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Sentenza

Sentenza del 10/04/2015 n. 7234 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato l'accertamento relativo all'anno 2003, con recupero di IRPEG, IRAP e IVA, interessi e sanzioni, contestando la detrazione dell'IVA su undici fatture per l'acquisto di autovetture dalla N.C. SRL. L'Amministrazione riteneva che le operazioni fossero soggettivamente inesistenti e inserite in una frode IVA intracomunitaria, poiché la N.C. SRL acquistava autovetture senza IVA da operatori comunitari e le rivendeva senza versare l'imposta. La contribuente sosteneva di avere effettuato acquisti reali, a prezzi di mercato, e di non essere a conoscenza della frode. In Cassazione ha denunciato motivazione insufficiente o omessa e violazione dell'art. 7 della legge n. 212 del 2000.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso contro il Ministero dell'Economia e delle Finanze e ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro l'Agenzia delle Entrate per tutti i motivi. Ha ritenuto che la CTR avesse valorizzato adeguatamente gli elementi indiziari, tra cui la vendita delle autovetture a prezzi inferiori a quelli di acquisto sostenuti dalla fornitrice, i prezzi inferiori ai listini e l'assenza di una struttura commerciale idonea della N.C. SRL, elementi ritenuti indicativi della natura cartolare delle operazioni e della conoscibilità della frode da parte della contribuente. La Corte ha inoltre osservato che la consegna dei beni, la rivendita e il pagamento delle fatture non dimostrano, da soli, la buona fede, poiché sono compatibili con una frode fiscale. La società ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 7.000 euro oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Art. 360, comma 1, n. 5, codice di procedura civile

    Il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione deve riguardare uno specifico fatto controverso e decisivo, indicato in modo chiaro e autosufficiente; non è sufficiente una generica contestazione della valutazione complessiva degli indizi.

  • Art. 366-bis, codice di procedura civile

    Per i ricorsi soggetti alla disposizione, la censura motivazionale doveva essere accompagnata da un'esposizione chiara e sintetica del fatto controverso e delle ragioni dell'insufficienza della motivazione.

  • Art. 2697, codice civile

    In materia di operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve provare, anche per presunzioni, che il soggetto indicato in fattura non era l'effettivo prestatore o cedente; il contribuente deve poi dimostrare di non sapere e di non poter sapere, usando l'ordinaria diligenza professionale, il carattere fraudolento dell'operazione.

  • Art. 7, legge 27 luglio 2000, n. 212

    La norma disciplina la motivazione degli atti dell'Amministrazione finanziaria e non costituisce, secondo la Corte, un parametro direttamente utilizzabile per censurare la motivazione di una sentenza tributaria.

  • Normativa IVA sulle operazioni soggettivamente inesistenti

    La detrazione dell'IVA può essere negata quando il contribuente partecipa, anche inconsapevolmente ma con conoscibilità colposa, a una catena fraudolenta. La realtà materiale della cessione e il pagamento dell'imposta esposta in fattura non sono elementi sufficienti a provare la buona fede.

Massime di principio

  • Quando l'Amministrazione contesta operazioni soggettivamente inesistenti, deve fornire elementi oggettivi, anche presuntivi, che colleghino il fornitore a una frode o dimostrino che non era l'effettivo cedente.
  • Dopo tale dimostrazione, il contribuente deve provare di avere adottato una diligenza professionale adeguata e di non avere potuto conoscere ragionevolmente la frode; non basta dimostrare che i beni siano stati consegnati, rivenduti e pagati.
  • Prezzi anomali o antieconomici, assenza di una struttura aziendale adeguata, sede inidonea e rapporti commerciali prolungati possono costituire indizi convergenti della conoscibilità della frode.
  • La valutazione dei singoli indizi spetta normalmente al giudice di merito; in Cassazione non è sufficiente chiedere una nuova lettura delle prove, ma occorre indicare uno specifico fatto decisivo omesso o una motivazione realmente incomprensibile.
  • Le censure rivolte alla sentenza devono essere autosufficienti: occorre indicare con precisione gli atti, le eccezioni e i documenti rilevanti, spiegando perché avrebbero potuto condurre a una decisione diversa.
  • Per tutelarsi in situazioni analoghe, un operatore dovrebbe documentare la verifica dell'identità, dell'effettiva operatività, della struttura e della posizione fiscale del fornitore, nonché la congruità economica delle condizioni contrattuali.

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