Regolamento (UE) 2019/787
Regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento sostituisce il precedente quadro sulle bevande spiritose e aggiorna le norme su definizione, composizione, denominazione, presentazione ed etichettatura. Introduce inoltre una disciplina organica per la protezione e registrazione delle indicazioni geografiche, con un registro elettronico dedicato e procedure di opposizione, modifica e cancellazione. Prevede controlli, poteri delegati ed esecutivi della Commissione, norme transitorie per le produzioni già esistenti e alcune deroghe specifiche, tra cui quella per lo shochu giapponese.
Definizione, designazione, presentazione, etichettatura e protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose, nonché disciplina dell’uso dell’alcole etilico e dei distillati agricoli nelle bevande alcoliche e del loro impiego nella comunicazione commerciale.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica a tutte le bevande spiritose immesse sul mercato dell’Unione, sia prodotte negli Stati membri sia in paesi terzi, nonché alle bevande spiritose prodotte nell’Unione per l’esportazione. Si applica inoltre all’alcole etilico di origine agricola e ai distillati di origine agricola utilizzati nella produzione di bevande alcoliche e all’uso delle denominazioni legali delle bevande spiritose nella presentazione ed etichettatura di altri prodotti alimentari. Per la protezione delle indicazioni geografiche, le disposizioni del capo III si estendono anche ai prodotti che entrano nel territorio doganale dell’Unione senza essere immessi in libera pratica. Sono previste regole transitorie specifiche per il passaggio dal regolamento (CE) n. 110/2008 al nuovo regime, con applicazione differenziata di varie disposizioni già dall’8 giugno 2019 e applicazione generale dal 25 maggio 2021.
Regolamento (UE) 2019/787 sulle bevande spiritose
Il regolamento aggiorna in modo organico la disciplina UE delle bevande spiritose, sostituendo il regolamento (CE) n. 110/2008. La finalità è rafforzare la tutela dei consumatori, la trasparenza del mercato, la lealtà della concorrenza e la protezione delle indicazioni geografiche, tenendo conto delle tradizioni produttive e dell’evoluzione tecnologica.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica a tutte le bevande spiritose immesse sul mercato dell’Unione, a prescindere dal luogo di produzione, e alle bevande spiritose prodotte nell’Unione per l’esportazione. Si estende anche all’alcole etilico di origine agricola e ai distillati di origine agricola usati nella produzione di bevande alcoliche, nonché all’uso delle denominazioni legali delle bevande spiritose nella presentazione ed etichettatura di altri prodotti alimentari. Per la protezione delle indicazioni geografiche, il regime copre anche le merci che entrano nel territorio doganale dell’Unione senza immissione in libera pratica.
Definizioni e requisiti di base
Ai fini del regolamento, una bevanda spiritosa deve essere destinata al consumo umano, avere caratteristiche organolettiche particolari, un titolo alcolometrico minimo del 15% vol. e derivare da processi e ingredienti conformi alle regole generali e alle categorie dell’allegato I. L’alcole etilico e i distillati impiegati devono essere esclusivamente di origine agricola; è vietato l’uso di alcole sintetico o non agricolo. L’alcole etilico di origine agricola deve avere titolo minimo del 96,0% vol. e rispettare limiti stringenti di impurità.
Designazione, presentazione ed etichettatura
La denominazione legale è l’asse centrale del sistema: per le bevande rientranti in una categoria dell’allegato I si usa il nome di categoria, mentre le altre usano la dicitura "bevanda spiritosa". Il regolamento disciplina anche termini composti, allusioni, indicazioni di provenienza, traduzioni per l’esportazione, uso del simbolo UE per le IG, divieto di capsule a base di piombo e obbligo di riferirsi ai metodi di analisi di riferimento dell’Unione. La disciplina speciale prevale, ove necessario, sul regolamento (UE) n. 1169/2011.
