Sentenza del 23/12/2015 n. 25908 - Corte di Cassazione
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava due avvisi di accertamento relativi a IVA, IRPEG e IRAP per gli anni d'imposta 1999 e 2000. L'Agenzia delle Entrate aveva disconosciuto la deducibilità di parte dei costi sostenuti dalla società in base a un contratto di fornitura di servizi, il cui corrispettivo era stato aumentato da 480.000.000 a 900.000.000 di lire. L'Ufficio riteneva l'incremento non congruo e non adeguatamente giustificato, evidenziando, tra l'altro, la sproporzione rispetto a un diverso canone di locazione, la forfettizzazione del corrispettivo, l'assenza di specifiche ragioni per l'aumento e una possibile commistione di interessi tra le società. La CTR aveva ritenuto sufficiente la prova documentale del contratto, escludendo la necessità che l'Amministrazione dimostrasse la simulazione o la falsità del costo. L'Agenzia ha contestato tale impostazione, sostenendo che il contribuente deve provare anche l'inerenza e la coerenza economica dei costi e che l'Amministrazione può valutarne la congruità anche mediante presunzioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto entrambi i motivi di ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha stabilito che l'Amministrazione finanziaria può negare la deducibilità di un costo ritenuto insussistente, sproporzionato o economicamente incoerente, anche in presenza di un contratto formalmente valido e senza dover necessariamente provare la simulazione o la falsità dell'operazione. La CTR ha errato per non aver esaminato il complessivo quadro indiziario e per aver ritenuto necessaria la prova della simulazione o della falsità dei costi. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità. Non vi è stata quindi una decisione definitiva sulla deducibilità dei costi, ma l'esito processuale è stato favorevole all'Agenzia delle Entrate.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d)
La norma consente all'Amministrazione finanziaria di procedere alla rettifica dei redditi sulla base di elementi presuntivi e di valutazioni sulla correttezza e attendibilità dei dati dichiarati.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75, nel testo vigente all'epoca
La deducibilità dei costi richiede che essi siano effettivi, inerenti all'attività d'impresa e adeguatamente documentati; la mera contabilizzazione o la presenza di un contratto non è sufficiente quando siano contestate la coerenza e la congruità economica.
Codice civile, art. 2697
L'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla deduzione grava sul contribuente, che deve dimostrare l'esistenza, l'inerenza e, quando contestata, la coerenza economica del costo.
Codice civile, artt. 2727 e 2729
L'Amministrazione può utilizzare presunzioni semplici, purché fondate su elementi gravi, precisi e concordanti, per dimostrare l'inattendibilità o la sproporzione dei costi dichiarati.
Cassazione n. 9497/2008
Rientra nei poteri dell'Amministrazione finanziaria la valutazione di congruità dei costi e dei ricavi esposti nel bilancio e nelle dichiarazioni.
L'Ufficio non è vincolato agli importi indicati nei contratti o nelle delibere societarie e può contestare un costo sproporzionato anche in assenza di irregolarità contabili formali.
Cassazione nn. 7701/2013 e 21184/2014
La prova del costo non si esaurisce nella fattura o nella contabilizzazione: occorre documentare anche la ragione della spesa e la sua coerenza economica rispetto all'attività e ai ricavi dell'impresa.
Cassazione n. 2935/2015
Anche dopo la produzione delle fatture, l'Amministrazione può dimostrare l'inattendibilità del costo mediante presunzioni; il giudice deve valutare tutti gli elementi probatori nel loro complesso.
Massime di principio
- La validità formale di un contratto, di una fattura o della contabilizzazione non garantisce automaticamente la deducibilità fiscale del costo.
- Il contribuente deve dimostrare non solo che la spesa è stata sostenuta, ma anche che è inerente all'attività, documentata e coerente economicamente con l'impresa.
- L'Amministrazione finanziaria può contestare la congruità di un costo anche senza provare che il contratto sia simulato o che la spesa sia totalmente falsa.
- Elementi indiretti quali sproporzione dei corrispettivi, assenza di servizi aggiuntivi giustificativi, rapporti tra parti correlate e confronto con valori di mercato possono fondare una contestazione presuntiva.
- In caso di contestazione, il giudice deve esaminare il quadro probatorio complessivo e non limitarsi a verificare l'esistenza del contratto o delle fatture.
- La cassazione con rinvio non determina necessariamente la definitività del recupero fiscale: impone al giudice di merito un nuovo esame secondo i principi indicati dalla Cassazione.
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