Circolare numero 71 del 21-5-2009
Premessa Riferimenti normativi Prestazione Requisiti Modulistica Istruzioni procedurali e contabili
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina l’indennità mensile di 800 euro riconosciuta, per massimo tre mesi decorrenti dal 6 aprile 2009, ai lavoratori che operavano nei comuni colpiti dal sisma Abruzzo e che hanno dovuto sospendere l’attività. Vengono richiamate le basi normative, individuate le categorie beneficiarie e i requisiti specifici, oltre alle modalità di presentazione della domanda presso qualsiasi sede INPS e alle prime indicazioni procedurali e contabili. L’indennità è erogata dall’INPS in ordine di presentazione delle domande e non concorre alla formazione del reddito.
Indennità esentasse di 800 euro mensili per lavoratori sospesi a seguito del sisma Abruzzo 2009
Indennità esentasse per lavoratori sospesi a seguito del sisma Abruzzo 2009
La circolare disciplina il riconoscimento di un’indennità mensile di 800 euro, per un massimo di tre mesi decorrenti dal 6 aprile 2009, destinata ai lavoratori che operavano nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 in Abruzzo e che abbiano dovuto sospendere l’attività. La misura è prevista da specifiche disposizioni normative ed è erogata dall’INPS con carattere esentasse.
Riferimenti normativi e ambito della misura
La disciplina richiama il decreto-legge 29 aprile 2009, n. 39, art. 8, lettera b), che prevede l’indennizzo per collaboratori coordinati e continuativi, titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e lavoratori autonomi, compresi titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, purché costretti a sospendere l’attività a causa del sisma.
Viene inoltre richiamata l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2009, n. 3763, art. 5, comma 2, che attua la disposizione e quantifica l’indennità in 800 euro mensili per un periodo massimo di tre mesi. L’area interessata è quella dei comuni individuati ai sensi dell’art. 1 dell’ordinanza n. 3754 del 9 aprile 2009.
Misura economica, durata e trattamento fiscale
L’indennità riconosciuta ai soggetti aventi diritto è pari a 800 euro al mese. La durata massima è di tre mesi e la decorrenza è fissata al 6 aprile 2009, data dell’evento sismico.
L’erogazione è effettuata dall’INPS in base all’ordine di presentazione delle domande. La prestazione non concorre alla formazione del reddito ai sensi del DPR 22 dicembre 1986, n. 917.
Soggetti beneficiari e condizioni di accesso
Possono accedere all’indennizzo i lavoratori che, alla data del 6 aprile 2009, già operavano nei comuni individuati dall’ordinanza n. 3754/2009 e che abbiano dovuto sospendere l’attività a causa del sisma. Le categorie ammesse sono:
- collaboratori coordinati e continuativi in possesso dei requisiti previsti dall’art. 19, comma 2, del D.L. n. 185/2008, convertito dalla L. n. 2/2009;
- titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale;
- lavoratori autonomi, inclusi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza.
Requisiti specifici per i collaboratori coordinati e continuativi
Per i collaboratori coordinati e continuativi la circolare richiede il possesso congiunto di ulteriori requisiti:
- operare in regime di monocommittenza;
- aver conseguito nell’anno precedente un reddito superiore a 5.000 euro e pari o inferiore al minimale di reddito di cui all’art. 1, comma 3, della L. n. 233/1990;
- risultare accreditati presso la Gestione separata per un numero di mensilità non inferiore a tre;
- con riferimento all’anno di riferimento, risultare accreditati presso la Gestione separata per un numero di mensilità non inferiore a tre;
- non risultare accreditati nell’anno precedente per almeno due mesi presso la medesima Gestione separata.
Domanda, procedura ed obblighi successivi
La domanda deve essere presentata dall’interessato in qualsiasi sede INPS sul territorio nazionale, utilizzando il modello allegato (All. 1).
Le indennità saranno erogate tramite la procedura automatizzata denominata "Pagamenti vari". I dettagli tecnici saranno comunicati con successivo messaggio dalla competente Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici, mentre la Direzione Bilanci e Servizi Fiscali fornirà alle sedi le istruzioni contabili necessarie.
Il lavoratore che riprenda l’attività lavorativa è tenuto a darne tempestiva comunicazione all’INPS.
Punti principali
Base normativa e finalità della misura
La misura nasce in seguito agli eventi sismici del 6 aprile 2009 in Abruzzo ed è finalizzata a sostenere i lavoratori che hanno dovuto sospendere l’attività. Sono richiamati il decreto-legge n. 39 del 29 aprile 2009, art. 8, lettera b), e l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3763 del 6 maggio 2009, art. 5, comma 2, che stabiliscono l’indennizzo per specifiche categorie di lavoratori operanti nei comuni individuati dall’ordinanza n. 3754 del 9 aprile 2009.
Importo, durata ed effetti fiscali
L’indennità è pari a 800 euro mensili e spetta per un periodo massimo di tre mesi, con decorrenza dal 6 aprile 2009. Il pagamento è effettuato dall’INPS secondo l’ordine di presentazione delle domande. La prestazione non concorre alla formazione del reddito ai sensi del DPR 22 dicembre 1986, n. 917.
Destinatari e requisiti soggettivi
Possono accedere all’indennizzo i collaboratori coordinati e continuativi in possesso dei requisiti dell’art. 19, comma 2, del D.L. n. 185/2008 convertito dalla L. n. 2/2009, i titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e i lavoratori autonomi, inclusi titolari di attività di impresa e professionali iscritti a forme obbligatorie di previdenza e assistenza. I soggetti devono aver operato nei comuni individuati dall’ordinanza n. 3754/2009 già alla data del 6 aprile 2009 e aver dovuto sospendere l’attività a causa del sisma.
Requisiti specifici per i co.co.co.
Per i collaboratori coordinati e continuativi la circolare richiede, congiuntamente, il regime di monocommittenza, il conseguimento nell’anno precedente di un reddito superiore a 5.000 euro e non superiore al minimale di cui all’art. 1, comma 3, della L. n. 233/1990, l’accredito presso la Gestione separata di un numero di mensilità non inferiore a tre, l’ulteriore requisito di accredito presso la Gestione separata per un numero di mensilità non inferiore a tre con riferimento all’anno di riferimento e il mancato accredito nell’anno precedente di almeno due mesi presso la medesima Gestione separata.
Domanda, gestione e obblighi del beneficiario
La domanda deve essere presentata dall’interessato in qualsiasi sede INPS sul territorio nazionale utilizzando il modello allegato (All. 1). Le indennità saranno gestite con procedura automatizzata "Pagamenti vari", con successivi dettagli tecnici forniti dalla Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici, mentre la Direzione Bilanci e Servizi Fiscali fornirà le istruzioni contabili alle sedi. Il lavoratore che riprende l’attività è tenuto a comunicarlo tempestivamente all’INPS.
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