Circolare numero 293 del 22-12-1992
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce chiarimenti operativi sulla normativa in materia di pensioni di anzianità introdotta dalla legge n. 438/1992, integrando le istruzioni già impartite con la circolare n. 274/1992. Vengono precisate le condizioni per l’applicazione delle deroghe al blocco dei pensionamenti in diversi casi: imprese con programmi di ristrutturazione approvati dal CIPI, lavoratori in mobilità, lavoratori in preavviso prima del 19 settembre 1992, personale dei pubblici trasporti, soggetti con 40 anni di contribuzione, lavoratori del settore amianto, trattamenti a carico di fondi speciali, part-time e lavoratori italiani occupati all’estero.
Chiarimenti sull'applicazione della normativa sulle pensioni di anzianità
Chiarimenti sull'applicazione delle deroghe al blocco delle pensioni di anzianità
La circolare interviene per precisare l’ambito di operatività delle deroghe al blocco dei pensionamenti di anzianità introdotto dalla legge n. 438/1992, a integrazione delle istruzioni già fornite con la circolare n. 274 del 27 novembre 1992. I chiarimenti riguardano diverse fattispecie concrete sollevate da sedi, enti di patronato e datori di lavoro, oltre ad alcune valutazioni acquisite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Imprese con programmi di ristrutturazione approvati dal CIPI
Per l’applicazione della deroga prevista per i lavoratori dipendenti di imprese con programmi di ristrutturazione, non basta che il programma sia stato predisposto: è necessario che sia stato approvato dal CIPI ai sensi dell’art. 1, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223. L’approvazione può essere dimostrata con la delibera CIPI o con altra documentazione idonea da cui risultino approvazione e durata del programma.
La deroga si applica a tutti i lavoratori dipendenti dell’impresa nel suo complesso, anche se il programma riguarda solo determinati settori o singole unità produttive. È inoltre indispensabile che la domanda di pensione di anzianità sia presentata entro il periodo di durata del programma approvato dal CIPI.
Lavoratori in mobilità ex art. 7, comma 7, legge n. 223/1991
Per i lavoratori collocati in mobilità che si trovino nelle condizioni previste dall’art. 7, comma 7, della legge n. 223/1991, la liquidazione della pensione di anzianità è possibile purché risultino perfezionati i requisiti assicurativi e contributivi richiesti.
La circolare ricorda anche che il termine originario del 31 dicembre 1992 per il collocamento in mobilità di tali lavoratori è stato prorogato al 31 dicembre 1993 dall’art. 1, comma 4, del decreto-legge 14 dicembre 1992, n. 478.
Preavviso iniziato prima del 19 settembre 1992
Un chiarimento rilevante riguarda i lavoratori per i quali, prima del 19 settembre 1992, era già iniziato il periodo di preavviso connesso alla risoluzione del rapporto di lavoro. In seguito all’incertezza normativa determinata dal decreto-legge n. 384/1992, alcune aziende hanno mantenuto in servizio i dipendenti oltre la data prevista di cessazione, o li hanno persino riassunti in attesa di chiarimenti.
La circolare precisa che il protrarsi del preavviso oltre il termine originariamente previsto non fa venir meno la deroga. Tuttavia, tale situazione di incertezza deve considerarsi cessata nel mese di dicembre 1992, anche perché i chiarimenti della circolare n. 274 sono stati ampiamente diffusi; di conseguenza, la proroga del preavviso non può essere considerata validamente protratta oltre la fine di dicembre 1992 ai fini della deroga.
È distinta la posizione dei lavoratori per i quali il preavviso è iniziato prima del 19 settembre 1992 ma il rapporto si è risolto alla scadenza naturale del periodo contrattuale di preavviso: per costoro la deroga resta operativa anche se la cessazione avviene dopo il 31 dicembre 1992. Nei casi dubbi, la data di inizio del preavviso può essere ricostruita a ritroso dalla data di risoluzione del rapporto, per un periodo pari alla durata contrattuale del preavviso.
