Circolare numero 292 del 22-12-1992
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica la disponibilità dei nuovi programmi per la liquidazione delle pensioni nell’esercizio 1993, inclusi i casi con procedura passante, LP1 e Operazione pensionesubito, nonché per pensioni sociali, assegni vitalizi e rendite facoltative. Fornisce inoltre i valori definitivi di perequazione automatica per il 1992 e 1993, i limiti di reddito per integrazione al minimo, maggiorazioni sociali, pensioni sociali, assegni di invalidità e prestazioni per invalidi civili e sordomuti, oltre alle aliquote IRPEF e alle detrazioni vigenti per il 1993. Sono richiamate anche istruzioni operative su liquidazioni provvisorie/definitive, interessi legali, pensioni internazionali, mandati di pagamento e minimali retributivi per l’accredito contributivo.
Attivazione programmi 1993 per liquidazione pensioni, perequazione, redditi e IRPEF
Attivazione dei programmi per la liquidazione delle pensioni 1993
La circolare dà seguito alla precedente n. 243 del 16 ottobre 1992 e comunica la disponibilità dei programmi informatici necessari per la liquidazione in competenza dell’esercizio 1993 delle pensioni già acquisite tramite procedura di calcolo passante, procedura LP1 e Operazione pensionesubito. I nuovi applicativi consentono inoltre la gestione delle pensioni sociali e degli assegni vitalizi trasferiti al Fondo sociale ai sensi della legge 20 marzo 1980, n. 75. Le rendite facoltative possono essere liquidate dal 7 gennaio 1993. Viene anche fornito l’elenco dei programmi, con relativo livello e versione, da caricare sul sottosistema elaborativo dell’Area prestazioni.
Perequazione automatica e importi dei trattamenti minimi
Gli allegati 1 e 2 riepilogano i valori definitivi della perequazione automatica per il 1992 e il 1993, con i trattamenti minimi e le pensioni sociali per lavoratori dipendenti, autonomi e assegni vitalizi. Per il 1993 sono indicati gli importi dal 1° gennaio, dal 1° giugno e dal 1° dicembre. La circolare riporta anche gli aumenti per costo della vita: dal 1° giugno 1993 il 1,8% fino a lire 1.155.500, il 1,62% sulla fascia successiva fino a lire 1.733.250 e il 1,35% sulla parte eccedente; dal 1° dicembre 1993 il 1,7% fino a lire 1.176.300, il 1,53% fino a lire 1.764.450 e il 1,275% sulla parte eccedente. È richiamata la regola di riduzione delle percentuali per le fasce superiori al doppio e al triplo del minimo.
Liquidazione provvisoria, reversibilità e interessi legali
In assenza dei coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi per le pensioni con decorrenza nel 1993, le pensioni dirette e indirette successive al 31 dicembre 1992 devono essere definite provvisoriamente con procedura LP1. Fanno eccezione le pensioni di reversibilità con decorrenza 1993 derivanti da pensione diretta con decorrenza anteriore, che possono essere liquidate in via definitiva. La circolare precisa inoltre che i nuovi programmi gestiscono anche la liquidazione degli interessi legali sulle pensioni liquidate o ricostituite nel nuovo esercizio; con il programma 3170, opzione 2, è possibile ricalcolare gli interessi per pensioni ricostituite o trasformate in definitive dopo il 19 ottobre 1992, già elaborate alla data di sospensione della procedura ma non ancora stampate.
Assegni di invalidità e criteri reddituali
Per gli assegni di invalidità integrabili ex art. 1 della legge n. 222/1984, nelle registrazioni del Pannello Redditi deve essere indicato per il 1993 il valore di lire 7.241.000, già previsto per gli anni 1987/1992; per gli assegni non integrabili deve essere indicato il valore 99.999.000. La circolare riepiloga inoltre, negli allegati 3, 4, 5, 6, 7 e 8, i limiti di reddito personali e cumulativi per l’integrazione al minimo, per la maggiorazione sociale dei trattamenti minimi ex legge n. 544/1988, per la pensione sociale e il relativo aumento, nonché per le pensioni e gli assegni agli invalidi civili e ai sordomuti. Per i lavoratori autonomi viene confermato che, dal 1° gennaio 1988, valgono gli stessi limiti dei lavoratori dipendenti.
Pensioni sociali e maggiorazioni sociali
La circolare riporta i limiti di reddito per la pensione sociale e per l’aumento previsto dall’art. 2 della legge n. 544/1988, distinguendo tra pensionato solo e coniugato e indicando gli importi da detrarre dalla pensione sociale per determinare la prestazione spettante. Sono inoltre riepilogati i limiti reddituali per il diritto alla maggiorazione sociale dei trattamenti minimi per pensionati ultrasessantacinquenni e ultrasessantenni, con i rispettivi importi annui per il 1991, 1992 e 1993. Le note chiariscono che la maggiorazione spettante è quella di importo meno elevato risultante dal calcolo sul reddito personale e sulla somma dei redditi del pensionato e del coniuge.
