Ordinanza n. 2589/2026 - Catania, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Art. 5, comma 1, del D.M. n. 156/2011, provvedimento dell’8 giugno 2026 di conferma dell’esclusione dell’associazione dal procedimento di rinnovo del consiglio camerale e nota del 15 giugno 2026 relativa all’inoltro di un elemento mancante
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’associazione ha impugnato l’esclusione dal procedimento di rinnovo del consiglio della Camera di Commercio Sud Est Sicilia e la disposizione regolamentare dell’art. 5, comma 1, del D.M. n. 156/2011, deducendo censure contro quest’ultima. La Camera di Commercio ha eccepito l’incompetenza del TAR adito e la competenza funzionale inderogabile del TAR Lazio, sede di Roma, poiché il ricorso investiva anche un atto ministeriale di efficacia nazionale. Dopo aver dichiarato in camera di consiglio dell’8 settembre 2026 la rinuncia alla domanda di annullamento del decreto e formulato domanda di disapplicazione, la ricorrente, con memoria del 25 settembre 2026, ha nuovamente chiesto l’annullamento del provvedimento applicativo previo annullamento o disapplicazione del decreto.
La decisione
Il TAR Sicilia, sede di Catania, ha dichiarato il proprio difetto di competenza in favore del TAR Lazio, sede di Roma. La competenza del TAR centrale è attratta dalla contestuale impugnazione di un atto di autorità centrale con efficacia nazionale, indipendentemente dal peso che la relativa censura riveste nell’economia del ricorso. La successiva richiesta di annullamento o disapplicazione del decreto, contenuta nella memoria del 25 settembre 2026, ha superato la precedente rinuncia; inoltre, la disapplicazione non elimina la necessità di valutare il rapporto tra l’atto presupposto e quello applicativo. Poiché sono state formulate entrambe le domande, il giudice non può selezionare quella che consentirebbe di trattenere la controversia, dovendo pronunciarsi sull’intera domanda ai sensi dell’art. 112 c.p.a. La questione di competenza ha precluso l’esame della domanda cautelare. La causa può essere riassunta dinanzi al TAR Lazio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, ai sensi dell’art. 15, comma 4, c.p.a.; spese della fase compensate.
Norme richiamate
art. 13, comma 4-bis, c.p.a.
allorché unitamente ad atti di autorità centrale o locale, aventi effetti limitati alla circoscrizione del Tribunale periferico adito, siano impugnati atti adottati dall’autorità centrale, aventi effetti estesi all’intero territorio nazionale (come nel caso in esame, quanto al citato D.M. 4 agosto 2011 n. 156), il ricorso resta in ogni caso attratto nella competenza del T.A.R. del Lazio, sede di Roma, “a tal fine non rilevando la maggiore o minore importanza che l’impugnazione dell’atto dell’autorità centrale assume nell’economia generale del ricorso”
L’impugnazione congiunta di atti locali e di un atto dell’autorità centrale con efficacia nazionale determina la competenza del TAR Lazio, sede di Roma, a prescindere dalla rilevanza che la contestazione dell’atto centrale assume nel ricorso.
art. 112 c.p.a.
essendo state proposte sia la domanda di annullamento sia quella di disapplicazione del citato decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 4 agosto 2011 n. 156 non potrebbe il Tribunale adito esaminare solo la seconda domanda (tralasciando la prima), non potendosi trattenere la cognizione della controversia selezionando le domande utili allo scopo, peraltro in violazione del dovere decisorio del giudice in senso globale (art. 112 cod. proc. amm.: “Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa […]”);
Il giudice deve pronunciarsi sull’intera domanda proposta e non può scegliere di esaminare soltanto una delle domande formulate al fine di conservare la propria competenza.
art. 15, comma 2, c.p.a.
Rilevato che l’evidenziata incompetenza dell’adito organo giudiziario preclude, ai sensi degli artt. 15, comma 2, e 55, comma 13, cod. proc. amm., la pronunzia in ordine alla proposta domanda cautelare;
Accertata l’incompetenza del giudice adito, è preclusa a quest’ultimo la pronuncia sulla domanda cautelare.
art. 15, comma 4, c.p.a.
Ritenuto, pertanto, di declinare la competenza del Tribunale adito ai fini della decisione sul ricorso, indicandosi quale giudice inderogabilmente competente il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, dinanzi al quale, ai sensi dell’art. 15, comma 4, cod. proc. amm. la parte ricorrente potrà riassumere (con le conseguenze previste dalla richiamata disposizione) la causa nel termine perentorio di giorni trenta dalla comunicazione della presente ordinanza;
Dichiarata l’incompetenza, il giudizio può proseguire davanti al giudice indicato come inderogabilmente competente mediante riassunzione entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza.
art. 55, comma 13, c.p.a.
Rilevato che l’evidenziata incompetenza dell’adito organo giudiziario preclude, ai sensi degli artt. 15, comma 2, e 55, comma 13, cod. proc. amm., la pronunzia in ordine alla proposta domanda cautelare;
L’incompetenza del giudice adito impedisce che questi decida sulla domanda cautelare.
Massime di principio
- Quando nello stesso ricorso sono impugnati atti di autorità locale con efficacia territorialmente limitata e un atto di autorità centrale efficace sull’intero territorio nazionale, la competenza spetta al TAR Lazio, sede di Roma, anche se la censura relativa all’atto centrale ha importanza secondaria nell’economia del ricorso.
- La domanda di disapplicazione di un atto normativo o generale non esclude la valutazione del rapporto tra l’atto presupposto e quello applicativo e non restringe il thema decidendum; se è proposta anche domanda di annullamento dell’atto presupposto, la competenza si determina considerando l’intero insieme delle domande.
- Il giudice non può selezionare le domande proposte per trattenere la cognizione della controversia, poiché deve pronunciarsi sull’intera domanda entro i suoi limiti.
- L’accertamento dell’incompetenza del giudice adito preclude la decisione sulla domanda cautelare; la causa può essere riassunta davanti al giudice indicato come competente nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza.
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