Ordinanza n. 249/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del decreto emesso il-OMISSIS-, notificato alla ricorrente il 7.4.2026, con il quale veniva rifiutata l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno n. -OMISSIS- per soggiornanti di lungo periodo - con contestuale revoca del titolo di soggiorno - nonché di ogni altro atto, della stessa o di altra autorità, precedente, contemporaneo o successivo, ancorché non conosciuto dal ricorrente, che sia presupposto o conseguenza dell’atto impugnato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, con contestuale revoca del titolo
Esito
Favorevole al resistente (questura e ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto notificatole il 7 aprile 2026, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il provvedimento amministrativo trae origine da due sentenze di condanna penale. Il testo non espone i motivi di legittimità dedotti nel ricorso, ma dà atto della domanda cautelare e della costituzione in giudizio della Questura di Latina e del Ministero dell'Interno.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare ritenendo, prima facie, insussistente il periculum in mora necessario per concedere la sospensione dell'atto. La ricorrente si trova attualmente detenuta in carcere in esecuzione delle due sentenze di condanna poste a fondamento del provvedimento impugnato, con scadenza della pena definitiva al 18 agosto 2028; tale situazione esclude, allo stato, un pregiudizio cautelare attuale e concreto idoneo a giustificare la misura. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti delle misure cautelari, con particolare riguardo alla necessaria sussistenza del periculum in mora.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La sospensione cautelare di un provvedimento amministrativo richiede un periculum in mora attuale e concreto; tale presupposto non sussiste quando la situazione personale dell'interessato, quale la detenzione in corso per l'esecuzione della pena, esclude nell'immediato la produzione del pregiudizio allegato all'impugnazione.
- La mera impugnazione di un provvedimento di rifiuto o revoca del titolo di soggiorno non comporta automaticamente la sospensione cautelare: il ricorrente deve dimostrare un pregiudizio imminente e irreparabile distinto dagli effetti già integralmente determinati dalla situazione detentiva.
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