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Intesa e abuso

Provvedimento AGCM A487B n. 29703 del 08/06/2021

COMPAGNIA ITALIANA DI NAVIGAZIONE-TRASPORTO MARITTIMO DELLE MERCI DA/PER LA SARDEGNA - RIDETERMINAZIONE SANZIONE

AGCMA487B

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento riguarda il procedimento A487B, avviato per rideterminare, in ottemperanza alle sentenze del TAR Lazio n. 7175/2019 e del Consiglio di Stato n. 2727/2021, la sanzione originariamente irrogata a Moby S.p.A. e Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A. per l’abuso di posizione dominante accertato nel procedimento A487. L’abuso consisteva in un’unica strategia escludente, attuata mediante boicottaggio diretto e indiretto delle imprese di logistica che si rivolgevano a concorrenti. L’Autorità aveva originariamente irrogato una sanzione solidale di 29.202.673,73 euro; il presente atto non ridetermina ancora l’importo, ma sostituisce il responsabile del procedimento.

Rideterminazione della sanzione irrogata a Moby S.p.A. e Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A. per abuso di posizione dominante nel trasporto marittimo di merci da/per la Sardegna; sostituzione del responsabile del procedimento.

Rideterminazione della sanzione nel caso A487B

Il provvedimento n. 29703 dell’8 giugno 2021 riguarda il procedimento A487B, relativo alla rideterminazione della sanzione applicata a Moby S.p.A. e Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A. nel settore del trasporto marittimo di merci da e per la Sardegna. L’atto è adottato in esecuzione delle decisioni del giudice amministrativo che hanno imposto una nuova quantificazione della sanzione, senza rimettere in discussione l’accertamento dell’abuso di posizione dominante.

Parti e procedimento originario

Con il provvedimento n. 27053 del 28 febbraio 2018, adottato al termine del procedimento A487, l’Autorità aveva accertato che Moby S.p.A. e Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A. avevano posto in essere un abuso di posizione dominante in violazione dell’articolo 102, lettera b), TFUE.

Secondo l’accertamento originario, le società avevano attuato un’unica e articolata strategia diretta all’esclusione dei concorrenti, attuali e potenziali, nei mercati rilevanti. La condotta si era concretizzata in azioni di boicottaggio diretto e indiretto nei confronti delle imprese di logistica che si erano rivolte ai concorrenti, allo scopo di scoraggiarle dall’avvalersi dei loro servizi di trasporto marittimo.

Sanzione originaria

Per l’infrazione accertata, considerata la gravità e la durata della violazione, l’Autorità aveva irrogato a Moby S.p.A. e Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A. una sanzione amministrativa pecuniaria pari complessivamente a 29.202.673,73 euro, in solido tra le due società.

Giudizio del TAR Lazio e del Consiglio di Stato

Le società avevano impugnato il provvedimento sanzionatorio. Con sentenza n. 7175 del 22 maggio 2019, il TAR Lazio aveva accolto parzialmente il ricorso e, conseguentemente, annullato in parte il provvedimento n. 27053, disponendo la rideterminazione della sanzione.

Il TAR aveva inoltre individuato i parametri da considerare nella nuova quantificazione, rinviando gli atti all’Autorità affinché determinasse l’importo in modo concreto e motivato, conformandosi alle indicazioni contenute nella sentenza.

L’Autorità aveva proposto appello, ma il Consiglio di Stato, con sentenza n. 2727 del 1° aprile 2021, ha respinto tutti i ricorsi e confermato la decisione del TAR Lazio. Ne è derivata la necessità di proseguire il procedimento di rideterminazione dell’importo sanzionatorio nel rispetto dei parametri fissati dal giudice amministrativo.

Procedimento A487B e proroghe

L’Autorità aveva avviato il procedimento A487B con provvedimento n. 27844 del 17 luglio 2019, avente specificamente a oggetto la rideterminazione della sanzione nei confronti di Moby S.p.A. e Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A. in ottemperanza alla sentenza del TAR Lazio.

Il termine di conclusione del procedimento era stato successivamente prorogato:

  • al 31 dicembre 2019, per garantire alle parti un ampio esercizio dei diritti di difesa e del contraddittorio;
  • a sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza del Consiglio di Stato, in considerazione del giudizio di appello pendente;
  • al 31 luglio 2021, con il provvedimento n. 29666 dell’11 maggio 2021.

Contenuto del provvedimento n. 29703

Il provvedimento non contiene la nuova quantificazione della sanzione. Esso dispone esclusivamente la sostituzione del responsabile del procedimento per sopravvenute esigenze organizzative.

Il Dott. Lorenzo Clementi viene sostituito dalla Dott.ssa Claudia Desogus quale responsabile del procedimento A487B. L’atto deve essere notificato al soggetto interessato e pubblicato nel Bollettino dell’Autorità.

Stato dell’accertamento e della sanzione

Dal contenuto dell’atto risulta confermato l’accertamento originario dell’abuso ai sensi dell’articolo 102, lettera b), TFUE. L’intervento in esame riguarda esclusivamente la fase sanzionatoria e, in particolare, l’adeguamento dell’importo alle statuizioni del TAR Lazio confermate dal Consiglio di Stato.

L’importo originario di 29.202.673,73 euro è riportato nel provvedimento come sanzione inizialmente irrogata, ma il testo esaminato non indica l’importo finale rideterminato né i criteri quantitativi concretamente applicati dall’Autorità in questa fase.

Punti principali

Infrazione originaria

Con il provvedimento n. 27053 del 28 febbraio 2018 l’Autorità aveva accertato a carico di Moby S.p.A. e Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A. una violazione dell’articolo 102, lettera b), TFUE, consistente in una strategia articolata di esclusione dei concorrenti nei mercati rilevanti del trasporto marittimo di merci da/per la Sardegna.

Condotta contestata

La strategia escludente era stata realizzata mediante azioni di boicottaggio diretto e indiretto nei confronti delle imprese di logistica che si erano rivolte a concorrenti, con l’obiettivo di scoraggiarle dall’utilizzare i relativi servizi di trasporto marittimo.

Sanzione originaria

Per la violazione accertata era stata irrogata a Moby S.p.A. e Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A., in solido, una sanzione amministrativa pecuniaria di 29.202.673,73 euro.

Intervento dei giudici amministrativi

Il TAR Lazio, con sentenza n. 7175 del 22 maggio 2019, aveva parzialmente accolto il ricorso delle società e disposto la rideterminazione della sanzione secondo parametri concreti e motivati. Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 2727 del 1° aprile 2021, ha respinto i ricorsi e confermato la sentenza del TAR.

Oggetto dell’atto

Il provvedimento si limita a sostituire il responsabile del procedimento, individuando la Dott.ssa Claudia Desogus in luogo del Dott. Lorenzo Clementi, per sopravvenute esigenze organizzative. La rideterminazione dell’importo della sanzione resta oggetto del procedimento A487B.

Come è indicizzato

Materieabuso di posizione dominanteart. 102 tfuetrasporto marittimosanzioni antitrust

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