Cassazione Penale, Sentenza n. 20322/2025 del 30/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 15/11/2024 del Tribunale di Macerata che aveva rigettato la richiesta di riesame avverso il decreto del GIP del 16/09/2024 di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per il profitto di reati (importo contestato a Sun: €1.269.670,00). Al ricorrente era contestato il reato di autoriciclaggio continuato e aggravato in concorso con riferimento all'acquisto di un centro commerciale e di due capannoni tramite la società Winvest s.r.l., con bonifici ritenuti proventi di reati tributari. Il ricorso in Cassazione articolava tre motivi: (1) violazione ed errata applicazione dell'art. 292 c.p.p. in relazione all'art. 125 c.p.p., per presunta copia della richiesta del PM senza autonoma valutazione del giudice; (2) violazione dell'art. 125 c.p.p. per carenza di motivazione rispetto alla documentazione bancaria prodotta in riesame (assegni/bonifici qualificati come prestiti da soggetti estranei) e per mancata considerazione che i reati tributari presupposti non sarebbero contestati al Sun; (3) violazione dell'art. 125 c.p.p. per presunta errata quantificazione del profitto sequestrato (attribuzione dell'intero profitto dell'associazione anche per reati cui il Sun non avrebbe partecipato) e mancanza di indicazione delle somme nell'imputazione e nell'ordinanza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'art. 292 c.p.p. si applichi soltanto al provvedimento 'genetico' adottato dal giudice della cautela inaudita altera parte e non all'ordinanza del tribunale del riesame; di conseguenza non era deducibile il vizio invocato su quel fondamento. Ha inoltre ricordato che il ricorso per cassazione avverso ordinanze di riesame in materia di misure reali e di sequestro è ammissibile solo per violazione di legge e non per contestazioni di merito sulla motivazione, salvo che la motivazione sia del tutto assente o radicalmente viziata. I motivi proposti si risolvevano in censure motivazionali non consentite; il Tribunale aveva inoltre correttamente individuato il reato associativo idoneo quale reato presupposto per l'autoriciclaggio. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di €3.000,00 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 292 cod. proc. pen.
Applicabile esclusivamente al provvedimento cautelare 'genetico' adottato dal giudice inaudita altera parte; non richiede la stessa forma di autonoma valutazione quando il provvedimento è emesso dal tribunale del riesame
art. 125 cod. proc. pen.
Richiama il principio di motivazione dei provvedimenti; tuttavia, avverso le ordinanze di riesame in materia di misure reali e sequestro il sindacato in Cassazione è limitato alla violazione di legge e non ai normali vizi motivazionali, salvo carenza assoluta o motivazione radicalmente inesistente
art. 325, comma 1, cod. proc. pen.
Prevede che avverso l'ordinanza di riesame in materia di misure cautelari reali è proponibile ricorso per cassazione esclusivamente per violazione di legge
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento; applicata per la condanna alle spese processuali
Sentenza Corte Costituzionale n.186/2000
Richiama la possibilità di infliggere sanzione pecuniaria nei confronti del ricorrente quando il ricorso risulti infondato ma non tale da integrarne l'irritualità temeraria; qui utilizzata per giustificare il versamento di 3.000 euro alla cassa delle ammende
Massime di principio
- Avverso le ordinanze del tribunale del riesame in materia di sequestro preventivo il ricorso per cassazione è ammesso principalmente per violazione di legge; i semplici vizi di merito nella motivazione non sono generalmente sindacabili in Cassazione.
- L'art. 292 c.p.p. tutela l'equidistanza nel processo cautelare e si applica soprattutto ai provvedimenti adottati inaudita altera parte; non è corretto invocarla automaticamente contro le decisioni del riesame.
- Se la difesa produce documentazione probatoria in sede di riesame (es. bonifici, estratti conto, attestazioni di prestito), eventuali doglianze circa la valutazione di tali elementi devono essere formulate in termini di violazione di legge o di mancanza assoluta di motivazione per poter essere efficacemente dedotte in Cassazione.
- La quantificazione del profitto da sequestrare e le modalità di correlazione con i reati presupposto sono questioni di fatto e di valutazione probatoria che, salvo errori di diritto o motivazione totalmente assente, difficilmente vengono riformate in Cassazione.
- Quando si impugna un provvedimento di riesame, conviene concentrare i mezzi di impugnazione su profili di diritto chiari (omissione di prescrizioni di legge, travisamento giuridico dei fatti, mancanza assoluta della motivazione) piuttosto che su divergenze interpretative dei fatti.
- Il rigetto del ricorso per inammissibilità può comportare condanne alle spese e, in casi ritenuti meritevoli di sanzione, al versamento alla cassa delle ammende; occorre quindi valutare il rischio processuale prima di proporre ricorsi in cassazione irrituali.
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