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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18290/2026 del 06/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'amministrazione ha contestato alla contribuente il prelievo erariale unico (PREU) e le relative sanzioni per l'anno d'imposta 2012, in relazione ad apparecchi da intrattenimento ritenuti irregolari perché privi di nulla osta, non collegati alla rete telematica e oggetto di manomissioni idonee a occultare il reale imponibile. La contribuente ha impugnato l'atto deducendo, in cassazione, tre profili principali: omessa pronuncia della CTR sulla censura relativa alla motivazione dell'avviso; motivazione apparente o meramente adesiva della sentenza d'appello; violazione delle norme sul TULPS, sullo Statuto del contribuente e sull'obbligo di motivazione, per avere l'atto impositivo qualificato diversamente i fatti rispetto al PVC senza adeguata spiegazione. Ha inoltre contestato la qualificazione degli apparecchi come idonei al gioco d'azzardo e la quantificazione forfettaria dell'imponibile PREU, sostenendo che mancasse prova dello scopo di lucro, che non fosse stato rinvenuto denaro negli apparecchi e che la stima della raccolta giornaliera fosse apodittica.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi con cui si denunciava il difetto di motivazione dell'avviso e della sentenza d'appello, osservando che la CTR aveva aderito alla decisione di primo grado con una motivazione sintetica ma sufficientemente chiara e che l'avviso era motivato per relationem al PVC. Ha poi ritenuto infondato anche il motivo sulla qualificazione degli apparecchi, affermando che, ai fini del PREU, rileva che le macchine siano prive di nulla osta e astrattamente idonee al gioco d'azzardo, a prescindere dalla presenza di denaro al loro interno e dalla loro esatta sussunzione nel sesto o nel settimo comma dell'art. 110 TULPS. Infine ha dichiarato inammissibile il motivo sulla quantificazione dell'imponibile, perché rivolto a contestare un accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito e quindi non sindacabile in cassazione come se fosse un terzo grado di merito. Alla ricorrente sono state inoltre poste le spese del giudizio e l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    consente il sindacato in cassazione per violazione o falsa applicazione di legge, ma non per la mera contestazione dell'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    è invocabile per nullità della sentenza o del procedimento, inclusi omessa pronuncia e vizi di motivazione rilevanti come error in procedendo

  • art. 112 c.p.c.

    impone al giudice di pronunciare su tutta la domanda e su tutte le eccezioni ritualmente riproposte

  • art. 132, primo comma, n. 4, c.p.c.

    richiede che la sentenza contenga la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione

  • art. 118, primo comma, disp. att. c.p.c.

    la motivazione può essere concisa, purché consenta di ricostruire la ratio decidendi

  • art. 36, comma 2, nn. 2 e 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    impone ai giudici tributari di indicare i motivi in fatto e in diritto della decisione

  • art. 42, secondo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    richiamato quale norma sulla motivazione dell'atto impositivo

  • art. 7, L. 27 luglio 2000, n. 212

    richiamato quale disposizione sul contenuto motivazionale degli atti dell'amministrazione finanziaria

  • art. 24 Cost.

    richiamato a sostegno delle doglianze sul diritto di difesa e sulla conoscibilità della pretesa fiscale

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    richiamato a fondamento del dovere di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali

  • art. 110, sesto comma, r.d. 18 giugno 1931, n. 773

    richiamato per la qualificazione degli apparecchi che consentono giochi d'azzardo

  • art. 110, settimo comma, r.d. 18 giugno 1931, n. 773

    richiamato per la diversa categoria degli apparecchi da intrattenimento, ma ritenuto non decisivo ai fini del PREU se le macchine sono comunque idonee al gioco d'azzardo

  • art. 38, comma 5, L. 23 dicembre 2000, n. 388

    il nulla osta previsto da questa norma è presupposto di regolarità degli apparecchi; la sua mancanza rileva ai fini del PREU

  • art. 39 quater, comma 2, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, conv. con modif. in L. 24 novembre 2003, n. 326

    il PREU è dovuto anche per apparecchi privi di nulla osta o comunque illeciti se idonei al gioco d'azzardo

  • art. 39 quater, comma 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, conv. con modif. in L. 24 novembre 2003, n. 326

    consente la quantificazione forfettaria dell'imponibile in mancanza di elementi contabili diversi

  • art. 2697 c.c.

    richiamato nella doglianza sulla prova, ma la Corte ha ritenuto che la censura mirasse in realtà a contestare l'accertamento di fatto del giudice di merito

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    ha introdotto l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    prevede, in caso di rigetto del ricorso, il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 1 bis, art. 13, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato come base del contributo unificato dovuto per il ricorso

Massime di principio

  • La motivazione di una sentenza non è nulla per il solo fatto di essere sintetica o adesiva a un atto di parte, se consente comunque di individuare in modo chiaro e univoco la ratio decidendi e l'organo giudicante assume consapevolmente le ragioni della decisione.
  • Il vizio di motivazione rilevante in cassazione ricorre solo quando la motivazione sia apparente, perplessa, incomprensibile o internamente contraddittoria in modo irriducibile; non è invece deducibile la semplice insufficienza argomentativa.
  • Nel processo tributario l'avviso di accertamento può essere motivato per relationem al PVC, purché il contribuente possa conoscere gli elementi fattuali e giuridici della pretesa e la diversa qualificazione giuridica dei fatti da parte dell'ufficio rientri nei poteri dell'amministrazione.
  • Ai fini del PREU sugli apparecchi da gioco, rileva non solo l'inquadramento formale dell'apparecchio nel TULPS, ma soprattutto la sua concreta o astratta idoneità a consentire gioco d'azzardo e la mancanza del nulla osta richiesto dalla legge.
  • La contestazione della quantificazione dell'imponibile fondata su dati di fatto, criteri estimativi o mancata valutazione di elementi contabili integra una censura di merito non sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio di violazione di legge o di un effettivo errore processuale.
  • In presenza di una quantificazione forfettaria prevista dalla legge, il contribuente che voglia opporvi un importo diverso deve allegare e produrre idonee scritture o elementi contabili contrari.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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