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Ordinanza

Ordinanza n. 1824/2026 - Roma, Sezione 2B

per l’annullamento, per sospensione dell’efficacia: A) con riferimento al RICORSO INTRODUTTIVO del giudizio: 1. della nota prot. n. 12262 del 23 dicembre 2025 del Comune di Torricella in Sabina; 2. della delibera di Giunta Comunale n. 96 del 23.12.2025 emessa dal Comune di Torricella in Sabina; 3. dell’avviso pubblico “assegnazione temporanea in gestione di dispensario farmaceutico ubicato nel nucleo abitato del capoluogo del Comune di Torricella in Sabina” del 05.01.2026; 4. della determinazione della Direzione salute e integrazione sociosanitaria - Area farmaci e dispositivi della Regione Lazio n. G00054 del 9 gennaio 2026, avente ad oggetto “istituzione di un dispensario farmaceutico nel comune di Torricella in Sabina (RI). Presa d'atto delle procedure intraprese”; 5. della delibera di Giunta Comunale n. 1 del 5 gennaio 2026, avente ad oggetto “dispensario farmaceutico nel comune di Torricella in Sabina. indirizzi”; 6. della determina del Responsabile dell'Area Amministrativa n. 4 del 16 gennaio 2026, avente ad oggetto “avviso pubblico assegnazione temporanea in gestione di dispensario farmaceutico ubicato nel nucleo abitato del capoluogo del comune di Torricella in Sabina. Approvazione graduatoria definitiva”; 7. della delibera di Giunta Comunale n. 10 del 17 gennaio 2026; B) con riferimento al ricorso per MOTIVI AGGIUNTI: - del decreto di autorizzazione sindacale n. 9 del 13-02-2026, a firma del Sindaco del Comune di Torricella in Sabina, avente a oggetto “autorizzazione alla apertura ed al diritto di esercizio del dispensario farmaceutico sito in via Roma n. 58 Torricella in 2 Sabina alla dott.ssa Martina Del Vescovo - Farmacia San Lorenzo sas, sita presso il Comune di Toffia (RI), in via Guglielmo Marconi, n. 19”;

Giustizia amministrativa202600881

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: atti comunali e regionali relativi all’istituzione e all’assegnazione temporanea di un dispensario farmaceutico, nonché decreto di decadenza dall’autorizzazione all’esercizio della farmacia e autorizzazione all’apertura del dispensario

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni e controinteressata)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, gli atti con cui il Comune di Torricella in Sabina e la Regione Lazio hanno istituito e disciplinato l’assegnazione temporanea di un dispensario farmaceutico, nonché gli atti presupposti e conclusivi della procedura, deducendo altresì, con motivi aggiunti, l’illegittimità del decreto sindacale di autorizzazione all’apertura e all’esercizio del dispensario. Le censure comprendevano l’illegittimità derivata degli atti relativi al dispensario, in conseguenza dell’illegittimità della decadenza del ricorrente dall’autorizzazione farmaceutica, e un vizio proprio di incompetenza del Comune, ritenuto privo del potere di introdurre dispensari farmaceutici spettante, secondo il ricorrente, alla Regione. Il Collegio ha rilevato, in via sommaria, che il ricorrente aveva cessato dal 2016 l’attività presso l’unica sede autorizzata nel centro storico, sita in Via Santa Maria n. 3; che il trasferimento in Via Salaria Nuova era stato autorizzato solo temporaneamente, in attesa dell’individuazione di una sede alternativa; che precedenti giudicati avevano posto a carico del ricorrente l’onere di individuare una sede alternativa, a pena di decadenza; che il Comune aveva individuato e messo a disposizione sedi alternative e aveva inutilmente intimato la ripresa dell’attività; e che l’attività svolta dopo la cessazione dell’autorizzazione temporanea risultava priva di adeguato titolo autorizzatorio.

