DECRETO 27 dicembre 2024 - Ministero dell'economia e delle finanze
Adeguamento delle modalità di calcolo dei diritti di usufrutto e delle rendite o pensioni in ragione della nuova misura del saggio legale degli interessi, per l'anno 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto fissa a quaranta volte l’annualità il multiplo per determinare la base imponibile delle rendite e pensioni ai fini dell’imposta di registro e dell’imposta sulle successioni e donazioni. Aggiorna inoltre i coefficienti per usufrutti vitalizi e rendite o pensioni vitalizie assumendo il 2,5% come saggio di riferimento. Le nuove disposizioni si applicano agli atti, alle successioni aperte e alle donazioni effettuate dal 1° gennaio 2025.
Aggiornamento dei multipli e dei coefficienti per valutare rendite, pensioni e diritti di usufrutto ai fini delle imposte di registro, successioni e donazioni
Multipli e coefficienti per la valutazione di rendite, pensioni e usufrutti
Il decreto aggiorna i criteri di determinazione della base imponibile, ai fini dell’imposta di registro e dell’imposta sulle successioni e donazioni, per la costituzione di rendite o pensioni e per la valutazione di usufrutti e rendite vitalizie. L’aggiornamento tiene conto del limite minimo del 2,5% previsto dai rispettivi testi unici, benché il saggio legale degli interessi sia stato fissato al 2% dal 1° gennaio 2025.
Imposta di registro
Per la determinazione della base imponibile relativa alla costituzione di rendite o pensioni, il multiplo dell’annualità previsto dall’art. 46, comma 2, lettera a), del testo unico dell’imposta di registro è fissato in quaranta volte l’annualità.
Il prospetto dei coefficienti allegato al testo unico, utilizzato per determinare la base imponibile dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie, è determinato assumendo come misura di riferimento il 2,5%.
Imposta sulle successioni e donazioni
Per la determinazione della base imponibile relativa alla costituzione di rendite o pensioni, il multiplo dell’annualità previsto dall’art. 17, comma 1, lettera a), del testo unico dell’imposta sulle successioni e donazioni è fissato in quaranta volte l’annualità.
Anche per il prospetto dei coefficienti allegato a tale testo unico, relativo agli usufrutti a vita e alle rendite o pensioni vitalizie, la misura di riferimento è fissata al 2,5%.
Decorrenza e ambito temporale
Le disposizioni si applicano a partire dal 1° gennaio 2025 a:
- atti pubblici formati e atti giudiziari pubblicati o emanati da tale data;
- scritture private autenticate e scritture private non autenticate presentate per la registrazione da tale data;
- successioni aperte e donazioni effettuate da tale data.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo completo dei 2 articoli, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Decreti del MEF, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Decreti del MEF
- Decreto ministeriale MEF · 27 dic 2024DECRETO 27 dicembre 2024 - Ministero dell'economia e delle finanze
- Decreto ministeriale MEF · 27 dic 2024DECRETO 27 dicembre 2024 - Ministero dell'economia e delle finanze
- Decreto ministeriale MEF · 23 dic 2024DECRETO 23 dicembre 2024 - Ministero dell'economia e delle finanze
- Decreto ministeriale MEF · 31 dic 2024DECRETO 31 dicembre 2024 - Ministero dell'economia e delle finanze
- Decreto ministeriale MEF · 20 dic 2024DECRETO 20 dicembre 2024 - Ministero dell'economia e delle finanze
- Decreto ministeriale MEF · 20 dic 2024DECRETO 20 dicembre 2024 - Ministero dell'economia e delle finanze
Cerchi altro? Cerca gratis in Decreti del MEF →