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Sentenza

Sentenza del 14/02/2019 n. 4407 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la corretta classificazione doganale di due modelli di programmatori elettronici regolatori di flusso destinati a essere collegati a impianti di irrigazione. La contribuente sosteneva che i dispositivi fossero privi di autonomia funzionale e dovessero essere classificati come semplici parti dell'impianto di irrigazione, nella voce 8424. L'Ufficio, invece, li aveva classificati nella voce 9032, relativa agli strumenti e apparecchi di regolazione o controllo automatici. L'Agenzia ha denunciato la violazione delle Regole generali interpretative 1 e 6 della Nomenclatura combinata e delle note del Capitolo 90 sulle parti e accessori, nonché, con il secondo motivo, l'omessa pronuncia sulla disciplina della Sezione XVI.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo dell'Agenzia e dichiarato assorbito il secondo. Ha ritenuto che la funzione effettiva del dispositivo fosse la regolazione automatica del flusso dei liquidi e il mantenimento del valore prescritto, caratteristica riconducibile direttamente alla voce 9032 89 00 in base alla nota 7, lettera a), del Capitolo 90. La circostanza che il programmatore fosse destinato a un impianto di irrigazione e ne costituisse una parte non ne imponeva la classificazione insieme all'impianto, poiché le parti che costituiscono autonomi oggetti classificabili in una specifica voce devono essere ricondotte alla propria voce tariffaria. La sentenza d'appello è stata cassata senza rinvio e, decidendo nel merito, è stato rigettato il ricorso originario della contribuente. Le spese dell'intero giudizio sono state integralmente compensate per la peculiarità e novità della questione.

Norme richiamate

  • Regolamento CEE n. 2658/1987, Nomenclatura combinata, Regola generale interpretativa 1

    I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci e delle note.

    La classificazione deve basarsi innanzitutto sul testo delle voci e delle note legali, non sui titoli generali dei capitoli né soltanto sulla destinazione commerciale del prodotto.

  • Regolamento CEE n. 2658/1987, Nomenclatura combinata, Regola generale interpretativa 6

    La classificazione delle merci nelle sottovoci di una stessa voce è determinata legalmente dal testo di queste sottovoci e dalle note di sottovoci.

    Una volta individuata la voce principale, la sottovoce deve essere determinata confrontando esclusivamente sottovoci dello stesso livello e applicando, per quanto compatibili, le regole precedenti.

  • Capitolo 90 della Nomenclatura combinata, nota 7, lettera a)

    La voce 9032 comprende unicamente gli strumenti e apparecchi per la regolazione del flusso, del livello, della pressione o di altre caratteristiche dei fluidi gassosi o liquidi (...) la cui funzione consiste nel portare tale fattore ad un valore prescritto e di mantenerlo.

    La funzione tecnica di regolazione automatica del flusso di un liquido è sufficiente a ricondurre il dispositivo alla voce 9032, anche quando il dispositivo è installato come componente di un impianto più ampio.

  • Capitolo 90 della Nomenclatura combinata, nota 2, lettere a) e b)

    Le parti ed accessori che consistono in oggetti compresi in una qualsiasi voce del capitolo 90 o dei capitoli 84, 85 o 91 rientrano nella loro rispettiva voce, qualunque siano le macchine, gli apparecchi o gli strumenti ai quali sono destinati.

    La lettera a) stabilisce una regola prioritaria: una parte che sia essa stessa un oggetto autonomamente classificabile in una voce specifica deve essere classificata in tale voce. La lettera b) opera solo in via sussidiaria, quando la parte non è riconducibile a una voce autonoma.

  • Sezione XVI della Nomenclatura combinata, nota 2, lettere a) e b)

    Le parti consistenti in oggetti compresi in una voce qualsiasi dei capitoli 84 o 85 rientrano nella loro rispettiva voce qualunque sia la macchina alla quale sono destinate.

    Anche per le macchine dei capitoli 84 e 85 prevale la classificazione propria della parte quando essa costituisce un oggetto già compreso in una voce specifica; non si applica automaticamente la classificazione della macchina principale.

  • Sezione XVI della Nomenclatura combinata, nota 1, lettera m)

    La sezione non comprende gli oggetti del capitolo 90.

    Un oggetto rientrante nel Capitolo 90 non può essere classificato nella Sezione XVI insieme alla macchina o all'impianto cui è destinato.

  • Regola generale interpretativa 3, lettere a) e b), della Nomenclatura combinata

    La voce più specifica deve avere la priorità sulle voci di portata più generale; la lettera b) riguarda i prodotti misti la cui classificazione non può essere effettuata in applicazione della lettera a).

    Le regole sui prodotti misti si applicano solo quando non sia possibile individuare una voce specifica. Se una nota di capitolo descrive direttamente la funzione del bene, tale classificazione prevale.

  • Regolamento CE n. 1545/2006, Sezione XVI, nota 2, lettere a) e b)

    Le parti di macchine sono da classificare conformemente alle regole previste dalle lettere a) e b).

    La disciplina unionale sulle parti di macchine conferma il criterio secondo cui la parte dotata di una propria classificazione tariffaria prevale sulla classificazione fondata sulla destinazione all'impianto principale.

Massime di principio

  • Nella classificazione doganale conta anzitutto la funzione oggettiva del prodotto e il testo specifico della voce tariffaria, non la sola circostanza che il prodotto sia destinato a essere incorporato in un impianto più complesso.
  • Una componente priva di autonomia operativa complessiva può comunque essere considerata un oggetto autonomamente classificabile se svolge una funzione tecnica specificamente descritta in una voce della Nomenclatura combinata.
  • Per le parti di macchine, la regola prioritaria è classificare la parte nella propria voce quando essa rientra autonomamente in una voce dei capitoli pertinenti; il criterio della destinazione esclusiva o principale alla macchina opera soltanto in via sussidiaria.
  • Le note legali di sezione e capitolo hanno valore vincolante e prevalgono sui criteri descrittivi generali o sulla classificazione dell'impianto principale.
  • La regola dei prodotti misti non deve essere utilizzata quando esiste una voce specifica che identifica direttamente la funzione del componente.
  • Per valutare casi analoghi occorre verificare: funzione effettiva del dispositivo, presenza di una voce tariffaria autonoma, contenuto delle note legali applicabili e rapporto tra regole prioritarie e criteri sussidiari.

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