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Sentenza

Sentenza del 21/01/2016 n. 145 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia

Disposizioni di carattere generale - Condono - Definizione di situazioni di credito del contribuente - Inapplicabilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava un avviso di recupero IVA di euro 2.263,87, relativa al 2006, utilizzata in compensazione nel 2007 e ritenuta indebitamente compensata. La società sosteneva che la precedente definizione agevolata della controversia sull'avviso di accertamento relativo alla sua non operatività, ai sensi dell'art. 30 della legge n. 724/1994, avesse automaticamente definito anche il recupero IVA. L'Agenzia delle Entrate contestava tale effetto, sostenendo che il condono riguardasse soltanto il debito fiscale accertato e non il credito IVA vantato dalla società. La società sosteneva inoltre di essere stata oggettivamente impossibilitata a operare, ma non forniva adeguata documentazione a supporto.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, riformando la sentenza di primo grado. Ha stabilito che la definizione agevolata dell'accertamento relativo all'anno 2006 e alla non operatività della società non estingueva automaticamente la distinta controversia concernente il recupero del credito IVA utilizzato in compensazione nel 2007. I crediti del contribuente verso l'Erario restano infatti soggetti al controllo e alla contestazione dell'Amministrazione finanziaria. È stato quindi dichiarato legittimo l'operato dell'Agenzia delle Entrate e la società è stata condannata al pagamento di euro 1.000,00 per spese di giudizio.

Norme richiamate

  • Art. 30, comma 4, legge n. 724/1994

    Norma sulla non operatività delle società

    La disposizione era stata posta a fondamento dell'accertamento con cui l'Agenzia aveva contestato alla società la non operatività. La società sosteneva l'esistenza di condizioni oggettive che le avrebbero impedito di operare, ma non le ha adeguatamente provate.

  • Art. 39, comma 12, decreto-legge n. 98/2011

    Definizione agevolata delle liti fiscali

    La definizione agevolata della controversia relativa all'accertamento sulla non operatività ha estinto quella specifica lite, ma non ha prodotto automaticamente effetti sulla distinta controversia relativa al recupero di un credito IVA.

  • Cassazione civile, sentenza n. 9578/2012

    I condoni fiscali elidono in tutto o in parte il debito fiscale, ma non operano sui crediti vantati dal contribuente nei confronti del Fisco

    Il principio distingue tra rapporti in cui l'Erario è creditore, potenzialmente definibili mediante condono, e rapporti in cui il contribuente pretende un rimborso, un riconoscimento di credito o la validità di una compensazione, che restano soggetti al controllo dell'Amministrazione.

Massime di principio

  • La definizione agevolata di un avviso di accertamento non si estende automaticamente ad atti tributari distinti, anche quando questi siano collegati o derivino dai medesimi presupposti.
  • I condoni fiscali operano normalmente sul debito del contribuente verso l'Erario e non comportano, salvo espressa previsione normativa, il riconoscimento automatico di crediti, rimborsi o compensazioni a favore del contribuente.
  • Un credito IVA utilizzato in compensazione può essere autonomamente verificato e recuperato dall'Amministrazione, anche se la controversia relativa al periodo d'imposta o all'accertamento presupposto è stata definita mediante condono.
  • Chi invoca cause oggettive di impossibilità a operare deve dimostrarle con documentazione idonea sia nella fase amministrativa sia nel giudizio; la mancata prova può rendere legittimo il recupero fiscale.
  • Per stabilire gli effetti di una definizione agevolata occorre verificare espressamente l'oggetto, l'atto e il tributo interessati dalla procedura, senza presumere l'estensione ad altre annualità o ad altri atti.

Testo integrale

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