La decisione

Il TAR ha respinto l’istanza cautelare per difetto sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora. Quanto al fumus, ha ritenuto non manifestamente fondate le censure e, con riferimento alla posizione del ricorrente, ha ravvisato i presupposti della decadenza dall’autorizzazione farmaceutica ai sensi dell’art. 113, comma 1, lett. d), e) e f), TULS: l’autorizzazione riguardava esclusivamente la sede di Via Santa Maria n. 3; il trasferimento in altra sede era temporaneo; il ricorrente aveva omesso di individuare una sede alternativa, nonostante il vincolo derivante da precedenti decisioni giudiziarie; aveva cessato l’attività nella sede originaria dal 2016; non aveva ottemperato alle ordinanze comunali di ripresa dell’attività; e l’attività svolta nella sede temporanea, esaurita l’autorizzazione, era priva di titolo. I motivi aggiunti sono stati ritenuti improcedibili per sopravvenuto difetto di legittimazione e interesse, poiché la decadenza aveva privato il ricorrente di una posizione qualificata e differenziata e dell’utilità conseguibile dall’eventuale annullamento degli atti istitutivi del dispensario. In ogni caso, il Collegio li ha ritenuti infondati: le censure di invalidità derivata seguono la sorte delle doglianze principali e il vizio di incompetenza del Comune è stato escluso, poiché il Comune aveva chiesto e ottenuto dalla Regione Lazio l’autorizzazione prevista dalla legge n. 221/1968. È stato inoltre escluso il periculum in mora, poiché il servizio farmaceutico nel Comune era comunque garantito dal dispensario e l’eventuale danno del ricorrente avrebbe avuto natura meramente patrimoniale, riconducibile a una sua scelta gestionale. Le spese della fase cautelare sono state compensate integralmente nei rapporti con l’interventore ad adiuvandum; il ricorrente è stato condannato a rimborsare alle altre parti costituite 1.000 euro ciascuna, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; il rigetto consegue alla mancanza congiunta del fumus boni iuris e del periculum in mora.

  • art. 113, comma 1, lett. d), e) e f), TULS

    È stato applicato come fondamento dei presupposti di decadenza dall’autorizzazione all’esercizio della farmacia, in relazione alla rinuncia dell’autorizzato, alla protratta chiusura dell’esercizio, alla negligenza o irregolarità reiterata o abituale e agli altri fatti imputabili al titolare produttivi di grave danno all’incolumità individuale o alla salute pubblica.

  • l. 221/1968

    Il giudice ha ritenuto che il Comune fosse competente a promuovere l’introduzione del dispensario, avendo chiesto e ottenuto dalla Regione Lazio la relativa autorizzazione ai sensi della legge.

Massime di principio

  • La cessazione dell’attività presso l’unica sede farmaceutica autorizzata, protratta nel tempo e non seguita dalla ripresa dell’esercizio in una sede alternativa individuata secondo gli obblighi gravanti sul titolare, può integrare i presupposti della decadenza dall’autorizzazione, anche quando il titolare abbia svolto attività in altra sede sulla base di un’autorizzazione temporanea ormai esaurita.
  • Quando il giudicato abbia posto a carico del titolare di un’autorizzazione farmaceutica l’onere di individuare una sede alternativa entro determinati limiti, l’inerzia del titolare, unita alla messa a disposizione di sedi alternative da parte dell’amministrazione e alla mancata ripresa dell’attività, può giustificare la decadenza dall’autorizzazione.
  • La legittimità della decadenza dall’autorizzazione farmaceutica priva il precedente titolare della legittimazione e dell’interesse a contestare gli atti istitutivi o organizzativi di un dispensario destinato a garantire il servizio nella medesima realtà territoriale, rendendo improcedibili i relativi motivi aggiunti.
  • In sede cautelare, il periculum in mora difetta quando il servizio pubblico farmaceutico risulti comunque garantito da un dispensario e il pregiudizio allegato dal ricorrente consista esclusivamente nella perdita di utilità patrimoniali riconducibili a una propria scelta gestionale.
  • L’iniziativa comunale relativa all’istituzione di un dispensario farmaceutico non è viziata da incompetenza quando il Comune abbia richiesto e ottenuto la preventiva autorizzazione regionale prevista dalla legge n. 221/1968.

Come è indicizzato

MaterieFarmacieTutela cautelare
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrereEfficacia ed esecutorietà

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