DECRETO 20 dicembre 2024 - Ministero dell'economia e delle finanze
Disposizioni varie in materia di Global minimum tax.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto integra le regole italiane del Secondo pilastro per i gruppi multinazionali e nazionali di grandi dimensioni: definisce termini rilevanti e disciplina fondi sovrani, attività ausiliarie, coperture, annullamento dei debiti, partecipazioni di portafoglio, società di mutua assicurazione, attività fiscali differite e conversioni valutarie. Introduce inoltre un criterio transitorio di allocazione delle imposte CFC miste per determinati esercizi, fino al 30 giugno 2027.
Disposizioni attuative sull’imposizione minima globale
Disposizioni attuative sull’imposizione minima globale
Il decreto del 20 dicembre 2024 integra le disposizioni italiane sull’imposizione minima globale, in attuazione delle regole OCSE del Secondo pilastro e del decreto legislativo n. 209/2023. Specifica definizioni e criteri applicativi per il calcolo del reddito rilevante, delle imposte rilevanti e dell’imposizione integrativa.
Definizioni e criteri interpretativi
Il decreto definisce, tra gli altri, ETR giurisdizionale, ETR semplificato ed ETR interno; fondo sovrano; partecipazione di portafoglio, inclusa quella a breve termine; passività nette; perdita fiscale interna; procedura concorsuale o fallimentare; regime CFC misto; società di mutua assicurazione regolamentata; soggetto terzo e stato di insolvenza. L’aliquota applicabile identifica la soglia di bassa imposizione prevista da un regime CFC misto. Il tasso di cambio medio è quello pubblicato dalla BCE o, per valute non quotate dalla BCE, dalla banca centrale del Paese interessato.
Le disposizioni vanno interpretate in coerenza con le definizioni del decreto legislativo n. 209/2023 e con l’approccio comune previsto da tale decreto.
Fondi sovrani ed entità escluse
Il fondo sovrano che soddisfa la definizione di entità statale del decreto legislativo non può essere una controllante capogruppo né essere considerato parte di un gruppo multinazionale o nazionale. Non è inoltre considerato titolare di partecipazioni di controllo nelle entità in cui investe; l’identificazione della controllante capogruppo avviene senza considerare le sue partecipazioni.
Per individuare le attività ausiliarie rilevanti ai fini dell’esclusione prevista dal decreto legislativo, le attività di imprese o entità a controllo congiunto possedute al 100% da una o più organizzazioni senza scopo di lucro sono considerate ausiliarie quando i ricavi complessivi del gruppo sono inferiori al minore tra 750 milioni di euro e il 25% dei ricavi del gruppo. Nel calcolo si escludono i ricavi delle organizzazioni senza scopo di lucro e quelli delle entità già escluse, o che sarebbero escluse senza questo criterio. La regola opera indipendentemente dalle attività effettivamente svolte. Se la soglia non è rispettata, le entità interessate che non soddisfano i requisiti ordinari non sono escluse. Anche un’entità statale che sia un’organizzazione senza scopo di lucro può applicare il criterio per le entità possedute integralmente.
Coperture valutarie e annullamento dei debiti
L’impresa dichiarante può optare, per cinque esercizi, per escludere dal reddito o dalla perdita rilevante gli utili e le perdite su cambi contabilizzati nell’utile o nella perdita netta, se derivano da strumenti che coprono il rischio valutario di partecipazioni diverse da quelle di portafoglio, sono rilevati nelle altre componenti del conto economico complessivo consolidato e costituiscono coperture efficaci secondo il principio contabile applicabile. Le imposte derivanti dagli utili su cambi esclusi riducono le imposte rilevanti. La medesima esclusione si applica quando la copertura è detenuta da un’altra entità del gruppo che ne trasferisce l’effetto economico e contabile, ad esempio mediante un prestito infragruppo, all’entità che possiede la partecipazione.
Per un singolo esercizio, l’impresa dichiarante può optare per escludere l’effetto dell’annullamento di un debito dal reddito o dalla perdita rilevante quando l’annullamento deriva da:
- una procedura concorsuale o fallimentare prevista dalla legge e sottoposta alla supervisione o conferma di un organo giudiziario, oppure con nomina di un curatore indipendente;
- un concordato con uno o più creditori terzi, se senza la rinuncia al credito il debitore si troverebbe ragionevolmente insolvente entro dodici mesi;
- la presenza di passività nette, purché non ricorrano le prime due ipotesi.
Nelle prime due ipotesi si esclude l’intero importo dei debiti annullati. In caso di passività nette, si escludono soltanto i debiti verso terzi, entro il minore tra la riduzione netta delle attività e passività fiscali differite del debitore, calcolata secondo la normativa fiscale locale, e l’importo delle passività nette. Le imposte correnti e le attività e passività fiscali differite collegate all’annullamento sono escluse dalle imposte rilevanti rettificate.
