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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13158/2026 del 07/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

L’amministrazione finanziaria aveva notificato a una società un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2009, recuperando a tassazione, ai fini IRES e IRAP, costi relativi a perdite su crediti e altre spese. La CTP aveva accolto solo in parte il ricorso della contribuente, ammettendo alcuni costi e confermando il recupero, tra l’altro, delle perdite su crediti. La CTR aveva poi rigettato l’appello della società. In cassazione la contribuente ha dedotto tre motivi sostanzialmente sovrapponibili: omesso esame e mancata valutazione della documentazione prodotta in appello a prova dell’esistenza del credito verso una società debitrice e della sua sopravvenuta inesigibilità; erronea valorizzazione del solo dato della partecipazione societaria, poiché il fatto che la debitrice fosse partecipata al 98% dalla creditrice non escludeva la sussistenza del credito; omessa considerazione di ulteriori documenti, tra cui decreto ingiuntivo non opposto, atto di precetto e relazione del legale attestante irreperibilità del debitore e impossibilità di recupero, elementi che avrebbero comprovato sia l’esistenza sia la perdita del credito.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati i motivi, osservando che la CTR aveva escluso la sussistenza del credito sulla base del solo rapporto partecipativo tra le società, qualificando il credito come un finanziamento "a se stessa", senza considerare una serie di documenti decisivi prodotti dalla contribuente. In particolare, la Corte ha rilevato che la diversa soggettività giuridica delle società impedisce di negare in radice l’esistenza del credito per il solo fatto della partecipazione societaria, e che il giudice d’appello avrebbe dovuto esaminare il decreto ingiuntivo non opposto, il precetto e la relazione del legale, dai quali potevano desumersi sia la sussistenza del credito sia la sua inesigibilità. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    viene richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge, nullità del procedimento e omesso esame di fatti decisivi

  • artt. 375 c.p.c. e 380-bis.1 c.p.c.

    richiamati per la trattazione del ricorso in camera di consiglio

  • IRES

    imposta oggetto del recupero a tassazione

  • IRAP

    imposta oggetto del recupero a tassazione

Massime di principio

  • In tema di deducibilità delle perdite su crediti, il giudice di merito deve esaminare tutti gli elementi documentali idonei a dimostrare l’esistenza del credito e la sua effettiva inesigibilità; il mancato esame di documenti decisivi integra vizio censurabile in cassazione.
  • La partecipazione societaria della creditrice nella società debitrice non consente, da sola, di escludere la realtà giuridica del credito né di qualificarlo automaticamente come finanziamento infragruppo fiscalmente irrilevante.
  • Ai fini della valutazione fiscale della perdita su crediti, l’indagine deve distinguere tra esistenza del rapporto obbligatorio e successiva irrecuperabilità del credito, che possono essere provate anche mediante titolo giudiziale non opposto, atto di precetto e relazione del difensore sull’irreperibilità del debitore.
  • Il giudice di merito non può fondare il rigetto della deduzione sulla base di un solo dato formale o societario, se dagli atti emergono elementi documentali che depongono in senso contrario e che risultano decisivi per la decisione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoProve
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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