Indicazioni geografiche
La parte più innovativa è il capo III: le IG delle bevande spiritose sono protette contro usurpazione, evocazione, imitazione, indicazioni false o ingannevoli e altri usi commerciali impropri. La domanda è presentata dai gruppi di produttori, con una procedura interna nazionale seguita dall’esame della Commissione, dalla pubblicazione per opposizione e dalla decisione di registrazione o rigetto. È istituito un registro elettronico pubblico, e le IG già protette dal vecchio regolamento sono automaticamente trasferite nel nuovo sistema. Sono inoltre disciplinate omonimie, denominazioni generiche, rapporti con i marchi, modifiche dei disciplinari, cancellazione e periodi transitori di coesistenza.
Controlli, deleghe e transizione
Gli Stati membri devono svolgere controlli ufficiali, tenere elenchi degli operatori e designare autorità e organismi di verifica accreditati. La Commissione dispone di ampi poteri delegati e di esecuzione per aggiornare definizioni, regole tecniche, procedure e funzionamento del registro. Il regolamento introduce anche una deroga per lo shochu giapponese e prevede un ampio regime transitorio: applicazione generale dal 25 maggio 2021, con anticipazione al 8 giugno 2019 di talune norme sulle IG e sui meccanismi istituzionali, nonché vendita fino a esaurimento delle scorte per i prodotti conformi al vecchio regime.
Disposizioni principali
Oggetto, ambito e applicazione territoriale
L’articolo 1 delimita l’oggetto del regolamento: definizione, designazione, presentazione ed etichettatura delle bevande spiritose; protezione delle indicazioni geografiche; disciplina dell’alcole etilico e dei distillati di origine agricola impiegati nelle bevande alcoliche; uso delle denominazioni legali di bevande spiritose per altri prodotti alimentari. La disciplina si applica ai prodotti immessi sul mercato dell’Unione, indipendentemente dall’origine, e ai prodotti dell’Unione destinati all’esportazione. Per le indicazioni geografiche, il capo III si applica anche alle merci in transito doganale o sottoposte a regimi speciali senza immissione in libera pratica.
Definizione di bevanda spiritosa, alcole etilico e categorie
Gli articoli 2, 5, 6 e 7 definiscono i requisiti essenziali delle bevande spiritose e dell’alcole etilico di origine agricola. Una bevanda spiritosa deve essere destinata al consumo umano, avere caratteristiche organolettiche particolari, un titolo alcolometrico minimo del 15% vol., salvo la categoria 39 dell’allegato I, ed essere prodotta con metodi e ingredienti consentiti. L’alcole etilico di origine agricola deve derivare esclusivamente dai prodotti dell’allegato I del TFUE, avere titolo minimo del 96,0% vol. e rispettare limiti di impurità tassativi. L’alcole e i distillati utilizzati nelle bevande spiritose devono essere esclusivamente di origine agricola e non può essere impiegato alcole sintetico o non agricolo. Le bevande spiritose sono classificate in categorie dell’allegato I, con regole generali differenti per le categorie 1-14 e 15-44, e con la possibilità di produrre anche bevande che non soddisfano i requisiti di categoria, ai sensi dell’allegato II.
Definizioni di designazione, presentazione, etichettatura, miscelazione e assemblaggio
L’articolo 3 e l’articolo 4 introducono le definizioni funzionali ai fini applicativi: denominazione legale, termine composto, allusione, indicazione geografica, disciplinare (già "scheda tecnica"), gruppo, denominazione generica, miscelare/miscela, assemblare/bevanda assemblata, nonché designazione, presentazione, etichettatura, imballaggio, distillazione, edulcorazione, aromatizzazione, colorazione e titolo alcolometrico volumico. Le nozioni sono decisive per il regime di denominazione e per il controllo della liceità delle menzioni commerciali.
Presentazione ed etichettatura: coordinamento con il regolamento (UE) n. 1169/2011
L’articolo 9 stabilisce che le bevande spiritose devono rispettare il regolamento (UE) n. 1169/2011 in materia di informazioni ai consumatori, salvo regole speciali del presente regolamento. Il sistema delle denominazioni legali di cui all’articolo 10 prevale come disciplina settoriale specifica e vincolante.
