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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36290/2026 del 15/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato ha impugnato la sentenza del 24 novembre 2025 della Corte d’appello di Venezia, che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Verona per furto aggravato. Secondo l’imputazione, si era impossessato di una somma di denaro sottraendola da un circolo di tennis nel quale era entrato di notte, dopo aver usato violenza sulle cose e portando con sé un piede di porco; era contestata anche la recidiva specifica infraquinquennale. In Cassazione ha dedotto un vizio di motivazione, lamentando in modo generico l’omessa o inadeguata valutazione della propria tesi, senza individuare specifici passaggi argomentativi viziati né indicare puntuali ragioni di diritto o dati di fatto a sostegno della censura.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo sul vizio di motivazione era generico: non individuava le carenze o illogicità della sentenza impugnata e non costituiva una critica argomentata alla decisione. La Corte ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 616 c.p.p., rilevando che non ricorrevano condizioni di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. L’importo della sanzione pecuniaria non è riportato nel testo disponibile.

Norme richiamate

  • artt. 624 e 625, n. 2, c.p.

    Giorgio Padoan ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia con cui è stata confermata la pronuncia del Tribunale di Verona di condanna in relazione al reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 e 61 n. 5 cod. pen. per essersi impossessato di una somma di denaro che sottraeva da un circolo del tennis al cui interno si era introdotto, in orario notturno, con violenza sulle cose e portano con sé un piede di porco.

    La condotta è stata qualificata nei giudizi di merito come furto aggravato, realizzato con violenza sulle cose e introduzione notturna nel circolo.

  • art. 61, n. 5, c.p.

    Giorgio Padoan ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia con cui è stata confermata la pronuncia del Tribunale di Verona di condanna in relazione al reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 e 61 n. 5 cod. pen. per essersi impossessato di una somma di denaro che sottraeva da un circolo del tennis al cui interno si era introdotto, in orario notturno, con violenza sulle cose e portano con sé un piede di porco. Con la recidiva .specifica infraquinquennale.

    La sentenza riporta la contestazione della recidiva specifica infraquinquennale come circostanza concorrente; il ricorso è stato dichiarato inammissibile senza un nuovo esame nel merito della sua applicazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di una causa di inammissibilità non colpevole, al pagamento della sanzione pecuniaria.

Massime di principio

  • È inammissibile per aspecificità il ricorso per cassazione che deduca un vizio di motivazione senza identificare i passaggi della decisione impugnata censurati e senza esporre le ragioni di diritto o i dati di fatto che sostengono la critica.
  • La mera allegazione che il giudice abbia omesso di valutare una tesi alternativa non è sufficiente a fondare il ricorso per cassazione: occorre indicare specifiche carenze argomentative o illogicità idonee a incidere sulla capacità dimostrativa delle prove poste a fondamento della decisione.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria prevista dall’art. 616 c.p.p., salvo che non risulti assente la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale

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