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Ordinanza

Ordinanza n. 2151/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento/dichiarazione di nullità, previa emanazione di ogni più opportuna misura cautelare, – del Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico del Ministero dell’Istruzione e del Merito 10 dicembre 2024, n. 3059 (PNRR 2), adottato in attuazione del Decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito n. 205 del 26 ottobre 2023, recante il bando di concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado, per quanto di ragione e nei limiti di interesse della ricorrente (doc. 1); - del Decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito n. 205 del 26 ottobre 2023, recante “Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno”, adottato ai sensi dell’articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come successivamente modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, nonché dal decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, ivi compresi tutti i relativi allegati, per quanto di ragione e nella parte in cui vengono interpretati e applicati in modo illegittimo dalle Amministrazioni resistenti (doc. 2); - del Decreto del Direttore Generale competente del Ministero dell’Istruzione e del Merito n. 137/2025, recante disposizioni in materia di immissioni in ruolo/nomine del personale docente per l’anno scolastico 2025/2026, per quanto di ragione e nella parte in cui risulta applicato alla procedura concorsuale PNRR2 per la classe di concorso A061, ovvero nella parte in cui viene interpretato o utilizzato dall’Amministrazione resistente quale fondamento per l’arresto dello scorrimento della graduatoria e per la mancata individuazione della ricorrente ai fini dell’immissione in ruolo (doc. 3); - dei decreti di approvazione, integrazione e scorrimento della Graduatoria di Merito e dell’elenco dei candidati idonei relativi alla classe di concorso A061 – Tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali, Regione Toscana, adottati dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, ed in particolare: del decreto prot. n. 17857 del 1° ottobre 2025; del decreto prot. n. 18750 del 10 ottobre 2025; del decreto prot. n. 19259 del 16 ottobre 2025, nonché delle graduatorie di merito e degli elenchi degli idonei pubblicati in data 1.10.2025, 10.10.2025 e 16.10.2025, con i relativi allegati, nella parte in cui risultano interpretati o applicati in modo distorto al fine di arrestare illegittimamente lo scorrimento, della graduatoria successivamente alla rinuncia di un candidato formalmente inserito in Graduatoria di Merito (doc. 5, 6 e 7); – dei decreti, avvisi e provvedimenti di surroga adottati dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana per la classe di concorso A061, ed in particolare: degli avvisi e decreti di surroga del 10 ottobre 2025, del 17 ottobre 2025, del 20 ottobre 2025, con i relativi allegati (assegnazione province, assegnazione sedi, prospetti delle sedi accantonate residue), nella parte in cui, pur dando atto della sussistenza di rinunce e di posti accantonati ancora disponibili, non dispongono l’ulteriore scorrimento della graduatoria in favore della ricorrente (doc. 8, 9 e 10); - dei prospetti e allegati relativi alle sedi accantonate residue per la classe di concorso A061, ed in particolare quelli attestanti la persistente disponibilità di almeno un posto presso l’ITC “G. Cerboni” di Portoferraio (LI) anche successivamente al 20 ottobre 2025, nella parte in cui tali posti vengono coperti mediante supplenza anziché mediante scorrimento della graduatoria concorsuale (doc. 11, 12); - delle note e comunicazioni dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, ed in particolare delle PEC del 21 e del 24 novembre 2025, con cui l’Amministrazione ha formalmente comunicato alla ricorrente la decisione di non procedere ad ulteriori scorrimenti della graduatoria A061, fondando tale determinazione su una erronea qualificazione della rinuncia intervenuta e determinando l’effettivo arresto della procedura concorsuale (doc. 13 e 14); -per quanto di ragione, del Decreto n. 137/2025 del MIM con ogni suo allegato; - nonché di ogni altro atto antecedente, presupposto, consequenziale o comunque connesso ai provvedimenti sopra indicati, anche se non conosciuto, e di ogni ulteriore atto o comportamento amministrativo, anche omissivo, che risulti lesivo della posizione giuridica soggettiva della ricorrente, così come descritta nel presente ricorso.

