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Sentenza

Sentenza del 15/03/2019 n. 7386 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

M. s.r.l. aveva impugnato quattro avvisi di accertamento TIA relativi agli anni 2001-2004. La controversia davanti alla Corte di cassazione riguardava principalmente la tempestività del ricorso originario. Dopo la presentazione dell’istanza di accertamento con adesione, il termine per ricorrere era sospeso per 90 giorni. La Corte ha chiarito che il verbale di mancato accordo non interrompe tale sospensione, ma ha ritenuto che i 90 giorni previsti dall’art. 6 del D.Lgs. n. 218/1997 non siano cumulabili con la sospensione feriale, perché si tratta di un termine relativo a una procedura non giurisdizionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso di A. s.p.a. per quanto di ragione, ha cassato la sentenza della CTR Toscana e ha dichiarato inammissibile, perché tardivo, il ricorso originariamente proposto da M. s.r.l. Il termine di 90 giorni decorrente dal 20 maggio 2005 scadeva il 18 agosto 2005; la decorrenza del residuo termine processuale restava sospesa fino al 15 settembre 2005 per la sospensione feriale, con scadenza definitiva il 20 settembre 2005. Poiché il ricorso era stato notificato il 6 ottobre 2005, esso era tardivo. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre M. s.r.l. è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 2.700,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 218/1997, art. 6

    "La sospensione per 90 giorni del termine ordinario di impugnazione dell’atto impositivo"

    La presentazione dell’istanza di accertamento con adesione sospende per 90 giorni il termine per impugnare l’atto impositivo. Il verbale di mancato accordo non interrompe automaticamente tale periodo.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 21

    Disciplina il termine per la proposizione del ricorso tributario; nel caso concreto il ricorso è stato ritenuto tardivo.

  • L. n. 742/1969, art. 1

    Prevede la sospensione feriale dei termini processuali. Tale sospensione si applica al termine processuale residuo per proporre il ricorso, ma non si somma ai 90 giorni dell’accertamento con adesione.

  • Art. 155 c.p.c.

    Rileva per il computo dei termini processuali e delle relative scadenze.

  • Art. 378 c.p.c.

    Disciplina il deposito della memoria in Cassazione, richiamata perché la ricorrente aveva depositato memoria.

  • Regolamento comunale di Capannori, artt. 6, 7 e 9

    Le disposizioni regolamentari comunali non possono modificare il regime legale della sospensione di 90 giorni previsto per l’accertamento con adesione.

Massime di principio

  • La presentazione dell’istanza di accertamento con adesione sospende il termine per impugnare l’atto per 90 giorni, anche se il procedimento si conclude con un verbale di mancato accordo prima della scadenza.
  • I 90 giorni dell’accertamento con adesione sono un termine non processuale e non beneficiano della sospensione feriale.
  • La sospensione feriale può operare soltanto sul termine processuale residuo dopo la conclusione dei 90 giorni, quando la decorrenza di tale termine ricade nel periodo feriale.
  • Nel calcolo dei termini occorre distinguere tra sospensione speciale prevista dalla procedura amministrativa e sospensione feriale dei termini processuali: non sono automaticamente cumulabili.
  • Un ricorso tributario notificato oltre il termine è inammissibile e impedisce al giudice di esaminare le questioni sostanziali, anche se gli argomenti relativi alla debenza del tributo potrebbero essere fondati.
  • I regolamenti comunali non possono derogare alle regole legislative nazionali sul computo dei termini per l’impugnazione degli atti tributari.

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