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Ordinanza

Ordinanza n. 8074/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Roma - Sezione Lavoro n. 4240 del 20 aprile 2023, pubblicata il 27 aprile 2023 e confermata dalla sentenza n. 1162 del 20 marzo 2024 emessa all’esito del procedimento R.G. n. 1190/2023 dalla Corte d’Appello di Roma - Sezione Lavoro, pubblicata in data 25 marzo 2024, passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202501470

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: esecuzione di sentenza civile passata in giudicato relativa al pagamento di retribuzioni non corrisposte

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale ordinario di Roma, Sezione Lavoro, confermata in appello e passata in giudicato. In una precedente fase del giudizio l'Amministrazione aveva documentato l'avvenuta esecuzione della sentenza. La ricorrente ha tuttavia precisato che persisteva il proprio interesse alla corretta esecuzione del giudicato, lamentando la mancata liquidazione delle trattenute previdenziali, che riteneva dovute poiché l'emolumento era stato corrisposto tardivamente in esecuzione della sentenza e i contributi sarebbero dovuti restare a carico del datore di lavoro. Il TAR, rilevata l'integrale soddisfazione dell'interesse all'esecuzione del titolo, ha prospettato d'ufficio una questione di rito: il petitum sostanziale sembrerebbe consistere in una nuova domanda di accertamento del regime di versamento dei contributi previdenziali conseguente alla condanna al pagamento delle retribuzioni, questione eccedente la mera esecuzione del giudicato civile e devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario.

La decisione

Il TAR non ha ancora definito il giudizio. Ha rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., la possibile inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo che la questione relativa al soggetto obbligato al versamento dei contributi previdenziali integri una nuova domanda di accertamento e non una questione di esecuzione del giudicato civile. Ha assegnato alle parti trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per depositare memorie esclusivamente su tale questione e ha rinviato la prosecuzione alla camera di consiglio del 14 ottobre 2026. L'Amministrazione aveva depositato documentazione ritenuta comprovante l'integrale esecuzione della sentenza e tale documentazione non era stata contestata dalla ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, nell'ambito del quale il TAR sta esaminando la richiesta di esecuzione di un giudicato civile.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Impone al giudice, quando rileva d'ufficio una questione decisiva non trattata dalle parti, di sottoporla al contraddittorio; il TAR lo applica assegnando trenta giorni per il deposito di memorie sulla possibile carenza di giurisdizione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo non possono essere introdotte nuove domande di accertamento estranee all'esecuzione del contenuto del giudicato civile azionato.
  • La verifica del regime di versamento dei contributi previdenziali connessi al pagamento tardivo di retribuzioni riconosciute da una sentenza civile appartiene, secondo la prospettazione dell'ordinanza, alla cognizione del giudice ordinario e non può essere decisa dal giudice amministrativo in sede di ottemperanza.
  • Quando il giudice rileva d'ufficio una possibile questione di rito decisiva, deve sottoporla previamente al contraddittorio delle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., assegnando un termine per memorie prima della decisione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaGiurisdizione e riparto
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaRiparto di giurisdizione

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