Personale dei pubblici servizi di trasporto
Per le imprese di servizi pubblici di trasporto disciplinate dal R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, le dimissioni diventano efficaci solo quando comunicate all’azienda e da questa accettate secondo le disposizioni del decreto. Se la domanda di dimissioni è stata accolta dai competenti organi aziendali prima del 19 settembre 1992, il lavoratore ha diritto alla liquidazione della pensione di anzianità, in analogia con quanto previsto per il pubblico impiego dall’art. 1, comma 2, lettera e), della legge n. 438/1992.
La deroga opera anche se le dimissioni, pur accolte prima di tale data, producono effetto in un momento successivo. Diversamente, per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto non soggetto al R.D. n. 148/1931, si applicano i criteri della deroga sul preavviso iniziato prima del 19 settembre 1992.
Anzianità contributiva di 40 anni
La circolare chiarisce che il requisito dei 40 anni di anzianità contributiva può essere raggiunto, ai fini della liquidazione della pensione a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi, anche mediante cumulo di contribuzione versata nell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e nelle gestioni autonome, purché i periodi non si sovrappongano temporalmente.
Per le forme previdenziali che prevedono l’arrotondamento all’anno della frazione pari a sei mesi, il requisito deve ritenersi perfezionato anche in presenza di 39 anni e 6 mesi di contribuzione.
Settore dell’amianto
In relazione ai lavoratori occupati in imprese operanti nel settore dell’amianto, la deroga non si limita ai soli pensionamenti anticipati previsti dall’art. 13, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257. Essa si estende a tutti i pensionamenti per anzianità dei lavoratori dipendenti da imprese rientranti nell’ambito di applicazione della legge n. 257/1992, purché gli interessati possano far valere i requisiti prescritti.
Trattamenti anticipati a carico dei Fondi speciali di previdenza
Con riferimento ai trattamenti anticipati a carico dei Fondi speciali di previdenza gestiti dall’Istituto, il Ministero del lavoro ha chiarito che le prestazioni collegate a una prestabilita età, anticipata rispetto all’età pensionabile più elevata prevista nei singoli fondi, non rientrano nel blocco dei pensionamenti di anzianità disposto dalla legge n. 438/1992.
Le domande per tali trattamenti possono quindi essere definite positivamente, se ricorrono le condizioni previste, anche quando la decorrenza sia successiva al 19 settembre 1992.
Trattamenti anticipati per i lavoratori a tempo parziale
La circolare riporta il parere ministeriale secondo cui i pensionamenti anticipati di vecchiaia previsti dall’art. 2 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito dalla legge n. 863/1984, e dall’art. 19 della legge n. 223/1991, nei confronti dei lavoratori che restano in servizio con orario ridotto o che trasformano il rapporto da tempo pieno a tempo parziale, non sono soggetti al blocco della legge n. 438/1992.
Tali trattamenti sono infatti considerati, anche se indirettamente, collegati all’esubero strutturale di manodopera; per essi opera quindi la deroga prevista per i prepensionamenti connessi a esuberi strutturali.
Lavoratori italiani che svolgono attività in altri Stati
Per i lavoratori italiani che svolgono la propria attività in altri Stati, il Ministero del lavoro ha espresso l’avviso che essi siano esclusi dal blocco delle pensioni di anzianità. Di conseguenza, per questi soggetti continua a essere possibile la liquidazione della pensione di anzianità, purché sussistano tutte le condizioni richieste, compresa la cessazione dell’attività di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 7, comma 2, della legge 30 dicembre 1990, n. 407.
La circolare conclude così il chiarimento sulla deroga già richiamata nella precedente circolare n. 274/1992.
Punti principali
Deroga per imprese con programmi di ristrutturazione approvati dal CIPI
La deroga prevista dalla legge n. 438/1992 opera solo se i programmi di ristrutturazione ai sensi della legge n. 223/1991 sono stati effettivamente approvati dal CIPI, non essendo sufficiente la sola predisposizione da parte dell’impresa. L’approvazione può essere dimostrata con la delibera o con altra documentazione idonea che evidenzi approvazione e durata del programma. La deroga vale per tutti i lavoratori dipendenti dell’impresa considerata nel suo complesso, anche se il programma riguarda solo singoli settori o unità produttive, e la domanda di pensione deve essere presentata entro la durata del programma approvato.
