Sentenza del 05/04/2017 n. 2708 - Comm. Trib. Prov. Milano
IMPOSTA DI REGISTRO - Decreto ingiuntivo - Atto di ricognizione del debito enunciato - Natura dichiarativa priva di contenuto patrimoniale - Sussiste - Valutazione del rapporto sottostante - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda il trattamento fiscale, ai fini dell'imposta di registro, di un atto di ricognizione del debito allegato a un ricorso per decreto ingiuntivo. La ricognizione non costituisce una nuova obbligazione né crea il debito, ma si limita a dichiarare e quantificare un debito già derivante da un rapporto sottostante. L'atto ha quindi funzione meramente probatoria e confermativa, senza autonomo contenuto patrimoniale rilevante ai sensi dell'art. 3 della Tariffa, Parte prima, del d.P.R. n. 131/1986. Per determinare la tassazione occorre valutare il rapporto fondamentale, che nel caso concreto era un contratto di finanziamento esente da IVA.
La decisione
La Commissione ha ritenuto applicabile all'atto di ricognizione del debito l'imposta di registro in misura fissa. La ricognizione, non essendo fonte autonoma dell'obbligazione e non producendo effetti patrimoniali nuovi, non deve essere tassata autonomamente come atto avente contenuto patrimoniale. Poiché il rapporto sottostante era un finanziamento rientrante tra le operazioni esenti da IVA ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 633/1972, trova applicazione l'imposta di registro in misura fissa.
Norme richiamate
Art. 3 della Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986
La disposizione non consente di applicare un'imposta proporzionale a un atto privo di autonomo contenuto patrimoniale. La ricognizione del debito, avendo natura dichiarativa e probatoria, non modifica situazioni giuridiche patrimoniali preesistenti.
Art. 10 del d.P.R. n. 633/1972
I contratti di finanziamento rientrano tra le operazioni esenti da IVA. Quando l'operazione è esente da IVA, l'atto collegato sconta l'imposta di registro in misura fissa, secondo il principio di alternatività IVA-registro.
Principio sulla natura della ricognizione del debito
L'atto di ricognizione del debito non rappresenta un atto costitutivo del debito, ma solamente "dichiarativo".
La ricognizione conferma un rapporto obbligatorio già esistente e non costituisce una fonte autonoma di obbligazione; la sua rilevanza è principalmente probatoria.
Massime di principio
- Per determinare l'imposta di registro su una ricognizione del debito occorre verificare se l'atto crea un'obbligazione nuova oppure si limita a dichiarare un debito già esistente.
- Se la ricognizione ha funzione meramente confermativa o probatoria e non produce effetti patrimoniali autonomi, non deve essere tassata come atto patrimoniale distinto.
- La tassazione deve essere individuata considerando il rapporto sottostante alla ricognizione del debito, poiché quest'ultima non costituisce una fonte autonoma dell'obbligazione.
- Quando il rapporto sottostante è un finanziamento esente da IVA, l'imposta di registro si applica in misura fissa, salvo specifiche disposizioni o caratteristiche dell'atto che producano effetti ulteriori.
- La qualificazione fiscale dipende dal contenuto effettivo dell'atto: se invece la dichiarazione comporta novazione, costituzione di garanzie, trasferimenti o altri effetti patrimoniali nuovi, potrebbe trovare applicazione un diverso regime impositivo.
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