Denominazioni legali e divieti di usurpazione
L’articolo 10 stabilisce che la denominazione legale è il nome con cui la bevanda spiritosa è immessa sul mercato e deve figurare in modo chiaro e visibile. Le bevande che soddisfano una categoria dell’allegato I usano la denominazione di categoria, salvo diversa previsione; quelle che non rientrano in alcuna categoria usano la dicitura "bevanda spiritosa". È ammesso completare o sostituire la denominazione legale con un’indicazione geografica, con il termine composto "liquore"/"crema" se ricorrono le condizioni, con denominazioni usuali o geografiche nazionali, con i termini "bevanda assemblata"/"miscela" o con "secco/dry" nei limiti previsti. È vietato utilizzare denominazioni legali o indicazioni geografiche per bevande che non rispettano i requisiti pertinenti, anche con espressioni come "genere", "tipo", "stile", "fatto", "gusto" o simili. Gli aromi che imitano una bevanda spiritosa possono richiamarne la denominazione solo se accompagnati dal termine "aroma" o equivalente; le indicazioni geografiche non possono essere usate per tali aromi.
Termini composti, allusioni e ingredienti alcolici
Gli articoli 11, 12 e 13 disciplinano l’uso dei termini composti e delle allusioni. Un termine composto può includere una denominazione legale o un’indicazione geografica solo se l’alcole della bevanda alcolica proviene esclusivamente dalla bevanda spiritosa richiamata e se il prodotto non è stato diluito al di sotto del minimo di categoria; i termini devono apparire con uniformità grafica e senza elementi interposti. Le allusioni sono ammesse, rispettivamente, per prodotti alimentari diversi dalle bevande alcoliche, per altre bevande alcoliche e per alcune bevande spiritose di categorie 33-40, ma richiedono la provenienza esclusiva dell’alcole dalla bevanda richiamata e, nei casi previsti, l’indicazione della proporzione alcolica. L’articolo 13 consente riferimenti alle materie prime, l’inserimento delle denominazioni legali negli elenchi ingredienti, la disciplina delle miscele e degli assemblaggi, la menzione di "secco/dry", nonché l’indicazione del periodo di invecchiamento o dell’età solo con riferimento al componente alcolico più giovane e sotto controllo fiscale; tali dati devono comparire anche nel documento amministrativo elettronico.
Indicazione del luogo di provenienza, lingua e simbolo UE
L’articolo 14 regola l’uso del luogo di provenienza: se indicato, esso deve corrispondere al luogo o alla regione della fase produttiva che conferisce al prodotto le sue caratteristiche essenziali. Per le bevande spiritose non si applica l’obbligo di indicare l’origine dell’ingrediente primario previsto dal regolamento (UE) n. 1169/2011. L’articolo 15 prevede che i termini in corsivo degli allegati e le indicazioni geografiche non siano tradotti, salvo per prodotti esportati dall’Unione, dove è consentita traduzione, trascrizione o traslitterazione purché l’originale resti visibile. L’articolo 16 consente l’uso del simbolo UE per le indicazioni geografiche protette.
Divieti tecnici, metodi di analisi e capsule di piombo
L’articolo 17 vieta la detenzione per la vendita o l’immissione in commercio di bevande spiritose in recipienti con dispositivi di chiusura rivestiti di capsule o involucri a base di piombo. L’articolo 18 impone, per le verifiche di conformità, l’uso dei metodi di analisi di riferimento dell’Unione, ammettendo metodi equivalenti sotto la responsabilità del laboratorio o, in mancanza, metodi validati internazionalmente, ISO, OIV o approvati dallo Stato membro.
