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Circolare

Circolare numero 76 del 26-5-2009

1.Premessa 2.Nozione di impresa familiare 3.Il lavoro occasionale di tipo accessorio attraverso i buoni lavoro (voucher) nell’ambito delle imprese familiari 4.Buoni (voucher) per lavoro occasionale a contribuzione ordinaria 5.Limiti economici delle prestazioni occasionali di tipo accessorio e prestazioni riconosciute 6.Procedura con ‘voucher telematico’ 6a. Accreditamento anagrafico dei prestatori 6b. Registrazione imprese familiari 6c. Richiesta dei voucher da partedell’impresa familiare 6d. Versamento all’Inps del corrispettivo dei voucher. 6e. Rendicontazione dei voucher utilizzati e pagamento al prestatore 6f. Comunicazione preventiva a cura del committente 7. Accredito contributivo

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce come le imprese familiari ex art. 230-bis c.c., operanti nei settori commercio, turismo e servizi, possano utilizzare i buoni lavoro per prestazioni di lavoro occasionale accessorio. Vengono distinti due regimi: uno a contribuzione ordinaria per le prestazioni rese nell’ambito della lettera g) dell’art. 70 d.lgs. 276/2003, con applicazione della disciplina contributiva e assicurativa del lavoro subordinato, e uno agevolato per le altre tipologie di lavoro accessorio, con contribuzione del 13% alla gestione separata. In ogni caso resta fermo il limite annuo di 10.000 euro per singola impresa familiare e, per il prestatore, il limite di 5.000 euro annui per committente. La circolare disciplina inoltre la procedura esclusivamente telematica, gli adempimenti di registrazione, richiesta e pagamento dei voucher, la rendicontazione, le comunicazioni preventive all’INAIL e l’accredito contributivo finale.

Uso dei buoni lavoro nell’impresa familiare del commercio, turismo e servizi

Buoni lavoro nell’impresa familiare del commercio, turismo e servizi

La circolare fornisce le istruzioni operative per l’utilizzo dei buoni lavoro da parte dell’impresa familiare disciplinata dall’art. 230-bis c.c. quando essa operi nei settori del commercio, del turismo e dei servizi. Il documento chiarisce il perimetro soggettivo della fattispecie, distingue il regime contributivo applicabile in base al tipo di prestazione accessoria e disciplina in modo puntuale la procedura telematica da seguire per l’attivazione, la gestione e l’accredito dei contributi.

Ambito soggettivo e definizione di impresa familiare

Per impresa familiare si intende quella alla quale collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado. La circolare precisa che i familiari possono anche non convivere con il titolare, purché prestino attività in modo continuativo e prevalente. Viene inoltre richiamato l’art. 230-bis c.c., che riconosce al familiare, salvo diverso rapporto, il diritto al mantenimento, alla partecipazione agli utili e agli incrementi dell’azienda.

Ai fini della disciplina sul lavoro accessorio, rilevano le imprese legalmente costituite e regolate dall’art. 230-bis c.c., operanti nei settori commercio, turismo e servizi, a prescindere dalla forma giuridica dell’imprenditore. La circolare le considera rilevanti sia se l’imprenditore è titolare di impresa individuale, sia se opera in forma societaria, senza che assuma rilievo la gestione previdenziale di iscrizione dei titolari o dei soci. Le imprese in esame, se operanti nei settori indicati, sono classificate ai fini previdenziali nel settore terziario ai sensi della lettera d) dell’art. 49 della legge n. 88/1989.

Regime del lavoro occasionale accessorio

L’art. 70, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 276/2003 consente l’utilizzo dei buoni lavoro per l’impresa familiare ex art. 230-bis c.c. limitatamente ai settori commercio, turismo e servizi. La circolare distingue due ipotesi operative.

  • Ipotesi A: se l’impresa familiare utilizza prestatori estranei all’imprenditore e all’impresa familiare stessa nell’ambito dell’attività normalmente esercitata nei settori indicati dalla lettera g), il ricorso ai buoni lavoro è ammesso con applicazione della normale disciplina contributiva e assicurativa del lavoro subordinato, ai sensi dell’art. 72, comma 4-bis.
  • Ipotesi B: se l’impresa familiare ricorre al lavoro accessorio per le altre tipologie di attività previste dalle restanti lettere del comma 1 dell’art. 70, può usare i buoni lavoro ordinari con il regime contributivo e assicurativo agevolato, che prevede la contribuzione del 13% alla gestione separata, secondo quanto già indicato dalla circolare n. 104 del 1° dicembre 2008.