Giustizia amministrativa202515814

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti e comportamenti con cui è stato arrestato lo scorrimento della graduatoria della classe di concorso A061, nonostante rinunce e disponibilità di posti accantonati, con conseguente mancata immissione in ruolo della ricorrente

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento o la dichiarazione di nullità, il bando e gli atti della procedura concorsuale PNRR2 per il reclutamento del personale docente, nonché gli atti di approvazione, integrazione e scorrimento della graduatoria A061, gli atti di surroga, gli atti relativi alle sedi accantonate e le comunicazioni con cui l'Amministrazione ha negato ulteriori scorrimenti. La censura riguarda, in particolare, l'erronea qualificazione della rinuncia di un candidato già inserito nella graduatoria di merito, l'illegittimo arresto dello scorrimento successivo alla rinuncia, la mancata individuazione della ricorrente per l'immissione in ruolo e la copertura mediante supplenza di almeno un posto ancora disponibile. Il Tribunale aveva già richiesto una ricostruzione dettagliata del quadro normativo e fattuale, della sequenza temporale dello scorrimento in favore del candidato rinunciatario, della proposta di immissione in ruolo, della rinuncia, dell'accantonamento della sede e della sua eventuale copertura. La documentazione depositata dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana è stata ritenuta parziale, riferita a un solo segmento procedimentale e non idonea a chiarire l'intera vicenda. Inoltre, l'ufficio regionale ha imputato le decisioni contestate a una direttiva dell'Amministrazione centrale, che non ha fornito chiarimenti sul punto.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito la legittimità degli atti impugnati né la domanda cautelare. Ha ritenuto non eseguito l'ordine istruttorio già impartito con la precedente ordinanza, poiché la documentazione depositata descriveva soltanto un segmento della complessa procedura e non chiariva l'iter logico-giuridico seguito dalle diverse amministrazioni coinvolte. Ha quindi reiterato l'ordine istruttorio, imponendo alla difesa pubblica di depositare entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza una relazione completa sulla ricostruzione normativa e fattuale della procedura, con indicazione dei ruoli, delle competenze e delle eventuali responsabilità delle amministrazioni coinvolte, nonché la documentazione utile, inclusi i verbali delle riunioni periodiche in videoconferenza convocate dalla Direzione Generale per il Personale scolastico. L'eventuale inerzia sarà valutata ai sensi dell'art. 64 c.p.a. Il Tribunale ha inoltre ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti potenzialmente interessati allo scorrimento della graduatoria e ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito dell'Amministrazione. Le esigenze cautelari sono state ritenute soddisfatte mediante la sollecita fissazione dell'udienza pubblica di merito, fissata al 14 ottobre 2026.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata, ma il Tribunale ha ritenuto sufficiente, allo stato, la sollecita fissazione dell'udienza di merito.

  • art. 64 c.p.a.

    L'eventuale inerzia delle amministrazioni nell'adempimento degli incombenti istruttori potrà essere valutata dal giudice ai fini della decisione.

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato nell'ambito dell'attività istruttoria disposta dal Tribunale.

Massime di principio

  • Quando la controversia riguarda una procedura amministrativa complessa nella quale intervengono più amministrazioni, l'ordine istruttorio deve essere adempiuto mediante una ricostruzione complessiva dell'iter normativo, fattuale e decisionale, non essendo sufficiente la produzione relativa a un singolo segmento procedimentale.
  • Se un'amministrazione periferica attribuisce a una direttiva dell'amministrazione centrale la responsabilità delle decisioni impugnate, l'amministrazione centrale deve fornire specifici chiarimenti e la documentazione relativa alla direttiva e al percorso decisionale seguito.
  • Nel giudizio che incide sullo scorrimento di una graduatoria concorsuale, il contraddittorio deve essere integrato nei confronti di tutti i soggetti potenzialmente interessati dagli effetti dello scorrimento, non soltanto di un singolo controinteressato già raggiunto dalla notificazione.
  • La notificazione per pubblici proclami può essere autorizzata, quando ricorrono i presupposti processuali, per consentire l'integrazione del contraddittorio nei confronti di una pluralità di potenziali controinteressati nella procedura concorsuale.
  • In presenza di esigenze cautelari, il giudice può ritenerle adeguatamente tutelate mediante la fissazione sollecita dell'udienza di merito, senza adottare una misura cautelare provvisoria sugli atti impugnati.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciIstruttoria processualeTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieGraduatorie e scorrimento
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoTutela cautelareTutela del terzo

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