DECRETO 27 dicembre 2024 - Ministero dell'economia e delle finanze
Disciplina delle modalità di applicazione e documentazione dei parametri per la richiesta di dilazione dei pagamenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto disciplina come documentare e valutare la temporanea difficoltà economico-finanziaria ai fini dei piani di rateizzazione dei debiti iscritti a ruolo, definisce indici per le diverse categorie di debitori e individua eventi che rendono la difficoltà presunta. Per debiti fino a 120.000 euro, se la difficoltà non è adeguatamente documentata, resta comunque concessa la dilazione con il numero massimo di rate previsto per l’anno della richiesta: 84 nel 2025-2026, 96 nel 2027-2028 e 108 dal 2029.
Criteri per la rateizzazione dei debiti iscritti a ruolo
Criteri per la rateizzazione dei debiti iscritti a ruolo
Il decreto attua l’articolo 19 del DPR n. 602/1973, definendo le modalità di applicazione e documentazione dei parametri per accertare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria ai fini della dilazione. Individua inoltre eventi che fanno presumere tale situazione e criteri specifici per i soggetti ai quali non sono applicabili i parametri ordinari.
Ambito e soggetti interessati
I criteri si inseriscono nel regime di rateizzazione introdotto dal decreto legislativo n. 110/2024. Per le richieste presentate dal 2025, su semplice dichiarazione del contribuente, i debiti iscritti a ruolo fino a 120.000 euro possono essere ripartiti fino a:
- 84 rate mensili per le richieste presentate nel 2025 e 2026;
- 96 rate mensili per quelle presentate nel 2027 e 2028;
- 108 rate mensili per quelle presentate dal 1° gennaio 2029.
Con richiesta documentata della difficoltà, le somme superiori a 120.000 euro possono essere rateizzate fino a 120 rate, indipendentemente dalla data della richiesta. Per somme fino a 120.000 euro, la rateizzazione documentata può arrivare da 85 a 120 rate nel 2025-2026, da 97 a 120 nel 2027-2028 e da 109 a 120 dal 1° gennaio 2029. Le richieste presentate entro il 31 dicembre 2024 restano soggette alla disciplina previgente. Le disposizioni sulla dilazione non si applicano alle risorse proprie tradizionali dell’Unione europea, salvo le parti compatibili con la normativa doganale richiamata dal decreto legislativo n. 110/2024.
Parametri e definizioni
La temporanea difficoltà è valutata, per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, considerando l’ISEE del nucleo familiare, il debito oggetto della richiesta e l’eventuale debito residuo già rateizzato. Per gli altri soggetti rilevano l’indice di liquidità e il rapporto tra debito da rateizzare, debito residuo e valore della produzione; per alcune categorie sono previste modalità specifiche nell’allegato 3.
Ai fini del decreto:
- l’indice di liquidità è il rapporto tra liquidità differita e corrente, da una parte, e passivo corrente, dall’altra;
- l’indice Alfa è il rapporto percentuale tra debito richiesto, sommato all’eventuale debito residuo rateizzato, e valore della produzione oppure, per le categorie individuate, proventi e ricavi;
- l’indice Beta è il rapporto percentuale tra tali debiti e le entrate risultanti dall’ultimo rendiconto condominiale approvato, redatto ai sensi dell’articolo 1130-bis del codice civile;
- l’ISEE è quello disciplinato dal DPCM 5 dicembre 2013, n. 159, e il nucleo familiare è quello di riferimento ai fini ISEE.
Per le società di capitali, cooperative, mutue assicuratrici, consorzi con attività esterna ed enti pubblici economici tenuti al bilancio civilistico, l’indice Alfa rapporta il debito al valore della produzione determinato secondo le voci indicate dell’articolo 2425 del codice civile. Per società di persone, ditte individuali in contabilità ordinaria, associazioni, fondazioni, comitati, enti ecclesiastici, consorzi e altri soggetti non ricompresi nella prima categoria, il rapporto è calcolato usando proventi e ricavi. I condomìni sono valutati tramite l’indice Beta.
Applicazione e documentazione dei parametri
I parametri previsti dall’articolo 19, comma 1.2, del DPR n. 602/1973 sono applicati e documentati secondo gli allegati 1 e 2, che stabiliscono anche le modalità di prova. L’Agenzia delle entrate-Riscossione rende disponibile sul proprio sito un applicativo per simulare, in presenza della difficoltà, il numero massimo di rate concedibili in relazione all’ammontare del debito.
Eventi che comportano la presunzione di difficoltà
La temporanea situazione di obiettiva difficoltà è considerata sussistente in ogni caso quando eventi atmosferici, calamità naturali, incendi o altri eventi eccezionali determinano l’inagibilità totale:
- dell’unico immobile adibito ad abitazione nel quale risiede il nucleo familiare; oppure
- dell’unico immobile adibito a studio professionale o a sede dell’impresa.
La condizione deve essere documentata secondo le modalità previste dagli allegati 1 e 2.
Categorie con modalità specifiche
Per i soggetti individuati nell’allegato 3, la valutazione e la documentazione della difficoltà seguono le specifiche modalità stabilite in tale allegato, quando non è possibile applicare i parametri ordinari. Il contenuto dell’allegato 3 non è riportato nel testo fornito.
Salvaguardia per i debiti fino a 120.000 euro
Se, per somme fino a 120.000 euro, la difficoltà non è adeguatamente documentata ai fini della rateizzazione documentata, l’agente della riscossione concede comunque la dilazione con il numero massimo di rate mensili previsto per le richieste basate sulla semplice dichiarazione del contribuente: 84 nel 2025 e 2026, 96 nel 2027 e 2028 e 108 dal 1° gennaio 2029. Il testo fornito non riporta il contenuto degli allegati 1 e 2, che contengono le modalità operative di applicazione e prova.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo completo dei 6 articoli, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Decreti del MEF, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Decreti del MEF
- Decreto ministeriale MEF · 27 dic 2024DECRETO 27 dicembre 2024 - Ministero dell'economia e delle finanze
- Decreto ministeriale MEF · 27 dic 2024DECRETO 27 dicembre 2024 - Ministero dell'economia e delle finanze
- Decreto ministeriale MEF · 23 dic 2024DECRETO 23 dicembre 2024 - Ministero dell'economia e delle finanze
- Decreto ministeriale MEF · 31 dic 2024DECRETO 31 dicembre 2024 - Ministero dell'economia e delle finanze
- Decreto ministeriale MEF · 20 dic 2024DECRETO 20 dicembre 2024 - Ministero dell'economia e delle finanze
- Decreto ministeriale MEF · 20 dic 2024DECRETO 20 dicembre 2024 - Ministero dell'economia e delle finanze
Cerchi altro? Cerca gratis in Decreti del MEF →