Cassazione Penale, Sentenza n. 20248/2025 del 30/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza con cui il Giudice dell'esecuzione ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 666 c.2 c.p.p., l'istanza volta ad ottenere la declaratoria di non esecutività della sentenza di patteggiamento resa dal GIP il 13/07/2023 (passata in giudicato il 06/09/2023). Inoltre chiedeva la restituzione in termini per impugnare l'ordinanza del 07/11/2024 con cui era stato revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena, lamentando la mancata conoscenza dell'udienza di revoca per difetto di notifica (sostegno che l'elezione di domicilio in fase di cognizione non si estende alla fase esecutiva) e invocando il caso fortuito/forza maggiore per giustificare il mancato rispetto dei termini
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la decisione del Giudice dell'esecuzione di dichiarare de plano l'inammissibilità dell'incidente di esecuzione perché manifestamente infondato: la sentenza era un patteggiamento con motivazione contestuale e irrevocabile, l'imputato era rappresentato da difensore munito di procura speciale (quindi presente) e la traduzione, ove rilevabile, era stata disposta e depositata il 15/10/2023. Quanto alla richiesta di restituzione in termini per impugnare l'ordinanza di revoca del beneficio, la Corte ha confermato l'inammissibilità perché la dedotta mancata notifica non è stata allegata e provata come caso fortuito o forza maggiore; inoltre la via corretta per far valere la nullità/notifica sarebbe stata il ricorso per cassazione contro il provvedimento impugnato e non la restituzione in termine. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma di Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende
Norme richiamate
art. 666 cod. proc. pen.
Consente al giudice dell'esecuzione di dichiarare de plano l'inammissibilità di un'incidente quando risulti manifesta infondatezza dell'istanza (per difetto delle condizioni di legge) o mera riproposizione di richieste già rigettate; applicato per rigettare l'istanza di non esecutività della sentenza di patteggiamento
art. 444 cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'accordo di patteggiamento; la sentenza di patteggiamento è non appellabile ma impugnabile in Cassazione; ciò ha inciso sulla valutazione della immediata esecutività e sulla mancata necessità di traduzione della sentenza, comunque disposta e depositata
art. 175 cod. proc. pen.
Regola la possibilità di ottenere la restituzione in termini per causa di forza maggiore o caso fortuito; la Corte ha ritenuto che l'istante non abbia allegato né provato tali circostanze, per cui non sussisteva il presupposto per la restituzione
Giurisprudenza citata (Sez. 4, n. 54036 del 23/10/2018, De, Rv. 274751 - 01)
Principio consolidato secondo cui la restituzione in termini per decadenza da un termine perentorio non è ammessa quando si deduca una nullità procedimentale: in tal caso la via corretta è il ricorso per cassazione e non la restituzione in termini
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione può dichiarare immediatamente inammissibile un incidente se risulta manifestamente infondato o mera riproposizione di questioni già decise (art. 666 c.p.p.); in tali ipotesi non è obbligatoria la fissazione dell'udienza
- Le sentenze di patteggiamento con motivazione contestuale e passate in giudicato sono difficilmente ritenute non esecutive, soprattutto se l'imputato era rappresentato da difensore munito di procura speciale
- L'elezione di domicilio fatta in fase di cognizione non si estende automaticamente alla fase esecutiva: le questioni di notifica in esecuzione devono essere specificamente dedotte e provate
- La richiesta di restituzione in termini ai sensi dell'art. 175 c.p.p. richiede l'allegazione e la prova del caso fortuito o della forza maggiore; l'assenza di tali elementi comporta il rigetto
- Se si deduce una nullità procedimentale relativa alla notificazione o ad altri atti, la via corretta per far valere il vizio è il ricorso per cassazione (ove consentito), non la restituzione in termini; la restituzione è impropria quando si maschera una contestazione di nullità
- Quando si impugna l'atto di esecuzione (es. revoca del beneficio), valutare tempestivamente la strada processuale corretta (impugnazione diretta) per evitare decadenze e l'inammissibilità delle istanze accessorie
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