Circolare numero 73 del 26-5-2009
Premessa 1. Termine di presentazione delle domande 2. Crisi aziendali e occupazionali 3. Sospensione e turnazione 4. Lavoratori termali sospesi 5. Apprendisti 6. Dichiarazione di immediata disponibilità 7. Comunicazione al datore di lavoro 8. Decadenza del trattamento
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce l’applicazione dell’art. 19 del D.L. n. 185/2008 per i lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali, alla luce delle modifiche introdotte dall’art. 7-ter del D.L. n. 5/2009. Vengono precisati termini di presentazione della domanda, casi di crisi ammissibili, possibilità di sospensioni a turnazione, trattamento dei lavoratori termali e degli apprendisti, obblighi del lavoratore e del datore di lavoro, nonché le cause di decadenza dal beneficio. È inoltre richiamata la disciplina transitoria 2009-2010 che assicura ai beneficiari una prestazione equivalente agli ammortizzatori sociali in deroga in assenza dell’intervento degli enti bilaterali.
Chiarimenti operativi sui trattamenti in caso di sospensione dal lavoro ex art. 19 D.L. 185/2008
Chiarimenti operativi sull’art. 19 del D.L. 185/2008 per i lavoratori sospesi
La circolare fornisce istruzioni applicative in materia di trattamenti economici previsti per i lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali, alla luce delle modifiche introdotte dall’art. 7-ter del D.L. n. 5/2009 convertito nella legge n. 33/2009. Il documento si inserisce nel solco delle precedenti indicazioni della circ. n. 39 del 6 marzo 2009 e del msg. n. 6731 del 24 marzo 2009, chiarendo i profili operativi relativi a domanda, requisiti, dichiarazioni e obblighi delle parti.
Quadro normativo e coordinamento con i trattamenti in deroga
Viene ribadito che, in assenza dell’intervento integrativo degli enti bilaterali, i periodi di tutela previsti dall’art. 19, comma 1, lettere da a) a c), devono considerarsi esauriti e i lavoratori accedono direttamente ai trattamenti in deroga alla normativa vigente. Inoltre, il nuovo comma 1-ter, introdotto in via transitoria per il solo biennio 2009-2010, garantisce ai lavoratori beneficiari delle tutele di cui alle lettere da a) a c) una prestazione di importo equivalente a quello degli ammortizzatori sociali in deroga, con l’effetto di superare la disomogeneità tra diversi regimi di tutela.
La circolare precisa anche che il richiamo contenuto nell’art. 19, comma 1, lettere a) e b), alla legge n. 1272/1939 e alla legge n. 160/1988 riguarda esclusivamente i requisiti soggettivi di assicurazione e contribuzione necessari per accedere all’indennità giornaliera destinata ai lavoratori sospesi a causa di crisi aziendali e occupazionali a decorrere dal 1° gennaio 2009.
Termine per la domanda e decorrenza della prestazione
Per ottenere i trattamenti previsti dall’art. 19, comma 1, il lavoratore sospeso o l’apprendista deve presentare domanda all’INPS entro 20 giorni dall’inizio della sospensione. Il mancato rispetto del termine non preclude il beneficio, ma determina la decorrenza della prestazione dalla data di effettiva presentazione della domanda.
Per le domande già giacenti, la liquidazione deve comunque avvenire dall’inizio della sospensione anche se la domanda è stata presentata oltre il termine. Inoltre, se le domande giacenti non sono corredate dalla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale, l’istruttoria non deve essere sospesa e si procede comunque alla definizione della pratica.