In entrambi i casi resta fermo il limite massimo complessivo di compensi pari a 10.000 euro per singola impresa familiare nel corso di ciascun anno fiscale.

Limiti per il prestatore e natura dei compensi

La circolare richiama anche il limite generale per il prestatore: l’attività di natura occasionale accessoria non può dare luogo, nel corso di un anno solare, a compensi superiori a 5.000 euro da parte di ciascun singolo committente. Il compenso è esente da imposizione fiscale, non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato e non dà titolo a prestazioni di malattia, maternità, disoccupazione o assegno per il nucleo familiare.

Valore dei voucher e composizione del corrispettivo

Per le prestazioni rese nell’ambito dell’impresa familiare operante nei settori del commercio, turismo e servizi, il voucher da 10 euro nominali comprende:

  • contribuzione al Fondo pensioni lavoratori dipendenti nella misura del 33%;
  • copertura INAIL nella misura del 4%;
  • quota del 5% per la gestione del servizio.

La circolare precisa che il valore netto del voucher da 10 euro è pari a 5,80 euro. È inoltre disponibile un buono multiplo da 50 euro, equivalente a cinque buoni non separabili, il cui valore netto della prestazione è pari a 29,00 euro.

Procedura telematica e gestione operativa

Per questa specifica fattispecie la circolare prevede esclusivamente l’utilizzo del voucher telematico, in ragione della disciplina contributiva e assicurativa speciale e del diverso valore netto del buono lavoro rispetto al sistema generale. La procedura è finalizzata a gestire in modo unitario l’identificazione delle imprese familiari e dei prestatori, il pagamento tempestivo del corrispettivo e l’accredito dei contributi sulle posizioni assicurative individuali.

Accreditamento anagrafico dei prestatori

I prestatori interessati possono accreditarsi tramite:

  • contact center INPS/INAIL, numero 803.164;
  • internet, nella sezione dedicata del sito INPS;
  • sedi INPS.

Dopo l’accreditamento, Poste Italiane invia la INPS Card, utilizzabile per accreditare e riscuotere gli importi delle prestazioni e come borsellino elettronico ricaricabile con funzioni di bancomat. In alternativa, se la carta non viene attivata, il pagamento avviene mediante bonifico domiciliato presso gli uffici postali.

Registrazione delle imprese familiari

Le imprese familiari possono registrarsi e operare:

  • tramite contact center INPS/INAIL, se già presenti negli archivi ARCA INPS;
  • via internet, se già presenti negli archivi INPS e in possesso di PIN;
  • presso le sedi INPS, con documento di riconoscimento, se non ancora presenti negli archivi;
  • tramite le associazioni di categoria dei datori di lavoro maggiormente rappresentative.

Il contact center o le sedi provvedono, se necessario, al rilascio del PIN secondo le regole ordinarie.

Richiesta dei voucher

Dopo la registrazione, il committente individua i prestatori disponibili e invia all’INPS la richiesta dei voucher, indicando:

  • dati anagrafici di ciascun prestatore e codice fiscale;
  • data di inizio e di fine presunta dell’attività;
  • luogo di svolgimento della prestazione;
  • numero di buoni presunti per ciascun prestatore.

Con tale comunicazione il committente assolve anche all’obbligo di comunicazione preventiva all’INAIL e all’intestazione provvisoria dei buoni. Se intervengono variazioni nei periodi di lavoro o nei prestatori, esse devono essere comunicate preventivamente all’INAIL con le modalità specifiche previste dalla circolare.

Versamento del corrispettivo

Il valore complessivo dei buoni effettivamente utilizzati deve essere versato prima dell’inizio della prestazione per consentire il tempestivo pagamento al prestatore. Il versamento può avvenire:

  • tramite modello F24, nella sezione INPS, con codice sede, codice fiscale, causale LACC e periodo di riferimento;
  • tramite versamento sul conto corrente postale 89778229 intestato a INPS DG LAVORO OCCASIONALE ACC;
  • tramite pagamento online sul sito INPS con addebito su cc postale BPIOL/BPOL, Postepay o carta di credito Visa/Mastercard.

La circolare segnala che, nel caso dell’F24, l’accredito ai lavoratori è possibile solo dopo la contabilizzazione degli importi nei conti INPS, in media dopo circa 10 giorni lavorativi dal pagamento.

Rendicontazione finale e pagamento al prestatore

Al termine della prestazione il committente deve dichiarare, per ciascun prestatore, l’entità dell’attività svolta, confermando o modificando i dati iniziali. Il sistema verifica innanzitutto la copertura economica delle prestazioni confrontando i versamenti effettuati con l’onere dovuto.

