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Ordinanza

Ordinanza n. 619/2026 - Roma, Sezione 5Q

Per l'accertamento dell’illegittimità del SILENZIO SERBATO DAL MAECI RISPETTO ALL’ISTANZA DI VISTO DI INGRESSO PER MOTIVI DI LAVORO SULLA BASE DEL NULLA OSTA RILASCIATO DAL SUI DI BRESCIA.

Giustizia amministrativa202509147

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterOrdinanza istruttoriaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di visto d'ingresso per lavoro subordinato fondata su nulla osta al lavoro rilasciato dallo Sportello unico per l'immigrazione di Brescia

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha agito per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal MAECI e dalla competente sede diplomatica sull'istanza di visto d'ingresso per motivi di lavoro subordinato, collegata a un nulla osta al lavoro rilasciato dallo Sportello unico per l'immigrazione di Brescia. Nel corso del giudizio ha depositato una coeva richiesta di correzione dell'errore materiale indirizzata alla sede diplomatica di Islamabad, la quale lo aveva convocato per formalizzare l'istanza di visto in una data ormai decorsa. Il TAR ha ritenuto necessario verificare se la data di convocazione sia stata tempestivamente rettificata e se l'istanza di visto sia stata effettivamente formalizzata dal beneficiario del nulla osta.

La decisione

Il TAR non ha definito la domanda sul silenzio. Ha disposto incombenti istruttori, ordinando l'acquisizione dalla competente Rappresentanza diplomatica in Pakistan, entro la successiva camera di consiglio, di documentazione idonea a comprovare la tempestiva rettifica della data di convocazione e la doverosa formalizzazione dell'istanza di visto da parte del beneficiario del nulla osta al lavoro. Ha rinviato la prosecuzione del giudizio alla camera di consiglio del 24 marzo 2026 e ha disposto l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

Norme richiamate

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La norma è richiamata quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Le disposizioni sono richiamate, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a sostegno della tutela dei diritti o della dignità della parte mediante oscuramento delle generalità.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTermini e notificazione del ricorsoIstruttoria processuale
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneOnere della prova e principio dispositivo

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