Circolare numero 70 del 20-5-2009
1. premessa 2. definizione agevolata 3 .periodi di oggetto di agevolazione 4. modalità di pagamento 5. adempimenti delle sedi
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina la possibilità per i soggetti che avevano beneficiato della sospensione contributiva a seguito del sisma Marche e Umbria del 1997 di definire agevolmente la propria posizione debitoria, versando il 40% dei contributi sospesi al netto di quanto già pagato, in 120 rate mensili. Vengono indicati termini, modalità di adesione, scadenze di pagamento, effetti dell’eventuale mancato versamento di una rata e modalità ordinarie per chi non aderisce. Sono inoltre richiamati i contributi interessati e gli adempimenti richiesti alle sedi territoriali.
Definizione agevolata dei contributi sospesi per il sisma Marche e Umbria 1997
Definizione agevolata dei contributi sospesi per il sisma Marche e Umbria 1997
La circolare disciplina la chiusura agevolata della posizione debitoria contributiva per i soggetti che avevano beneficiato della sospensione a seguito del sisma del 1997 nelle regioni Marche e Umbria. L’intervento si inserisce nel quadro del DL n. 162 del 23 ottobre 2008, convertito dalla legge n. 201 del 22 dicembre 2008, e definisce condizioni, termini e modalità operative per l’adesione.
Quadro normativo e finalità
La circolare richiama innanzitutto il precedente differimento al 30 aprile 2008 del termine di pagamento dei contributi sospesi. Viene poi ribadito che la disciplina successiva consente ai beneficiari della sospensione di regolarizzare la propria esposizione in via agevolata, con una modalità di pagamento rateale predeterminata.
Soggetti interessati e misura dell’agevolazione
La definizione agevolata è riservata ai soggetti che risultano beneficiari della sospensione contributiva connessa al sisma Marche e Umbria 1997. La regolarizzazione avviene versando il 40% dell’ammontare dei contributi sospesi, calcolato al netto degli importi già versati. Il pagamento è suddiviso in 120 rate mensili di pari importo e consecutive.
Domanda di adesione
Le aziende interessate devono presentare apposita domanda di adesione alla sede competente entro il 5 giugno 2009, utilizzando il modello allegato alla circolare. La domanda non ha valore autorizzatorio, ma è necessaria per l’individuazione delle posizioni e per la gestione operativa della definizione agevolata.
Scadenze rateali e regime sanzionatorio
Le rate devono essere pagate entro il 16 di ogni mese, a decorrere dal 16 gennaio 2009, in applicazione dell’art. 3, comma 2, del DL n. 162/2008. L’eventuale mancato pagamento di una rata non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione; esso integra invece un’omissione contributiva limitata alla singola rata, con conseguente applicazione delle sanzioni previste dall’art. 116, commi 8-20, della legge n. 388/2000. Per il recupero delle somme non corrisposte, l’Istituto procederà mediante iscrizione a ruolo ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. n. 46/1999.
Contributi oggetto di agevolazione
L’agevolazione riguarda la contribuzione sospesa già individuata nella circolare n. 165 del 6 novembre 2002. La circolare non amplia l’ambito oggettivo oltre tale richiamo.
Modalità di pagamento
Dopo la presentazione della domanda, le aziende che aderiscono alla definizione agevolata riceveranno una comunicazione con le istruzioni per il primo versamento, che dovrà comprendere anche le rate già scadute ed essere effettuato entro il 16 giugno 2009. Per chi non aderisce, resta ferma la disciplina ordinaria di versamento dell’intero importo in 56 rate mensili per i comuni dichiarati disastrati e in 176 rate mensili per i comuni dichiarati danneggiati.
Adempimenti delle sedi territoriali
Le sedi interessate sono invitate a contattare le Associazioni datoriali e gli Enti di Patronato per illustrare la circolare e favorire la corretta compilazione e presentazione delle domande nei termini. È richiesta particolare tempestività nell’acquisizione delle adesioni, così da consentire la predisposizione e la successiva comunicazione delle modalità di pagamento alle aziende. La procedura informatica accetta le sigle T97-DAN/E per i comuni danneggiati e T97-DIS/E per i comuni disastrati.
Punti principali
Premessa e quadro normativo
La circolare richiama il precedente differimento al 30 aprile 2008 dei termini di pagamento dei contributi sospesi per il sisma che colpì Marche e Umbria nel 1997. Richiama inoltre la circolare n. 103 del 27 novembre 2008, che ha illustrato il DL n. 162 del 23 ottobre 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 201 del 22 dicembre 2008, norma che consente ai beneficiari della sospensione contributiva di definire agevolmente la propria esposizione debitoria.
Definizione agevolata della posizione debitoria
I soggetti interessati possono estinguere la posizione pagando il 40% dell’ammontare dei contributi sospesi, al netto dei versamenti già effettuati, tramite 120 rate mensili di pari importo e consecutive. La definizione è riferita a ciascun carico iscritto a ruolo oggetto delle sospensioni e non è previsto il rimborso delle somme eventualmente pagate spontaneamente.
Domanda di adesione e termine di presentazione
Le aziende interessate devono presentare alla sede competente, entro il 5 giugno 2009, una domanda di adesione al beneficio utilizzando il modello allegato. La domanda non ha natura autorizzatoria, ma serve per individuare e gestire correttamente il fenomeno.
Scadenze di pagamento e conseguenze dell’omesso versamento
Le rate devono essere versate entro il giorno 16 di ogni mese, a partire dal 16 gennaio 2009, come previsto dall’art. 3, comma 2, del DL n. 162/2008. Il mancato pagamento di una rata non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione; determina soltanto un’omissione contributiva relativa alla singola rata, con applicazione delle sanzioni previste per il mancato o ritardato versamento dei contributi ai sensi dell’art. 116, commi 8-20, della legge n. 388/2000. Per il recupero delle somme non versate, l’Istituto procederà mediante iscrizione a ruolo ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. n. 46/1999.
Contributi oggetto di agevolazione
L’agevolazione riguarda la contribuzione sospesa già indicata nella circolare n. 165 del 6 novembre 2002.
Modalità di pagamento per chi aderisce e per chi non aderisce
Dopo la presentazione della domanda, le aziende che intendono avvalersi della definizione agevolata riceveranno una comunicazione con le indicazioni per effettuare il primo versamento, comprensivo delle rate già scadute, entro il 16 giugno 2009. Le aziende che non intendono aderire alla definizione agevolata dovranno versare l’intero importo secondo le modalità ordinarie: 56 rate mensili per i comuni dichiarati disastrati e 176 rate mensili per i comuni dichiarati danneggiati.
Adempimenti delle sedi
Ai direttori delle sedi interessate viene chiesto di contattare Associazioni datoriali ed Enti di Patronato per illustrare i contenuti della circolare e favorire la corretta compilazione e tempestiva presentazione delle domande. Viene raccomandata la massima rapidità nell’acquisizione delle domande, anche per consentire la predisposizione delle modalità di pagamento da comunicare alle aziende. La procedura accetta le sigle T97-DAN/E per i comuni danneggiati e T97-DIS/E per i comuni disastrati.
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