Mobilità ex art. 7, comma 7, legge n. 223/1991
Per i lavoratori collocati in mobilità che rientrano nelle condizioni dell’art. 7, comma 7, della legge n. 223/1991, la pensione di anzianità può essere liquidata a condizione che siano perfezionati i requisiti di assicurazione e contribuzione richiesti. Viene inoltre ricordato che il termine del 31 dicembre 1992 per il collocamento in mobilità è stato prorogato al 31 dicembre 1993 dal decreto-legge n. 478/1992.
Preavviso iniziato prima del 19 settembre 1992
Per i lavoratori per i quali il preavviso collegato alla risoluzione del rapporto era già iniziato prima del 19 settembre 1992, la deroga continua ad operare anche se, per effetto dell’incertezza normativa seguita al decreto n. 384/1992, il preavviso è stato protratto oltre la data prevista di cessazione o il lavoratore è stato riassunto in servizio. Tuttavia, tale incertezza si considera cessata nel mese di dicembre 1992 e la proroga del preavviso non può essere validamente protratta oltre la fine di quel mese. Resta distinta l’ipotesi in cui il rapporto cessi alla scadenza naturale del preavviso: in questo caso la deroga opera anche se la cessazione avviene dopo il 31 dicembre 1992. Per verificare l’inizio del preavviso, nei casi dubbi, si può risalire a ritroso dalla data di risoluzione per un periodo pari alla durata contrattuale del preavviso.
Personale dei pubblici servizi di trasporto
Per il personale delle imprese di trasporto soggette al R.D. n. 148/1931, le dimissioni diventano efficaci solo se comunicate all’azienda e accettate secondo le relative norme; se la domanda di dimissioni è stata accolta dai competenti organi prima del 19 settembre 1992, la pensione di anzianità può essere liquidata anche se l’effetto delle dimissioni decorre da una data successiva. Per il personale del trasporto non soggetto al R.D. n. 148/1931 si applicano invece i criteri della deroga per preavviso iniziato prima del 19 settembre 1992.
Requisito dei 40 anni di anzianità contributiva
Il requisito dei 40 anni può essere perfezionato, per la liquidazione della pensione a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi, anche con il cumulo di contribuzione dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle gestioni autonome, purché i periodi non siano sovrapposti. Inoltre, per le forme che arrotondano all’anno la frazione pari a sei mesi, il requisito si considera perfezionato anche con 39 anni e 6 mesi di contribuzione.
Settore amianto
La deroga per i lavoratori occupati in imprese operanti nel settore dell’amianto non è limitata ai soli pensionamenti anticipati previsti dall’art. 13, comma 2, della legge n. 257/1992, ma riguarda tutti i pensionamenti di anzianità dei lavoratori dipendenti dalle imprese rientranti nell’ambito di applicazione della stessa legge, purché in possesso dei requisiti prescritti.
Fondi speciali di previdenza gestiti dall’Istituto
Le prestazioni anticipate a carico dei Fondi speciali di previdenza collegati a una prestabilita età anticipata non rientrano nel blocco dei pensionamenti di anzianità introdotto dalla legge n. 438/1992, poiché restano comunque collegate a un’età pensionabile. Le domande possono quindi essere definite positivamente se ricorrono le condizioni, anche quando la decorrenza sia successiva al 19 settembre 1992.
Lavoratori a tempo parziale
I pensionamenti anticipati di vecchiaia previsti dall’art. 2 del decreto-legge n. 726/1984 e dall’art. 19 della legge n. 223/1991 per i lavoratori che riducono l’orario restando nella stessa azienda o trasformano il rapporto da tempo pieno a part-time non rientrano nel blocco della legge n. 438/1992, perché collegati, anche indirettamente, a esuberi strutturali di manodopera. Per tali trattamenti opera quindi la relativa deroga prevista per i prepensionamenti connessi a esuberi strutturali.
Lavoratori italiani che svolgono attività all’estero
I lavoratori italiani che svolgono la propria attività in altri Stati sono esclusi dal blocco delle pensioni di anzianità. Per essi la pensione può continuare a essere liquidata, sussistendone tutte le condizioni, compresa la cessazione dell’attività di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 7, comma 2, della legge n. 407/1990.
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