Crisi aziendali e occupazionali: ipotesi rilevanti
Le sospensioni riconducibili a crisi aziendali e occupazionali sono ricondotte a situazioni di mercato o a eventi naturali di carattere transitorio e temporaneo che comportino mancanza di lavoro. La circolare elenca, a titolo esemplificativo, le seguenti ipotesi:
- crisi di mercato comprovata dall’andamento negativo o involutivo degli indicatori economico-finanziari;
- mancanza o contrazione di lavoro, commesse, clienti, prenotazioni o ordini, nonché contrazione o cancellazione delle richieste di missione per le agenzie di somministrazione;
- mancanza di materie prime o riduzione dell’attività non dipendenti da inadempienze contrattuali o inerzia del datore di lavoro;
- sospensioni o contrazioni dell’attività dovute a scelte economiche, produttive o organizzative dell’impresa che esercita l’influsso gestionale prevalente;
- eventi improvvisi e imprevisti, quali incendio, calamità naturali o condizioni meteorologiche incerte;
- ritardati pagamenti oltre 150 giorni negli appalti o nelle forniture presso la Pubblica Amministrazione.
Sospensione a turnazione e documentazione essenziale
La norma non richiede che la prestazione sia fruita per 90 giornate consecutive, ma solo che la durata massima del trattamento non superi 90 giornate annue di indennità. La tutela può quindi essere articolata in turnazioni settimanali o giornaliere.
In tale assetto organizzativo è sufficiente:
- una sola domanda del lavoratore al momento della sospensione, anche se la ripresa del lavoro avviene per più di 5 giorni;
- una sola dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale;
- un’unica dichiarazione del datore di lavoro con l’indicazione delle motivazioni della sospensione e dei nominativi dei lavoratori interessati.
Lavoratori termali sospesi
La circolare ritiene che, in presenza dei requisiti assicurativi e contributivi, le provvidenze previste dall’art. 19, comma 1, debbano essere riconosciute anche ai lavoratori termali sospesi. Rimane fermo il carattere eccezionale della disciplina, che collega le tutele alla situazione di crisi occupazionale.
Apprendisti e aziende soggette a integrazione salariale
Per gli apprendisti, la lettera c) dell’art. 19 prevede, in via sperimentale per un triennio, un’indennità a favore degli apprendisti sospesi o licenziati da aziende colpite da crisi aziendale o occupazionale. Poiché tale previsione non richiama le esclusioni previste dalle lettere a) e b), la circolare afferma che anche nei confronti degli apprendisti può essere attivata la procedura di sospensione o licenziamento da parte di aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale.
Gli apprendisti licenziati devono continuare a dichiarare lo stato di disoccupazione presso i centri per l’impiego e comunicarlo all’INPS in sede di domanda.
Dichiarazione di immediata disponibilità e adempimenti del lavoratore
La dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale, prevista dall’art. 19, comma 1-bis, deve essere resa all’INPS dal lavoratore sospeso al momento della domanda di indennità. La circolare specifica che tale dichiarazione è parte integrante del mod. DS/Sosp allegato.
Comunicazione del datore di lavoro e accesso ai trattamenti in deroga
Il datore di lavoro deve comunicare alla sede INPS territorialmente competente la sospensione dell’attività lavorativa, le relative motivazioni e i nominativi dei lavoratori interessati. Il ricorso ai trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria o di mobilità in deroga è subordinato all’esaurimento dei periodi di tutela previsti dall’art. 19, comma 1, lettere da a) a c).
Cause di decadenza dal beneficio
Ai sensi dell’art. 19, comma 10, il beneficiario di un trattamento a sostegno del reddito perde il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale, salvi i diritti già maturati, se:
- rifiuta un lavoro congruo;
- rifiuta di sottoscrivere la dichiarazione di immediata disponibilità;
- dopo averla sottoscritta, rifiuta di partecipare a un percorso di riqualificazione professionale;
- non partecipa regolarmente al percorso senza adeguata giustificazione.
La circolare conclude richiamando il modulo di domanda DS/Sosp allegato, quale strumento operativo per la gestione delle istanze.
Punti principali
Aggiornamento normativo e campo di applicazione
La circolare richiama le prime istruzioni della circ. n. 39 del 6 marzo 2009 e le successive precisazioni del msg. n. 6731 del 24 marzo 2009, recepite poi dall’art. 7-ter del D.L. n. 5/2009 convertito nella legge n. 33/2009. Viene chiarito che, in mancanza dell’intervento integrativo degli enti bilaterali, i periodi di tutela previsti dall’art. 19, comma 1, lettere da a) a c), si considerano esauriti e i lavoratori accedono direttamente ai trattamenti in deroga. Per il biennio 2009-2010 è inoltre riconosciuta una prestazione di importo equivalente agli ammortizzatori sociali in deroga.