Poteri delegati e di esecuzione su definizioni, prodotti edulcoranti e controlli di invecchiamento
L’articolo 8 conferisce alla Commissione poteri delegati per modificare definizioni tecniche e requisiti tecnici e per integrare il regolamento in casi eccezionali richiesti da paesi terzi importatori; consente inoltre di specificare nuove sostanze o materie prime autorizzate come prodotti edulcoranti e di adottare norme uniformi di esecuzione per il loro uso. L’articolo 19 attribuisce poteri delegati specifici sul sistema tradizionale di invecchiamento "criaderas y solera"/"solera y criaderas" del brandy e sul registro degli organismi di controllo dell’invecchiamento. L’articolo 20 prevede atti di esecuzione su controlli, notifiche e norme tecniche di analisi.
Protezione delle indicazioni geografiche e loro contenuto sostanziale
Gli articoli 21 e 22 stabiliscono la protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose. Le IG possono essere utilizzate dagli operatori che producono secondo il relativo disciplinare e sono protette contro uso commerciale diretto o indiretto, usurpazione, imitazione, evocazione, indicazioni false o ingannevoli e altre pratiche idonee a indurre in errore. La protezione si estende anche alle merci in transito doganale e le IG non possono divenire generiche nell’Unione. Il disciplinare deve contenere, almeno, il nome protetto, la categoria o la dicitura "bevanda spiritosa", la descrizione del prodotto, la delimitazione geografica, il metodo di produzione, il legame tra qualità/reputazione e origine, i dati degli organismi di controllo e le eventuali regole specifiche, compresi i requisiti di confezionamento con relativa motivazione.
Domanda di registrazione, legittimazione e procedura nazionale
Gli articoli 23, 24 e 25 disciplinano la domanda di registrazione. Possono presentarla i gruppi di produttori; in casi particolari può farlo un’autorità designata o una singola persona fisica/giuridica se è l’unico produttore e sussistono caratteristiche geografiche peculiari. Per le zone transfrontaliere è ammessa domanda comune. La domanda comprende il disciplinare e il documento unico; lo Stato membro effettua un esame preliminare e una procedura nazionale di opposizione, prima di trasmettere la pratica alla Commissione. È possibile una protezione nazionale provvisoria dalla data di presentazione alla Commissione, che cessa con la registrazione o con il ritiro della domanda e ha effetto solo a livello nazionale.
Esame della Commissione, opposizione e registrazione
Gli articoli 26, 27 e 30 regolano l’esame europeo. La Commissione esamina la domanda, in linea di massima entro sei mesi, e pubblica il documento unico nella Gazzetta ufficiale se ritiene soddisfatte le condizioni. Entro tre mesi dalla pubblicazione è possibile presentare notifica di opposizione; se segue dichiarazione motivata ricevibile, si apre una fase di consultazioni fino a tre mesi, prorogabile di ulteriori tre mesi. I motivi di opposizione includono la non conformità ai requisiti, il conflitto con marchi/denominazioni omonime o con prodotti legalmente sul mercato da almeno cinque anni, e la violazione delle regole su omonimia e marchi. La Commissione registra il nome o respinge la domanda mediante atti di esecuzione; la registrazione attribuisce la protezione dell’articolo 21.
Modifica e cancellazione dei disciplinari e delle registrazioni
L’articolo 31 distingue tra modifiche dell’Unione e modifiche standard, a seconda della loro incidenza sul nome, sulla categoria, sul legame con il territorio o sulle restrizioni commerciali. Le modifiche dell’Unione sono approvate dalla Commissione seguendo, mutatis mutandis, la procedura di registrazione; le modifiche standard sono approvate dallo Stato membro o, per i paesi terzi, secondo il diritto locale. L’articolo 32 consente la cancellazione della registrazione se non sono più rispettate le condizioni del disciplinare o se il prodotto non è commercializzato da almeno sette anni consecutivi; la cancellazione può anche avvenire su richiesta dei produttori. Si applicano, mutatis mutandis, le regole procedurali di registrazione e opposizione.
Registro elettronico delle indicazioni geografiche
L’articolo 33 impone alla Commissione, entro l’8 giugno 2021, di istituire un registro elettronico pubblico e aggiornato delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose. Il registro deve riportare il nome nella grafia originale, con trascrizione o traslitterazione latina se necessario, il riferimento al disciplinare e l’accesso ai singoli documenti. Le IG di paesi terzi protette da accordi internazionali possono essere iscritte nel registro. Le IG già protette ai sensi del regolamento (CE) n. 110/2008 sono automaticamente protette e iscritte nel registro.
