Cassazione Penale, Ordinanza n. 25075/2025 del 08/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione penitenziaria)
La controversia
Il detenuto ha impugnato l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che aveva respinto il reclamo contro la proroga del regime speciale di cui all'art. 41-bis ord. pen. Deduceva, con due motivi connessi, che il giudice di sorveglianza non avrebbe realmente scrutinato le censure difensive, limitandosi a recepire in modo acritico il decreto ministeriale di proroga. Secondo il ricorrente, la motivazione non avrebbe adeguatamente verificato la persistenza della capacità del detenuto di mantenere o riprendere contatti con il sodalizio criminale di appartenenza, né avrebbe compiutamente considerato gli ulteriori elementi richiesti per valutare l'attualità della pericolosità, tra cui gli esiti del trattamento penitenziario. La Corte ha ritenuto le doglianze non correlate alla motivazione dell'ordinanza impugnata e comunque generiche e reiterative, poiché il tribunale aveva effettivamente svolto il controllo di legalità sulla proroga, valorizzando il ruolo apicale del detenuto nell'organizzazione, l'attuale operatività del sodalizio, gli esiti insoddisfacenti del trattamento e le infrazioni disciplinari.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il tribunale di sorveglianza avesse correttamente esercitato il controllo di legalità sulla proroga del regime ex art. 41-bis ord. pen., verificando la capacità del soggetto di mantenere collegamenti con l'organizzazione criminale, la perdurante pericolosità sociale e il nesso tra prescrizioni imposte ed esigenze di ordine e sicurezza pubblica. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende per colpa nell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 41-bis l. 26 luglio 1975, n. 354
Il regime detentivo differenziato può essere prorogato ove persista la capacità del detenuto di mantenere collegamenti con l'organizzazione criminale e vi sia attualità della pericolosità, con valutazione rimessa al controllo di legalità del tribunale di sorveglianza.
l. n. 94 del 2009
Le modifiche legislative richiamate non escludono il controllo di legalità del tribunale di sorveglianza in sede di proroga del regime speciale.
Corte cost. n. 186 del 2000
È richiamata per giustificare la condanna del ricorrente al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende per colpa nell'impugnazione irrituale.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione contro ordinanze in materia di proroga del regime ex art. 41-bis ord. pen., il ricorrente deve confrontarsi specificamente con la motivazione del provvedimento impugnato; censure generiche, assertive o meramente ripetitive sono inidonee a scalfirla.
- Il tribunale di sorveglianza, in sede di proroga del regime differenziato, deve svolgere un controllo di legalità effettivo sulla persistenza dei presupposti applicativi, verificando la capacità del detenuto di mantenere o riprendere contatti con il sodalizio e l'attualità della pericolosità sociale.
- La motivazione può essere legittimamente costruita anche con richiamo per relationem al decreto ministeriale, purché il giudice di sorveglianza effettui una verifica autonoma delle circostanze rilevanti e dia conto degli elementi fattuali considerati.
- Ai fini della proroga del 41-bis assumono rilievo non solo il ruolo criminale del detenuto e l'operatività dell'associazione di appartenenza, ma anche gli esiti del trattamento penitenziario, la condotta intramuraria e l'eventuale mancanza di revisione critica del passato deviante.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente, può essere disposta la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende oltre alle spese processuali.
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