Redditi per l’integrazione al minimo e prestazioni assistenziali
Gli allegati 3 e 8 riportano i limiti di reddito per l’integrazione al minimo delle pensioni del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle gestioni autonome, nonché i limiti per la concessione delle pensioni e degli assegni ai mutilati e invalidi civili e ai sordomuti. La circolare ricorda che, dal 1° luglio 1980, la pensione sociale in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei sordomuti senza redditi o con redditi inferiori ai limiti di legge va corrisposta in misura intera. Vengono inoltre richiamate le incompatibilità tra assegno mensile per invalidi civili parziali e altre prestazioni di invalidità, oltre alla disciplina introdotta dal 1991 per le prestazioni del Ministero dell’Interno.
IRPEF 1993, aliquote e detrazioni
Gli allegati 10 e 11 contengono le aliquote IRPEF vigenti dal 1° gennaio 1992 per il calcolo dell’imposta mensile e annua, insieme alle detrazioni d’imposta spettanti per il 1993. Sono indicate le detrazioni per spese inerenti alla produzione del reddito da lavoro dipendente o da pensione, le detrazioni per il coniuge, per i figli minori o inabili e per altri familiari a carico, nonché i limiti di reddito per il riconoscimento dei familiari a carico. La circolare specifica anche che le detrazioni per carichi di famiglia competono dal mese in cui si verificano le condizioni richieste e che ai residenti all’estero non spettano tali detrazioni.
Minimali retributivi per l’accredito contributivo
L’allegato 12 riepiloga i minimali retributivi settimanali e annuali per l’accredito dei contributi ai fini delle prestazioni pensionistiche, dal 1984 al 1993, in applicazione della legge n. 638/1983 e della legge n. 389/1989. Per il 1993 il minimale mensile del trattamento minimo di pensione è pari a lire 577.750, con minimale retributivo settimanale di lire 231.100 e minimale annuo di lire 12.017.200. È ribadito che le disposizioni non si applicano ai lavoratori domestici e familiari, agli operai agricoli, agli apprendisti e ai periodi di servizio militare o equiparato.
Pensioni con cumulo internazionale e requisito dei cinque anni
La circolare richiama infine la disciplina per le pensioni con decorrenza dal 1° ottobre 1992 liquidate con cumulo di periodi assicurativi e contributivi in base ad accordi o convenzioni internazionali. In tali casi il trattamento minimo è dovuto solo se l’interessato può far valere nella gestione competente un’anzianità contributiva in costanza di rapporto di lavoro svolto in Italia non inferiore a cinque anni. Viene espressamente richiamata la circolare n. 234 del 10 ottobre 1992 per le istruzioni operative già impartite.
Punti principali
Nuovi programmi per l’esercizio 1993
Sono disponibili per la ricezione e il caricamento i programmi che consentono di attivare la liquidazione in competenza 1993 delle pensioni acquisite con procedura di calcolo passante, procedura LP1 e rientranti nell’Operazione pensionesubito. I programmi permettono anche l’acquisizione e il calcolo delle pensioni sociali e degli assegni vitalizi trasferiti al Fondo sociale ai sensi della legge 20 marzo 1980, n. 75. Le rendite facoltative possono essere liquidate dal 7 gennaio 1993. Sono elencati i programmi con livello e versione da utilizzare.
Perequazione automatica e trattamenti minimi
Negli allegati 1 e 2 sono riepilogati gli importi definitivi dei trattamenti minimi e delle pensioni sociali per il 1992 e il 1993. Per il 1993 gli aumenti per costo della vita decorrono dal 1° giugno e dal 1° dicembre con le percentuali previste dal decreto-legge n. 384/1992 convertito nella legge n. 438/1992. Vengono indicati anche i limiti di applicazione per fasce di importo e la disciplina della perequazione automatica sospesa nel mese di novembre 1992.
Liquidazione provvisoria e definitiva delle pensioni 1993
In assenza dei coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi per le pensioni con decorrenza 1993, le pensioni dirette e indirette successive al 31 dicembre 1992 devono essere definite provvisoriamente con procedura LP1. Possono invece essere liquidate in via definitiva le pensioni di reversibilità con decorrenza 1993 derivanti da pensione diretta anteriore a tale anno. Per gli assegni di invalidità integrabili va indicato nel Pannello Redditi, per il 1993, il valore convenzionale 7.241.000; per quelli non integrabili il valore 99.999.000.
