cassazione. Il credito azionato derivava da un mutuo ipotecario asseritamente risolto per inadempimento ed era stato ceduto in blocco nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Il Tribunale aveva rigettato il reclamo contro l’omologazione del piano. La ricorrente ha dedotto, con due motivi, violazione della disciplina del piano del consumatore e dell’art. 1186 c.c., sostenendo che la dilazione prevista dal piano fosse eccessiva e pregiudizievole per il creditore ipotecario, perché superiore al termine annuale di cui all’art. 8 l. n. 3/2012 e persino più lunga dell’originario piano di ammortamento del mutuo. Con il secondo motivo ha invocato la normativa sulla crisi da sovraindebitamento e alcuni richiami al concordato, sostenendo che, dato il peso preponderante del suo credito e la sua natura di credito deteriorato cartolarizzato con garanzia statale, il proprio dissenso sulla convenienza del piano avrebbe dovuto impedire l’omologazione o comunque essere valorizzato come ostativo.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha respinto le eccezioni preliminari del resistente relative alla procura e alla titolarità del credito, ritenendo provata la qualità di mandataria della ricorrente e comunque rilevando che la questione della cessione del credito era già emersa dagli atti e risultava coperta da un giudicato implicito, poiché il credito era stato inserito nel piano ed il tribunale aveva deciso nel merito. Nel merito, la Corte ha ribadito che nei piani del consumatore è legittima anche una dilazione ultrannuale del pagamento dei crediti privilegiati, ipotecari o pignoratizi, purché il creditore possa contestare la convenienza del piano e il giudice verifichi che il trattamento sia non peggiore dell’alternativa liquidatoria. Ha quindi osservato che, nel caso concreto, la doglianza della ricorrente mirava in sostanza a rimettere in discussione una valutazione di merito già compiuta dai giudici di merito, i quali avevano ritenuto non eccessiva la durata del piano in rapporto alla durata originaria del mutuo e alla finalità di second chance per il debitore. Poiché non era stato dedotto un vizio di motivazione nei limiti dell’art. 360, n. 5, c.p.c., tale apprezzamento non era sindacabile in cassazione. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 111, comma 7, Cost.

    Il ricorso straordinario per cassazione è ammissibile contro provvedimenti decisori e definitivi che incidono su diritti soggettivi, come il rigetto del reclamo contro l’omologazione del piano del consumatore.

  • art. 8, comma 4, l. n. 3 del 2012

    La moratoria fino a un anno è espressamente consentita dalla legge; la dilazione oltre l’anno è ammissibile, ma rileva sulla convenienza e non sulla fattibilità giuridica.

  • art. 12-bis, comma 4, l. n. 3 del 2012

    Il creditore può contestare la convenienza del piano e il giudice deve verificare che il credito riceva un trattamento non inferiore all’alternativa liquidatoria.

  • artt. 7 e ss. l. n. 3 del 2012

    Le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento hanno natura concorsuale e sono funzionalmente analoghe al concordato preventivo.

  • art. 14-ter e ss. l. n. 3 del 2012

    Costituiscono il parametro dell’alternativa liquidatoria rispetto alla quale va confrontata la convenienza del piano.

  • art. 1186 c.c.

    Richiamato nel ricorso come norma violata, ma la Corte non ne fonda la decisione, trattandosi di doglianza assorbita dall’inammissibilità.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La valutazione di merito compiuta dai giudici di merito non è sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio di motivazione specificamente dedotto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto/inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • artt. 1 e 4, l. n. 130 del 1999

    Richiamati per descrivere l’operazione di cartolarizzazione del credito.

  • art. 8 t.u.b.

    Richiamato per descrivere il meccanismo di cessione in blocco dei crediti bancari.

  • art. 177, comma 3, l.fall.

    Richiamato dalla ricorrente per analogie con il concordato, ma non decisivo ai fini della decisione.

  • art. 186-bis, comma 2, lett. c), l.fall.

    Richiamato dalla ricorrente in via comparativa, senza rilievo decisivo nella ratio decidendi.

Massime di principio

  • Nei piani del consumatore è ammissibile una dilazione di pagamento dei crediti assistiti da privilegio, pegno o ipoteca anche oltre il termine annuale previsto dall’art. 8, comma 4, l. n. 3/2012, purché il creditore possa far valere la convenienza della proposta e il giudice verifichi la non deteriorità del trattamento rispetto alla liquidazione.
  • La contestazione della titolarità del credito o della sua inclusione in una cartolarizzazione, se non emerge dagli atti e non è ritualmente coltivata nel giudizio di merito, non può essere introdotta in cassazione come questione nuova o mera doglianza di legittimazione, soprattutto quando il credito sia già stato considerato nel piano omologato.
  • L’apprezzamento circa la convenienza del piano del consumatore rispetto all’alternativa liquidatoria è valutazione di merito; in cassazione è censurabile solo nei limiti del vizio di motivazione dedotto nei modi di legge.
  • Nel procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento, la funzione della proposta è analoga a quella concorsuale: il piano può imporre ai creditori anteriori una ristrutturazione del debito, purché sia rispettato il controllo giudiziale su fattibilità giuridica e convenienza.
  • La semplice durata lunga del piano non ne determina l’illegittimità, se la durata è giustificata dal bilanciamento tra interesse del creditore e finalità di ristrutturazione e seconda opportunità per il debitore.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSovraindebitamento
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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