Sentenza del 03/05/2022 n. 1972 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Irpef - Contratto locazione - Soggetto conduttore/locatario - Immobile locato - Accollo spese ristrutturazione - Rileva - Soggetto proprietario/locatore - Immobile locato - Canone in natura - Rileva - Assimilazione canone denaro - Sussiste - Maggior reddito - Legittimità accertamento - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto che i lavori di ristrutturazione sostenuti dal conduttore/locatario costituiscano un corrispettivo in natura assimilabile al canone in denaro e debbano essere inclusi nel reddito del proprietario/locatore. Di conseguenza l'accertamento dell'Amministrazione è legittimo e va confermato: il valore delle opere incrementa il reddito del locatore e non può abbattere il canone contrattuale.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il conduttore/locatario si è fatto carico delle spese di ristrutturazione dell'immobile locato. La questione era se tali lavori, pagati dal conduttore, potessero essere considerati una prestazione in natura assimilabile a canone e quindi rilevanti ai fini IRPEF per il proprietario, oppure se potessero ridurre il corrispettivo contrattuale imponibile del locatore.
Norme richiamate
d.P.R. 917/1986 (TUIR), art. 26
La norma è interpretata nel senso che i benefici in natura connessi all'uso dell'immobile locato devono essere considerati ai fini del reddito fondiario/IRPEF del locatore, assimilabili al canone in denaro.
Cass. 651/2012
Giurisprudenza che conferma l'assimilazione dei lavori pagati dal conduttore al canone in natura imponibile per il locatore.
Cass. 11158/2013
Ulteriore pronuncia che ribadisce il principio secondo cui le spese di ristrutturazione sostenute dal conduttore rilevano come corrispettivo in natura per il locatore e integrano reddito imponibile.
Massime di principio
- Le opere eseguite e pagate dal conduttore sull'immobile locato vanno considerate come canone in natura e devono essere imputate al reddito del locatore.
- Tali prestazioni non possono essere utilizzate per abbattere il canone contrattuale dichiarato dal proprietario: dal punto di vista fiscale sono assimilate a un pagamento in denaro.
- L'accertamento dell'Amministrazione fiscale che ricomprende nel reddito del locatore il valore delle opere è legittimo salvo prova contraria fornita dal contribuente.
- Per ridurre i rischi fiscali è opportuno che le parti formalizzino chiaramente contratti e pattuizioni (valore delle opere, eventuale scomputo sul canone, documentazione dei pagamenti) e, se necessario, valutino l'effetto fiscale con un professionista.
- La determinazione del valore imponibile segue il criterio del valore normale/di mercato delle opere: è quindi consigliabile conservare preventivi, fatture e perizie per documentare l'entità del beneficio.
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