Omonimie, denominazioni generiche, marchi e IG esistenti
Gli articoli 34, 35, 36 e 37 disciplinano i rapporti tra indicazioni geografiche, omonimie e marchi. Le omonimie sono valutate tenendo conto degli usi locali e del rischio di confusione, e il nome omonimo non è registrato se induce in errore il consumatore. Le denominazioni generiche non sono proteggibili; la protezione è esclusa anche se la notorietà di un marchio può ingannare il consumatore. È tutelato il principio per cui la registrazione di un marchio corrispondente a una situazione di conflitto deve essere respinta o invalidata, salvo i marchi anteriori registrati o usati in buona fede che possono continuare a essere usati e rinnovati. Le IG già registrate nel regolamento (CE) n. 110/2008 sono automaticamente protette nel nuovo regime.
Verifiche, controlli e sorveglianza sul mercato
Gli articoli 38, 39 e 40 impongono agli Stati membri di tenere elenchi degli operatori, designare autorità e organismi di controllo accreditati ISO/IEC 17065:2012, garantire imparzialità e risorse adeguate, pubblicare i relativi dati e svolgere controlli basati su analisi del rischio. Per le IG di origine UE il rispetto del disciplinare è verificato prima dell’immissione sul mercato; per le IG di paesi terzi la verifica compete a un’autorità pubblica o a un organismo di certificazione del prodotto. Gli Stati membri devono inoltre adottare misure amministrative e giudiziarie contro l’uso illecito e includere tali controlli nei piani nazionali pluriennali e nelle relazioni annuali previste dal regolamento (CE) n. 882/2004.
Poteri delegati, comitologia e atti di esecuzione
L’articolo 46 disciplina durata, rinnovo, revoca e controllo delle deleghe alla Commissione, con termini differenziati: sette anni per gli articoli 8 e 19, cinque anni per gli articoli 33 e 41, sei anni per l’articolo 50, a decorrere dal 24 maggio 2019. L’articolo 47 attribuisce assistenza alla Commissione al comitato per le bevande spiritose, applicando la procedura d’esame del regolamento (UE) n. 182/2011. Numerosi articoli prevedono atti di esecuzione per norme tecniche, modulistica, procedure, controlli e modalità di pubblicazione.
Deroga per lo shochu giapponese
L’articolo 48 consente, in deroga alla direttiva 2007/45/CE, l’immissione sul mercato dell’Unione dello shochu prodotto mediante distillazione singola in alambicco e imbottigliato in Giappone in quantità nominali di 720 ml e 1 800 ml, in attuazione dell’accordo UE-Giappone per un partenariato economico.
Abrogazione del regolamento (CE) n. 110/2008 e regime transitorio
L’articolo 49 abroga il regolamento (CE) n. 110/2008 con effetto dal 25 maggio 2021, mentre il capo III del vecchio regolamento è abrogato già dall’8 giugno 2019; alcune disposizioni del vecchio testo restano temporaneamente applicabili fino a quella data o fino all’istituzione del nuovo registro. L’articolo 50 disciplina la vendita fino a esaurimento scorte delle bevande prodotte o etichettate secondo il regime previgente, nonché il mantenimento di alcune regole per domande e richieste pendenti all’8 giugno 2019. È prevista inoltre una delega temporanea fino al 25 maggio 2025 per aggiornare alcune definizioni e regole in base all’andamento del mercato.
Entrata in vigore e applicazione differita
L’articolo 51 prevede l’entrata in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale e l’applicazione generale dal 25 maggio 2021. Tuttavia, alcune norme relative alle indicazioni geografiche, ai controlli e alle deleghe si applicano già dall’8 giugno 2019. Gli atti delegati e di esecuzione adottati ai sensi del regolamento si applicano dal 25 maggio 2021, salvo diversa previsione.
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