Termine per la presentazione della domanda
Per ottenere i trattamenti ex art. 19, comma 1, il lavoratore o l’apprendista sospeso deve presentare domanda all’INPS entro 20 giorni dall’inizio della sospensione. Se la domanda è presentata oltre il termine, la prestazione decorre dalla data di presentazione. Per le domande giacenti, la liquidazione avviene comunque dall’inizio della sospensione anche se la domanda è tardiva; se tali domande non sono corredate dalla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione, la richiesta viene comunque definita senza sospenderne l’istruttoria.
Nozione di crisi aziendali e occupazionali
Le sospensioni riconducibili a crisi aziendali e occupazionali riguardano situazioni di mercato o eventi naturali transitori e temporanei che determinano mancanza di lavoro. La circolare elenca come esempi: crisi di mercato con indicatori economico-finanziari negativi; mancanza o contrazione di lavoro, commesse, clienti, prenotazioni o ordini; carenza di materie prime o riduzione di attività non dovute a inadempimenti o inerzia del datore; sospensioni o contrazioni dovute a scelte economiche, produttive o organizzative dell’impresa che esercita l’influsso gestionale prevalente; eventi improvvisi come incendi, calamità naturali o condizioni meteorologiche incerte; ritardati pagamenti oltre 150 giorni negli appalti o forniture verso la Pubblica Amministrazione.
Sospensioni a turnazione e documentazione necessaria
La disciplina non richiede che la prestazione sia fruita in 90 giornate consecutive, ma solo che la durata massima non superi 90 giornate annue di indennità. La tutela può quindi essere gestita anche con turnazioni settimanali o giornaliere. In tale ipotesi è sufficiente una sola domanda del lavoratore al momento della sospensione, una sola dichiarazione di immediata disponibilità e un’unica dichiarazione del datore di lavoro con le motivazioni della sospensione e i nominativi dei lavoratori interessati.
Lavoratori termali sospesi e apprendisti
I lavoratori termali sospesi, in presenza dei requisiti assicurativi e contributivi, possono accedere alle provvidenze dell’art. 19, comma 1, restando ferma la natura eccezionale della tutela legata alla crisi occupazionale. Per gli apprendisti, la circolare precisa che la lettera c) dell’art. 19 prevede un’indennità sperimentale triennale per apprendisti sospesi o licenziati da aziende colpite da crisi, senza richiamare le esclusioni previste per le lettere a) e b); pertanto anche nei loro confronti può essere attivata la procedura da parte di aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale.
Dichiarazione di immediata disponibilità e adempimenti presso l’INPS
La dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale, prevista dall’art. 19, comma 1-bis, deve essere resa all’INPS dal lavoratore sospeso al momento della domanda per l’indennità. Essa fa parte integrante del mod. DS/Sosp allegato. Gli apprendisti licenziati continuano invece a dichiarare lo stato di disoccupazione ai centri per l’impiego e a comunicarlo all’INPS in sede di domanda.
Obblighi del datore di lavoro e condizioni per l’accesso ai trattamenti in deroga
Il datore di lavoro deve comunicare alla sede INPS territorialmente competente la sospensione dell’attività lavorativa, le relative motivazioni e i nominativi dei lavoratori interessati. L’eventuale ricorso ai trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria o di mobilità in deroga è subordinato all’esaurimento dei periodi di tutela previsti dall’art. 19, comma 1, lettere da a) a c).
Decadenza dal trattamento
Ai sensi dell’art. 19, comma 10, il beneficiario perde il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale, fatti salvi i diritti già maturati, se rifiuta un lavoro congruo, rifiuta di sottoscrivere la dichiarazione di immediata disponibilità, oppure, dopo averla sottoscritta, rifiuta di partecipare a un percorso di riqualificazione professionale o non vi partecipa regolarmente senza adeguata giustificazione.
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