Messaggio numero 1173 del 04-04-2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare richiama l'obbligo, per i titolari di assegno sociale, di comunicare all'INPS la propria situazione reddituale quando non presentano la dichiarazione dei redditi o non la rendono completa. A seguito delle verifiche, sono stati individuati i beneficiari inadempienti per l'anno 2020 e avviata una campagna di comunicazione tramite raccomandata A/R, che preannuncia la sospensione e la successiva revoca della prestazione in caso di ulteriore omissione. Vengono inoltre indicate le modalità per regolarizzare la posizione: procedura telematica con identità digitale nell'area MyINPS oppure tramite patronati e soggetti abilitati.
Comunicazione reddituale per l'assegno sociale e rischio di sospensione/revoca
Comunicazione reddituale per l'assegno sociale e conseguenze dell'omissione
La circolare richiama il regime dell'assegno sociale quale prestazione subordinata al rispetto di un limite reddituale annuale. Viene ribadito che, oltre al requisito economico, la legge impone ai beneficiari di comunicare all'INPS la propria situazione reddituale nei casi in cui non presentino la dichiarazione dei redditi all'Amministrazione finanziaria oppure non la presentino in forma completa. Il riferimento normativo è l'art. 35, comma 10-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.
Soggetti interessati e verifiche effettuate
A seguito delle verifiche svolte, l'INPS ha individuato i titolari di assegno sociale che non hanno adempiuto all'obbligo di comunicazione per l'anno 2020. Nei confronti di tali soggetti è stata attivata una campagna di comunicazione individuale mediante raccomandata A/R, finalizzata a informare l'interessato della situazione di irregolarità e delle possibili conseguenze in caso di ulteriore mancato adempimento.
Effetti dell'ulteriore inadempimento
La comunicazione inviata agli interessati avverte che, qualora persista l'omissione della comunicazione reddituale, verrà avviato il procedimento di sospensione dell'assegno sociale, seguito dalla successiva revoca della prestazione. La circolare non indica ulteriori termini procedimentali o importi, ma evidenzia chiaramente il collegamento tra mancato invio della comunicazione e rischio di perdita del beneficio.
Modalità di invio della comunicazione reddituale
Per regolarizzare la posizione, la comunicazione dei redditi percepiti può essere trasmessa attraverso la procedura telematica disponibile sul sito istituzionale dell'INPS. L'accesso avviene nell'area riservata MyINPS mediante identità digitale, con SPID almeno di livello 2, CNS oppure CIE 3.0. Il percorso di navigazione indicato è:
- Pensione e Previdenza
- Domanda di Pensione
- Aree Tematiche
- Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Certificazioni, APE Sociale e Beneficio Precoci
- Variazione Pensione
- Ricostituzione reddituale per sospensione art.35 comma 10bis D.L. 207/2008
Assistenza tramite intermediari abilitati
In alternativa alla procedura diretta, la comunicazione può essere presentata tramite gli istituti di patronato o altri soggetti abilitati all'intermediazione con l'INPS. La circolare, quindi, consente sia l'adempimento autonomo tramite i servizi online sia l'utilizzo di intermediari qualificati per il completamento della pratica.
Punti principali
Obbligo di comunicazione reddituale per l'assegno sociale
L'assegno sociale è una prestazione collegata al reddito e spetta solo se il beneficiario dimostra di non superare il limite annualmente fissato dalla legge. La normativa richiamata impone anche ai beneficiari di comunicare all'INPS la propria situazione reddituale quando non sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi all'Amministrazione finanziaria, oppure quando la dichiarazione non è completa, ai sensi dell'art. 35, comma 10-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.
Verifiche INPS e campagna di comunicazione
Dalle verifiche effettuate sono stati individuati i titolari di assegno sociale che non hanno adempiuto all'obbligo per l'anno 2020. Nei confronti di tali soggetti l'INPS ha avviato una campagna di comunicazione tramite raccomandata A/R, con avviso che un ulteriore inadempimento comporterà l'avvio del procedimento di sospensione e la successiva revoca della prestazione.
Modalità di regolarizzazione della posizione
La comunicazione dei redditi percepiti può essere trasmessa telematicamente sul sito INPS, accedendo all'area riservata MyINPS con SPID almeno di livello 2, CNS o CIE 3.0. Il percorso indicato è: Pensione e Previdenza > Domanda di Pensione > Aree Tematiche > Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Certificazioni, APE Sociale e Beneficio Precoci > Variazione Pensione > Ricostituzione reddituale per sospensione art.35 comma 10bis D.L. 207/2008. In alternativa, l'adempimento può essere svolto tramite gli istituti di patronato o altri soggetti abilitati all'intermediazione con l'INPS.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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