Se la copertura è integrale, il sistema invia le disposizioni di pagamento al prestatore secondo le modalità legate all’eventuale attivazione della INPS Card. Se la copertura è assente o parziale, il sistema invia al committente un sollecito di pagamento per la somma non versata e informa i prestatori interessati.

Il sistema notifica poi:

  • al prestatore, via e-mail, sms o posta, con i dati di sintesi, l’importo corrisposto e le istruzioni per la riscossione in caso di bonifico domiciliato;
  • al committente o alla sua associazione di categoria, mediante un rendiconto inviato per posta o e-mail se la procedura è stata effettuata tramite contact center, oppure risultante dalla ricevuta di presentazione se la rendicontazione è avvenuta via internet o presso le sedi.

Comunicazioni preventive in caso di variazioni

Quando vi siano variazioni rispetto alla comunicazione telematica iniziale, il committente deve effettuare una nuova comunicazione preventiva all’INAIL tramite contact center INPS/INAIL o fax gratuito INAIL 800.657657, indicando i propri dati, quelli di ciascun prestatore, il luogo della prestazione e le date presunte di inizio e fine. Ogni spostamento delle date deve essere oggetto di ulteriore comunicazione di variazione.

Accredito contributivo finale

Il processo si conclude con l’accredito dei contributi sulle posizioni assicurative individuali dei prestatori nell’ambito del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. L’accredito avviene mediante un flusso dati con caratteristiche analoghe al flusso E-MENS; la contribuzione è identificata dall’elemento 17 di nuova istituzione, relativo alle "prestazioni occasionali di tipo accessorio rese nell’impresa familiare", con valore "3300".

Punti principali

Ambito soggettivo e nozione di impresa familiare

La circolare si applica alle imprese familiari ex art. 230-bis c.c. operanti nei settori commercio, turismo e servizi. Sono ricomprese le imprese legalmente costituite, indipendentemente dalla forma giuridica dell’imprenditore e dalla gestione previdenziale dei titolari o soci. Ai fini della disciplina rilevano il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.

Regime dei buoni lavoro e distinzione tra due fattispecie

Per le prestazioni occasionali accessorie rese nell’ambito dell’impresa familiare operante nei settori indicati dall’art. 70, comma 1, lett. g), si applica la normale disciplina contributiva e assicurativa del lavoro subordinato. Se invece l’impresa familiare utilizza il lavoro accessorio per altre tipologie di attività previste dal comma 1 dell’art. 70, può usare i buoni lavoro ordinari con contribuzione agevolata al 13% alla gestione separata.

Limiti economici

Resta fermo il limite complessivo di 10.000 euro per ciascuna impresa familiare nel corso di ogni anno fiscale. Per il prestatore, l’attività occasionale accessoria non può dare luogo, nel corso di un anno solare, a compensi superiori a 5.000 euro da parte di ciascun committente.

Valore dei voucher e oneri inclusi

Il voucher nominale da 10 euro comprende contribuzione al Fondo pensioni lavoratori dipendenti nella misura del 33%, premio INAIL del 4% e quota del 5% per la gestione del servizio. Il valore netto riconosciuto al prestatore è di 5,80 euro per il buono da 10 euro e di 29,00 euro per il buono multiplo da 50 euro.

Procedura telematica obbligatoria

Per questa fattispecie è ammesso esclusivamente il voucher telematico. La procedura consente l’identificazione delle imprese familiari, la gestione dei prestatori, il pagamento del corrispettivo e l’accredito dei contributi sulle posizioni assicurative individuali.

Adempimenti di registrazione, richiesta e pagamento

I prestatori si accreditano tramite contact center, internet o sedi INPS; ricevono poi la INPS Card, attivabile in posta, oppure il pagamento avviene con bonifico domiciliato. Le imprese familiari si registrano tramite contact center, internet, sedi INPS o associazioni di categoria. Il committente richiede i voucher indicando dati anagrafici, codice fiscale, periodo, luogo di lavoro e numero presunto di buoni. Il versamento va effettuato prima dell’inizio della prestazione tramite F24 con causale LACC, conto corrente postale o pagamento online.

Rendicontazione, variazioni e accredito contributivo

A fine prestazione il committente deve consuntivare l’attività per ciascun prestatore. Il sistema verifica la copertura economica, dispone il pagamento al prestatore o invia un sollecito in caso di versamento insufficiente, e notifica i dati sia al prestatore sia al committente. In caso di variazioni rispetto alla comunicazione iniziale, il committente deve fare comunicazione preventiva all’INAIL. Il processo si chiude con l’accredito dei contributi nel F.P.L.D., con flusso dati assimilato al modello E-MENS e identificazione specifica della contribuzione.

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