Redditi, integrazione al minimo e maggiorazioni sociali
Gli allegati 3, 4, 5, 6, 7 e 8 riportano i limiti di reddito per l’integrazione al minimo dei trattamenti pensionistici, per la maggiorazione sociale dei trattamenti minimi ex legge n. 544/1988, per la pensione sociale e per il relativo aumento, nonché i limiti per l’erogazione di pensioni e assegni agli invalidi civili e ai sordomuti. La circolare richiama inoltre la disciplina reddituale per gli assegni di invalidità, con limiti distinti per pensionato solo e coniugato, e precisa che dal 1° gennaio 1988 per i lavoratori autonomi valgono gli stessi limiti dei lavoratori dipendenti.
Pensioni internazionali e trattamento minimo
Per le pensioni con decorrenza dal 1° ottobre 1992, ottenute con il cumulo di periodi assicurativi e contributivi previsto da accordi o convenzioni internazionali, il trattamento minimo è riconosciuto solo se l’interessato può far valere nella gestione competente almeno cinque anni di contribuzione in costanza di lavoro svolto in Italia. La circolare richiama le istruzioni già impartite con la circolare n. 234 del 10 ottobre 1992.
Interessi legali sulle pensioni
I nuovi programmi consentono anche la liquidazione degli interessi legali dovuti sulle pensioni liquidate o ricostituite in competenza del nuovo esercizio. Viene chiarito che, con il programma 3170 opzione 2, è possibile ricalcolare gli interessi legali per pensioni ricostituite o trasformate in definitive dopo il 19 ottobre 1992, già elaborate alla data di sospensione della procedura ma non ancora stampate.
Riordinamento previdenziale e sospensione delle definizioni
In relazione alla legge delega n. 421/1992 e allo schema di decreto legislativo sul riordinamento del sistema previdenziale, la circolare segnala possibili novità per le pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 1993: innalzamento dei requisiti assicurativi e contributivi per la vecchiaia, cessazione del rapporto di lavoro come requisito ulteriore e computo del reddito del coniuge ai fini dell’integrazione al minimo. Per prudenza si invita a soprassedere, per il momento, dalla definizione delle domande presentate da assicurati che rientrino nelle situazioni disciplinate dal provvedimento.
Criteri operativi per le pensioni 1993 da integrare al minimo
Per le pensioni con decorrenza 1993 da integrare al trattamento minimo, le sedi devono valutare la situazione reddituale complessiva del richiedente e del coniuge. Se i requisiti reddituali per l’integrazione sussistono comunque, la pensione va liquidata con le modalità ordinarie, anche considerando il reddito del coniuge. Se invece la valutazione del reddito del coniuge escluderebbe, in tutto o in parte, l’integrazione, la pensione va liquidata nell’importo a calcolo, segnalando come reddito personale per il 1993 il valore convenzionale 99.999.000.
Mandati di pagamento e invio agli uffici pagatori
La stampa dei mandati di pagamento delle pensioni di nuova liquidazione può essere disposta sia sui moduli P.1/ott serie 1993 sia su quelli serie 1992. Poiché la prima cedola comprende gli arretrati riferiti alla fine del primo bimestre 1993, i mandati possono essere inviati agli uffici pagatori dal 2 gennaio 1993. Gli stessi criteri valgono per la messa a disposizione dei dati alle banche nei pagamenti via cavo.
IRPEF 1993 e detrazioni d’imposta
Per il 1993 le ritenute IRPEF sono determinate in base alle aliquote per scaglioni di reddito di cui all’art. 9 del decreto-legge n. 384/1992 convertito dalla legge n. 438/1992, con le detrazioni soggettive nella misura prevista dallo stesso decreto. Gli allegati 10 e 11 riportano le aliquote mensili e annuali e le detrazioni per lavoro dipendente o pensione, per coniuge, figli e altri familiari, oltre ai limiti reddituali per i familiari a carico.
Minimali retributivi per l’accredito contributivo
Nell’allegato 12 sono riepilogati i minimali di retribuzione per l’accredito dei contributi ai fini delle prestazioni pensionistiche ai sensi della legge n. 638/1983 e della legge n. 389/1989. La circolare ricorda che tali disposizioni non si applicano ai lavoratori domestici e familiari, agli operai agricoli, agli apprendisti e ai periodi di servizio militare o equiparato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 22 dic 1992Circolare numero 291 del 22-12-1992
- Circolare · 22 dic 1992Circolare numero 293 del 22-12-1992
- Circolare · 21 dic 1992Circolare numero 288 del 21-12-1992
- Circolare · 21 dic 1992Circolare numero 290 del 21-12-1992
- Circolare · 18 dic 1992Circolare numero 287 del 18-12-1992
- Circolare · 15 dic 1992Circolare numero 285 del 15-12-1992
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →