Circolare numero 75 del 26-5-2009
1.Premessa - Quadro normativo 2.Disciplina ammortizzatori sociali in deroga 2.1 Anticipazione, in via sperimentale per il periodo 2009-2010, dei trattamenti di cassa integrazione in deroga alla normativa vigente, in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione regionali 2.2 Estensione agli ammortizzatori in deroga dei requisiti soggettivi già previsti per CIGS e mobilità 2.3 Eliminazione dell’obbligo del previo esperimento della sospensione per le impreseche intendono richiedere interventi di integrazione salariale in deroga 2.4 Compatibilità delle integrazioni salariali e di altre prestazioni di sostegno del reddito con le prestazioni di lavoro accessorio nel limite massimo di 3000 euro per l’anno 2009 2.5 Istruzioni contabili
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra il quadro normativo degli ammortizzatori sociali in deroga per il 2009 e il biennio 2009-2010, i relativi accordi Stato-Regioni, le modalità di autorizzazione e pagamento da parte di INPS e Regioni, nonché i requisiti soggettivi e le condizioni per la fruizione. Vengono inoltre disciplinate l’anticipazione sperimentale dei trattamenti in attesa dell’autorizzazione regionale, la compatibilità con il lavoro accessorio entro il limite di 3.000 euro annui per il 2009 e il principio di obbligo di immediata disponibilità al lavoro o a percorsi di riqualificazione. La circolare precisa infine i casi di recupero degli importi indebitamente erogati e rinvia a successive istruzioni contabili.
Ammortizzatori sociali in deroga 2009-2010: disciplina, procedure e lavoro accessorio
Ammortizzatori sociali in deroga 2009-2010: disciplina, procedure e compatibilità
La circolare ricostruisce il quadro normativo degli ammortizzatori sociali in deroga per l’anno 2009 e per il biennio 2009-2010, definendo fonti, riparto delle risorse, procedure di autorizzazione e di pagamento, requisiti soggettivi e rapporti con altre prestazioni, inclusa la disciplina del lavoro accessorio. L’obiettivo è assicurare uniformità applicativa tra Regioni, INPS e imprese, anche attraverso flussi telematici e un sistema di anticipazione sperimentale delle prestazioni.
Quadro normativo e accordi istituzionali
L’applicazione degli ammortizzatori sociali in deroga trova fondamento nell’art. 2, comma 36, della legge n. 203/2008, nell’art. 19 della L. n. 2/2009 e nell’art. 7-ter della L. n. 33/2009. Viene richiamato l’Accordo del 12 febbraio 2009 tra Governo, Regioni e Province autonome per la gestione degli ammortizzatori in deroga nel biennio 2009-2010.
Nell’ambito di tale accordo:
- lo Stato ha stanziato risorse nazionali per 5,35 miliardi di euro, di cui 1,4 dal Fondo per l’occupazione e 3,95 dal Fondo per le aree sottoutilizzate;
- le Regioni contribuiscono per 2,65 miliardi a valere sui programmi regionali FSE.
Sulla base degli accordi tra Ministero del Lavoro e singole Regioni, è previsto che il finanziamento sia ripartito, in linea generale, per il 30% a carico della Regione e per il 70% a carico dei fondi nazionali, con integrale copertura della contribuzione figurativa a carico dei fondi nazionali.
Ambito di applicazione dei trattamenti in deroga
L’art. 19, comma 8, della L. n. 2/2009 dispone che le risorse destinate agli ammortizzatori sociali in deroga possano essere utilizzate con riferimento a tutte le tipologie di lavoro subordinato, compresi i contratti di apprendistato e di somministrazione. La circolare evidenzia che, diversamente dagli anni precedenti, non è previsto un termine per la stipula delle intese territoriali e per il loro recepimento in sede governativa, poiché il termine inizialmente previsto è stato eliminato dall’art. 7-ter, comma 4, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5.
È inoltre consentito finanziare proroghe, per periodi non superiori a 12 mesi, di trattamenti in deroga già concessi a valere sulle risorse 2008, purché siano rispettati:
- gli abbattimenti delle prestazioni;
- l’obbligo di frequenza di programmi di reimpiego.
Trattamento equivalente alla mobilità e contribuzione figurativa
Il comma 10-bis dell’art. 19 prevede, per i lavoratori non destinatari dei trattamenti di cui all’art. 7 della L. n. 223/1991, che in caso di licenziamento possa essere erogato un trattamento di ammontare equivalente all’indennità di mobilità, entro le risorse 2009 destinate agli ammortizzatori in deroga. La circolare precisa che tale trattamento:
- riguarda solo i lavoratori non coperti dalla mobilità ordinaria;
- ha durata fissata dal provvedimento di concessione;
- è accompagnato da contribuzione figurativa solo nei casi in cui il lavoratore avrebbe avuto diritto all’indennità di disoccupazione ordinaria.
La contribuzione figurativa segue durata e valenza ai fini pensionistici analoghe a quelle previste per la disoccupazione ordinaria.
Condizione di disponibilità al lavoro o riqualificazione
Il diritto a qualsiasi trattamento di sostegno al reddito, compresi quelli in deroga, è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale. Le modalità applicative saranno definite dal decreto interministeriale previsto dall’art. 19, comma 3, della L. n. 2/2009, in corso di registrazione.
Il pagamento della prestazione è subordinato alla sottoscrizione, da parte dei beneficiari, della dichiarazione di disponibilità predisposta dall’INPS, utilizzando la modulistica che le imprese trasmettono all’Istituto con i dati necessari al pagamento del primo mese (all. 3 SR41).
Autorizzazione regionale, competenze e flussi telematici
L’autorizzazione alla concessione degli ammortizzatori in deroga è, in linea generale, di competenza della Regione; per Liguria, Puglia, Marche, Abruzzo e Sardegna, la competenza è attribuita alla rispettiva Direzione Regionale del Lavoro. La Regione trasmette all’INPS, per via telematica, le informazioni sui provvedimenti autorizzatori, compresa l’indicazione dell’utilizzo del fondo regionale a livello di singola impresa.
Ricevuta l’autorizzazione, l’INPS provvede al pagamento della prestazione in relazione alla disponibilità dei fondi, previa acquisizione mensile dalle imprese dei dati retributivi necessari per la liquidazione. I dati devono essere inviati esclusivamente in via telematica tramite l’apposita procedura INPS.
Anticipazione sperimentale dei trattamenti nel periodo 2009-2010
L’art. 7-ter, comma 3, introduce in via sperimentale per il periodo 2009-2010 la possibilità per l’INPS di anticipare i trattamenti di integrazione salariale in deroga con richiesta di pagamento diretto, prima dell’emanazione del provvedimento di autorizzazione regionale.
La domanda deve essere presentata telematicamente dal datore di lavoro, corredata:
- dagli accordi conclusi dalle parti sociali, ossia dal verbale di consultazione sindacale;
- dall’elenco dei beneficiari, conforme agli accordi quadro regionali;
- contestualmente, anche alla Regione o, se competente, al Ministero del Lavoro, per l’autorizzazione.
La sede INPS competente verifica:
- i requisiti formali della domanda;
- l’esistenza di adeguata capienza nello stanziamento assegnato alla Regione;
- per le sospensioni successive al 1° aprile 2009, il rispetto del termine di presentazione della domanda alla Regione entro 20 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’orario di lavoro;
- i requisiti soggettivi.
L’anticipazione è erogata con pagamento diretto ai lavoratori coinvolti e, per cautela, è limitata a un massimo di quattro mesi dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Se entro quattro mesi non interviene il provvedimento autorizzatorio, oppure se il provvedimento è reiettivo, l’INPS procede al recupero delle somme anticipate presso l’azienda, dandone comunicazione alla Regione.
Conferma dell’autorizzazione e variazione delle modalità di pagamento
Le Regioni devono trasmettere all’INPS, in via telematica e secondo le modalità definite dalla convenzione con ciascuna Regione, i provvedimenti autorizzatori e l’elenco dei lavoratori. La circolare richiama l’accordo Stato-Regioni del 12 febbraio 2009, che rinvia a specifiche convenzioni le modalità attuative, gestionali e di flusso informativo tra INPS e Regioni, al fine di garantire la regolare erogazione del sostegno al lavoratore.
Quando l’INPS riceve l’autorizzazione regionale, l’autorizzazione provvisoria viene trasformata in definitiva. Se il provvedimento non prevede il pagamento diretto, l’INPS adegua le modalità di erogazione e, dalla mensilità successiva a quella di emanazione del provvedimento, la prestazione è anticipata dall’impresa e poi conguagliata in sede contributiva.
Requisiti soggettivi per integrazioni salariali e mobilità in deroga
L’art. 7-ter, comma 6, estende ai lavoratori destinatari della cassa integrazione in deroga e della mobilità in deroga i requisiti soggettivi già previsti per le prestazioni ordinarie, per assicurare criteri omogenei di accesso.
Per le integrazioni salariali in deroga si applica il requisito dell’art. 8, comma 3, del D.L. n. 86/1988:
- almeno 90 giorni di anzianità lavorativa presso l’impresa alla data della richiesta.
Per la mobilità in deroga si applica il requisito dell’art. 16, comma 1, della L. n. 223/1991:
- anzianità aziendale di almeno 12 mesi;
- di cui almeno 6 di lavoro effettivamente prestato;
- computando anche i periodi di sospensione per ferie, festività e infortuni.
La circolare esclude l’estensione del requisito relativo alla natura continuativa e non a termine del rapporto, poiché la disciplina speciale degli ammortizzatori in deroga consente di utilizzare risorse riferite a tutte le tipologie di lavoro subordinato, compresi apprendistato e somministrazione.
Dal 11 aprile 2009, ai fini del calcolo dell’anzianità aziendale per i trattamenti in deroga, possono essere considerate anche talune mensilità accreditate presso la gestione separata, a condizione che:
- non si tratti di redditi derivanti dall’esercizio di arti o professioni;
- il lavoratore operi in regime di monocommittenza;
- il reddito complessivo delle mensilità computabili sia superiore a 5.000 euro, anche se riferito a più di un anno solare.
Il riferimento temporale è:
- la data del licenziamento, per l’indennità di mobilità;
- la data di presentazione della domanda, per le integrazioni salariali.
Eliminazione del previo intervento degli enti bilaterali
Il comma 9 dell’art. 7-ter modifica la disciplina precedente eliminando la possibilità di concedere alcune tutele senza l’intervento integrativo degli enti bilaterali. In particolare, in assenza di tale intervento, i periodi di tutela si considerano esauriti e i lavoratori accedono direttamente ai trattamenti in deroga.
In via transitoria e solo per il biennio 2009-2010, è altresì prevista la possibilità di riconoscere ai lavoratori interessati da sospensione un trattamento equivalente a quello degli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa.
Compatibilità con il lavoro accessorio nel 2009
L’art. 7-ter, comma 12, lettera b), modifica l’art. 70 del D.Lgs. n. 276/2003 introducendo, in via sperimentale per il solo 2009, la possibilità per i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito di svolgere lavoro accessorio in tutti i settori produttivi, entro il limite massimo di 3.000 euro per anno solare.
La circolare chiarisce che la norma:
- amplia l’ambito soggettivo del lavoro accessorio;
- consente la cumulabilità delle prestazioni di sostegno al reddito con i compensi da lavoro accessorio entro il limite di 3.000 euro annui;
- riferisce il limite al singolo lavoratore, indipendentemente dal numero di committenti.
Rientrano nella disciplina i percettori di integrazioni salariali e di prestazioni di sostegno al reddito collegate allo stato di disoccupazione, quali disoccupazione ordinaria, mobilità e trattamenti speciali di disoccupazione edili. Non rientrano invece le prestazioni pagate a consuntivo sulla base delle giornate lavorate nell’anno precedente, come le indennità di disoccupazione in agricoltura e quella non agricola con requisiti ridotti.
Entro il limite di 3.000 euro:
- la prestazione di sostegno al reddito continua a essere corrisposta per intero;
- non opera la sospensione dell’indennità di mobilità prevista dall’art. 8, comma 7, della L. n. 223/1991;
- non sussiste obbligo di comunicazione preventiva all’INPS.
Se il limite è superato:
- il lavoratore deve effettuare preventiva comunicazione all’INPS;
- si applica la disciplina ordinaria sulla compatibilità e sulla eventuale cumulabilità parziale;
- in caso di più contratti di lavoro accessorio, la comunicazione deve essere fatta prima che il compenso determini il superamento della soglia complessiva annuale.
Recupero degli indebiti e istruzioni contabili
La circolare rinvia a un successivo messaggio della Direzione Centrale Bilanci e servizi fiscali per le istruzioni contabili e per il recupero degli indebiti, sia nel caso di mancata concessione del trattamento sia in caso di decadenza conseguente al mancato rispetto della dichiarazione di disponibilità.
Punti principali
Quadro normativo e riparto delle risorse
La disciplina degli ammortizzatori sociali in deroga per il 2009 e seguenti si fonda sull’art. 2, comma 36, della legge n. 203/2008, sull’art. 19 della L. n. 2/2009 e sull’art. 7-ter della L. n. 33/2009. È richiamato l’Accordo del 12 febbraio 2009 tra Governo, Regioni e Province autonome per la gestione nel biennio 2009-2010, con stanziamenti nazionali pari a 5,35 miliardi di euro e contributo regionale di 2,65 miliardi a valere sui programmi FSE. Negli accordi con le singole Regioni è previsto, in via generale, il finanziamento del 30% a carico della Regione e del 70% a carico dei fondi nazionali, oltre alla contribuzione figurativa integralmente a carico dei fondi nazionali.
Ambito applicativo e tipologie di lavoratori interessati
Le risorse per gli ammortizzatori in deroga possono essere utilizzate per tutte le tipologie di lavoro subordinato, inclusi apprendistato e somministrazione. È eliminato il termine originariamente previsto per la stipula e il recepimento degli accordi territoriali. Possono essere finanziate anche proroghe fino a 12 mesi di trattamenti già concessi nel 2008, con abbattimenti delle prestazioni e obbligo di partecipazione a programmi di reimpiego.
Trattamento equivalente alla mobilità e contribuzione figurativa
Per i lavoratori non destinatari delle ordinarie tutele di mobilità, in caso di licenziamento può essere riconosciuto un trattamento di importo equivalente all’indennità di mobilità, nei limiti delle risorse 2009. Il trattamento è riservato ai soli lavoratori non coperti dalla mobilità ordinaria e la durata è fissata dal provvedimento di concessione. La contribuzione figurativa opera solo nei casi in cui vi sarebbe stato diritto alla disoccupazione ordinaria, con durata e valenza pensionistica analoghe a quelle previste per tale prestazione.
Obbligo di disponibilità al lavoro o riqualificazione
Il diritto a qualsiasi trattamento di sostegno al reddito, compresi quelli in deroga, è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale. Le modalità applicative saranno definite dal decreto interministeriale previsto dall’art. 19, comma 3, della L. n. 2/2009. Il pagamento della prestazione può avvenire solo previa sottoscrizione, da parte dei beneficiari, dell’apposita dichiarazione predisposta dall’INPS.
Autorizzazione regionale e flussi telematici con INPS
L’autorizzazione alla concessione dell’ammortizzatore in deroga è di regola in capo alla Regione; per Liguria, Puglia, Marche, Abruzzo e Sardegna la competenza è attribuita alla rispettiva Direzione Regionale del Lavoro. La Regione trasmette telematicamente all’INPS i provvedimenti autorizzatori e i dati sul fondo regionale utilizzato per ciascuna impresa. Ricevuta l’autorizzazione, l’INPS procede al pagamento nei limiti delle disponibilità dei fondi, previa acquisizione mensile dei dati retributivi dalle imprese tramite procedura telematica.
Anticipazione sperimentale 2009-2010 prima dell’autorizzazione regionale
L’art. 7-ter, comma 3, consente in via sperimentale per il 2009-2010 l’anticipazione da parte dell’INPS dei trattamenti di integrazione salariale in deroga con pagamento diretto, prima del provvedimento regionale, sulla base della domanda telematica del datore di lavoro corredata da accordi sindacali e elenco beneficiari. La sede INPS verifica i requisiti formali, la capienza del finanziamento assegnato alla Regione, il rispetto del termine di presentazione per le sospensioni successive al 1° aprile 2009 e i requisiti soggettivi. L’anticipazione è limitata a quattro mesi dall’inizio della sospensione o riduzione dell’orario di lavoro; decorso tale termine senza autorizzazione, o in caso di reiezione, l’INPS recupera le somme presso l’azienda.
Requisiti soggettivi per CIGS e mobilità in deroga
Ai lavoratori destinatari di CIG in deroga e mobilità in deroga si applicano i requisiti soggettivi già previsti per le prestazioni ordinarie. Per le integrazioni salariali è richiesto il possesso di almeno 90 giorni di anzianità lavorativa presso l’impresa alla data della domanda. Per la mobilità in deroga è richiesto il requisito di anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui almeno 6 di lavoro effettivamente prestato, compresi i periodi di sospensione per ferie, festività e infortuni. Non si applica invece il requisito del rapporto continuativo e non a termine, in coerenza con la disciplina speciale che ammette tutte le tipologie di lavoro subordinato, compresi apprendistato e somministrazione. Dal 11 aprile 2009 l’anzianità aziendale può includere anche talune mensilità accreditate nella gestione separata, se ricorrono specifiche condizioni di reddito e monocommittenza.
Eliminazione dell’obbligo di previo intervento degli enti bilaterali
L’art. 7-ter modifica la disciplina previgente eliminando la possibilità di concedere alcune tutele in assenza dell’intervento integrativo degli enti bilaterali. In mancanza dell’intervento degli enti bilaterali, i periodi di tutela si considerano esauriti e i lavoratori accedono direttamente ai trattamenti in deroga. Per il solo biennio 2009-2010 è inoltre prevista, in via transitoria, la possibilità di concedere ai lavoratori interessati da sospensione un trattamento equivalente a quello degli ammortizzatori sociali in deroga.
Compatibilità con il lavoro accessorio nel 2009
Per il solo anno 2009 i percettori di integrazioni salariali o di altre prestazioni di sostegno al reddito possono svolgere lavoro accessorio in tutti i settori produttivi entro il limite massimo di 3.000 euro per anno solare. Il limite è riferito al singolo lavoratore, anche se il reddito deriva da più rapporti di lavoro accessorio con diversi committenti. Entro tale soglia la prestazione di sostegno al reddito resta integrale e non si applica alcun obbligo di comunicazione all’INPS; oltre la soglia scatta l’obbligo di preventiva comunicazione e si applica la disciplina ordinaria di compatibilità/cumulabilità parziale. Per la mobilità non opera la sospensione dell’indennità prevista dall’art. 8, comma 7, della L. n. 223/1991.
Istruzioni contabili e recupero indebiti
La circolare rinvia a un successivo messaggio della Direzione Centrale Bilanci e servizi fiscali per le istruzioni contabili e per il recupero degli indebiti, sia nei casi di mancata concessione del trattamento sia nei casi di decadenza per mancato rispetto della dichiarazione di disponibilità.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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