Cassazione Penale, Ordinanza n. 29902/2025 del 28/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza della Corte di appello che, su concorde richiesta delle parti formulata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado: ha rideterminato la pena, ha ridotto la durata delle pene accessorie fallimentari e ha confermato nel resto la condanna. In cassazione i ricorsi sono stati ritenuti non consentiti perché miravano a riproporre questioni di merito già oggetto di motivi di appello ai quali le parti avevano rinunciato nell'ambito della definizione concordata della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, rilevando che contro una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. non è consentita la riproposizione in sede di legittimità delle questioni di merito comprese nei motivi di appello rinunciati, salvo i profili relativi all'art. 129 c.p.p., alle questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado o alle invalidità del procedimento camerale di appello. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
La sentenza concordata sulla pena preclude, in cassazione, la riproposizione e il riesame delle questioni di merito oggetto di rinuncia nei motivi di appello.
art. 599, comma 4, c.p.p.
La definizione concordata della pena comporta la rinuncia ai motivi di appello non più riproponibili in sede di legittimità, salvo i limitati casi di legge.
art. 129 c.p.p.
Restano salve le questioni di immediata evidenza che impongono il proscioglimento in ogni stato e grado del procedimento.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza formalità di procedura.
Massime di principio
- Quando la sentenza di appello è pronunciata a seguito di concorde richiesta delle parti sulla pena, il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per riproporre questioni di merito già rinunciate con i motivi di appello.
- L'inammissibilità opera se il ricorso mira al riesame di censure già coperte dalla rinuncia, salvo i profili attinenti all'art. 129 c.p.p., le nullità rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado o le invalidità del medesimo procedimento camerale.
- Nei ricorsi avverso sentenze ex art. 599-bis c.p.p., la Corte può dichiarare l'inammissibilità senza formalità di procedura e condannare il ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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