Partecipazioni di portafoglio e società di mutua assicurazione
L’impresa dichiarante può esercitare, per cinque esercizi e con riferimento a ciascuna impresa o entità a controllo congiunto del gruppo, un’opzione che consente di includere nel reddito o nella perdita rilevante i dividendi percepiti su tutte le partecipazioni di portafoglio, anche se non sono partecipazioni a breve termine.
Per una società di mutua assicurazione regolamentata che sia impresa proprietaria, si considerano soddisfatte le condizioni previste dal decreto legislativo per trattare un’entità d’investimento o un’entità assicurativa d’investimento del gruppo come fiscalmente trasparente. L’opzione è esercitata separatamente da ciascuna impresa proprietaria, comprese tali società, e si applica a tutte le quote da essa detenute nell’entità interessata.
Attività fiscali differite sostitutive del riporto delle perdite
Le regole del decreto legislativo sulla rideterminazione delle imposte differite non si applicano alle attività fiscali differite sostitutive del riporto delle perdite se il credito d’imposta estero compensa il debito per imposte rilevanti relativo a redditi inclusi nel reddito rilevante.
Tali attività si generano quando la normativa locale impone di compensare prima la perdita fiscale interna con redditi esteri e consente di utilizzare in un esercizio successivo i crediti d’imposta esteri relativi a quei redditi. L’importo è pari al minore tra il credito d’imposta estero riportabile e l’importo della perdita fiscale interna moltiplicato per l’aliquota fiscale nazionale applicabile alle imposte rilevanti. Restano applicabili l’esclusione prevista dal decreto legislativo e, per le attività esistenti all’inizio dell’esercizio transitorio, le regole di rideterminazione ivi richiamate.
Conversione valutaria
I calcoli del reddito o della perdita rilevante e dell’imposizione integrativa per ciascun Paese sono effettuati nella valuta di presentazione del bilancio consolidato del gruppo, non necessariamente nella valuta locale. Gli importi espressi in altre valute sono convertiti secondo i principi di conversione del principio contabile autorizzato utilizzato per il bilancio consolidato; la regola vale anche per l’utile o la perdita contabile netta determinati secondo un altro principio contabile autorizzato.
Per verificare le condizioni e le soglie del decreto legislativo, i gruppi che presentano il bilancio consolidato in una valuta diversa dall’euro convertono in euro gli importi rilevanti applicando il tasso di cambio medio di dicembre dell’anno solare precedente l’inizio dell’esercizio. Il criterio si applica a tutte le soglie in euro previste dal decreto legislativo e dai relativi decreti ministeriali. Le variazioni relative a utili o perdite asimmetrici su cambi sono convertite nella valuta di presentazione del bilancio consolidato.
Regime transitorio per l’allocazione delle imposte CFC miste
Per gli esercizi che iniziano il 31 dicembre 2025 o prima e terminano entro il 30 giugno 2027, le imposte dovute dall’impresa proprietaria in base a un regime CFC misto sono allocate alle imprese o entità a controllo congiunto secondo le rispettive chiavi di ripartizione, rapportate alla somma delle chiavi relative a tutte le entità dello stesso Paese detenute dalla medesima impresa proprietaria.
La chiave di ciascuna entità è data dal reddito prodotto nel Paese, attribuito all’impresa proprietaria secondo il regime CFC misto, moltiplicato per la differenza tra l’aliquota applicabile e l’ETR giurisdizionale. È pari a zero se l’ETR giurisdizionale raggiunge o supera l’aliquota applicabile o l’aliquota minima. Se il gruppo calcola l’ETR per sottogruppi, si utilizza quello del sottogruppo dell’entità, mentre la somma per l’allocazione considera tutte le entità del Paese detenute dalla stessa impresa proprietaria, anche se appartenenti a sottogruppi diversi.
Quando il gruppo non è tenuto a calcolare l’ETR giurisdizionale, utilizza, secondo le opzioni esercitate per il Paese, l’ETR semplificato previsto dai regimi transitori semplificati, l’ETR interno previsto dal porto sicuro, oppure l’ETR semplificato basato sul rendiconto finanziario qualificato. Se tali regimi o il porto sicuro si applicano soltanto ad alcune entità del Paese, per le altre si utilizza l’ETR giurisdizionale. Le stesse regole per sottogruppi si applicano agli ETR semplificati e interni.
L’allocazione considera anche i redditi di società controllate estere soggette al regime CFC misto ma fuori dall’ambito dell’imposizione integrativa. Per ciascuna si usa l’ETR del sottogruppo del Paese che presenta la maggiore quota di reddito aggregato attribuito all’impresa proprietaria. Se per quel Paese non è dovuto il calcolo dell’ETR giurisdizionale, né sono disponibili ETR semplificato o interno, l’ETR giurisdizionale è determinato sulla base della somma dei redditi e delle imposte rilevanti risultanti dai bilanci o rendiconti di tutte le società controllate estere interessate localizzate nel Paese.
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