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Sentenza

Sentenza del 23/12/2015 n. 25908 - Corte di Cassazione

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Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava due avvisi di accertamento relativi a IVA, IRPEG e IRAP per gli anni d'imposta 1999 e 2000. L'Agenzia delle Entrate aveva disconosciuto la deducibilità di parte dei costi sostenuti dalla società in base a un contratto di fornitura di servizi, il cui corrispettivo era stato aumentato da 480.000.000 a 900.000.000 di lire. L'Ufficio riteneva l'incremento non congruo e non adeguatamente giustificato, evidenziando, tra l'altro, la sproporzione rispetto a un diverso canone di locazione, la forfettizzazione del corrispettivo, l'assenza di specifiche ragioni per l'aumento e una possibile commistione di interessi tra le società. La CTR aveva ritenuto sufficiente la prova documentale del contratto, escludendo la necessità che l'Amministrazione dimostrasse la simulazione o la falsità del costo. L'Agenzia ha contestato tale impostazione, sostenendo che il contribuente deve provare anche l'inerenza e la coerenza economica dei costi e che l'Amministrazione può valutarne la congruità anche mediante presunzioni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto entrambi i motivi di ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha stabilito che l'Amministrazione finanziaria può negare la deducibilità di un costo ritenuto insussistente, sproporzionato o economicamente incoerente, anche in presenza di un contratto formalmente valido e senza dover necessariamente provare la simulazione o la falsità dell'operazione. La CTR ha errato per non aver esaminato il complessivo quadro indiziario e per aver ritenuto necessaria la prova della simulazione o della falsità dei costi. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità. Non vi è stata quindi una decisione definitiva sulla deducibilità dei costi, ma l'esito processuale è stato favorevole all'Agenzia delle Entrate.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d)

    La norma consente all'Amministrazione finanziaria di procedere alla rettifica dei redditi sulla base di elementi presuntivi e di valutazioni sulla correttezza e attendibilità dei dati dichiarati.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75, nel testo vigente all'epoca

    La deducibilità dei costi richiede che essi siano effettivi, inerenti all'attività d'impresa e adeguatamente documentati; la mera contabilizzazione o la presenza di un contratto non è sufficiente quando siano contestate la coerenza e la congruità economica.

  • Codice civile, art. 2697

    L'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla deduzione grava sul contribuente, che deve dimostrare l'esistenza, l'inerenza e, quando contestata, la coerenza economica del costo.

  • Codice civile, artt. 2727 e 2729

    L'Amministrazione può utilizzare presunzioni semplici, purché fondate su elementi gravi, precisi e concordanti, per dimostrare l'inattendibilità o la sproporzione dei costi dichiarati.

  • Cassazione n. 9497/2008

    Rientra nei poteri dell'Amministrazione finanziaria la valutazione di congruità dei costi e dei ricavi esposti nel bilancio e nelle dichiarazioni.

    L'Ufficio non è vincolato agli importi indicati nei contratti o nelle delibere societarie e può contestare un costo sproporzionato anche in assenza di irregolarità contabili formali.

  • Cassazione nn. 7701/2013 e 21184/2014

    La prova del costo non si esaurisce nella fattura o nella contabilizzazione: occorre documentare anche la ragione della spesa e la sua coerenza economica rispetto all'attività e ai ricavi dell'impresa.

  • Cassazione n. 2935/2015

    Anche dopo la produzione delle fatture, l'Amministrazione può dimostrare l'inattendibilità del costo mediante presunzioni; il giudice deve valutare tutti gli elementi probatori nel loro complesso.

Massime di principio

  • La validità formale di un contratto, di una fattura o della contabilizzazione non garantisce automaticamente la deducibilità fiscale del costo.
  • Il contribuente deve dimostrare non solo che la spesa è stata sostenuta, ma anche che è inerente all'attività, documentata e coerente economicamente con l'impresa.
  • L'Amministrazione finanziaria può contestare la congruità di un costo anche senza provare che il contratto sia simulato o che la spesa sia totalmente falsa.
  • Elementi indiretti quali sproporzione dei corrispettivi, assenza di servizi aggiuntivi giustificativi, rapporti tra parti correlate e confronto con valori di mercato possono fondare una contestazione presuntiva.
  • In caso di contestazione, il giudice deve esaminare il quadro probatorio complessivo e non limitarsi a verificare l'esistenza del contratto o delle fatture.
  • La cassazione con rinvio non determina necessariamente la definitività del recupero fiscale: impone al giudice di merito un nuovo esame secondo i principi indicati dalla Cassazione.

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