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Sentenza

Sentenza del 23/12/2015 n. 25912 - Corte di Cassazione

Non disponibile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune aveva emesso un avviso di accertamento per infedele dichiarazione delle superfici imponibili ai fini Tarsu per l'anno 2002. La controversia riguardava la tariffa applicabile alle parti comuni del centro commerciale. Il Comune sosteneva che la Delibera n. 195 del 2003 avesse natura meramente ricognitiva, limitandosi a individuare la tariffa già desumibile dal regolamento comunale e parametrata a quella delle gallerie d'arte, sicché avrebbe potuto applicarsi anche all'annualità 2002. La società sosteneva invece, e i giudici di merito avevano ritenuto, che la delibera non potesse avere efficacia retroattiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Comune, ma solo parzialmente nei suoi effetti. Ha confermato che la Delibera n. 195 del 2003 non poteva essere applicata retroattivamente all'anno 2002, poiché il regolamento comunale non individuava in modo sufficientemente chiaro una corrispondenza tra le parti comuni dei centri commerciali e le gallerie d'arte. Tuttavia, ha ritenuto errato l'annullamento integrale dell'avviso: l'inapplicabilità della tariffa utilizzata dal Comune non comportava automaticamente la non debenza della tassa. Il giudice tributario avrebbe dovuto individuare la corretta tariffa applicabile sulla base della legge e del regolamento comunale, trattandosi di processo tributario di impugnazione-merito. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio a una diversa sezione della Commissione tributaria regionale delle Marche, che dovrà determinare il corretto criterio di tassazione e pronunciarsi anche sulle spese.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62

    Il tributo è dovuto per l'occupazione o la detenzione di locali e aree scoperte a qualsiasi uso adibiti.

    La norma individua il presupposto della Tarsu: l'occupazione o detenzione di locali e aree imponibili, indipendentemente dall'uso specifico cui siano destinati.

  • D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 65

    La deliberazione comunale di determinazione della tariffa in materia di Tarsu è un atto amministrativo a contenuto generale o collettivo.

    La delibera tariffaria si rivolge a una pluralità indistinta di contribuenti e deve essere interpretata dal giudice tributario per determinare concretamente il tributo.

  • D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, artt. 66 e 68

    Le classificazioni, le categorie e le tariffe Tarsu devono essere individuate secondo la disciplina legislativa e il regolamento comunale applicabile.

  • D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 69

    La disposizione è richiamata in relazione al potere comunale di determinazione delle tariffe e ai criteri tariffari applicabili.

  • Regolamento comunale Tarsu, art. 16, comma 3

    Per i locali ed aree eventualmente adibiti ad usi diversi da quelli sopra classificati si applicano le tariffe relative alle voci rispondenti agli usi per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre solidi urbani.

    La clausola residuale consente di ricondurre usi non espressamente classificati alla categoria con maggiore analogia quanto alla capacità quantitativa e qualitativa di produrre rifiuti, ma non autorizza automaticamente l'assimilazione tra parti comuni di centri commerciali e gallerie d'arte.

Massime di principio

  • Una delibera comunale che introduce o individua per la prima volta una specifica tariffa non può essere applicata retroattivamente a periodi d'imposta anteriori, se il regolamento previgente non conteneva già in modo chiaro quel criterio tariffario.
  • La qualificazione di una delibera come meramente ricognitiva deve risultare da una chiara corrispondenza con disposizioni già presenti nel regolamento; non è sufficiente una generica analogia o una motivazione successiva dell'ente.
  • L'inapplicabilità della tariffa indicata nell'avviso non comporta automaticamente l'inesistenza del tributo o l'annullamento integrale dell'accertamento, soprattutto quando il presupposto impositivo e la superficie imponibile risultano esistenti.
  • Nel processo tributario di impugnazione-merito, il giudice deve, ove possibile, determinare il corretto criterio di tassazione applicando la legge e il regolamento comunale, anziché limitarsi ad annullare l'atto per l'erroneità della tariffa utilizzata.
  • Per superfici o attività non espressamente contemplate dal regolamento, l'ente e il giudice devono individuare la categoria tariffaria più coerente sulla base dell'attitudine a produrre rifiuti, rispettando però i limiti del testo regolamentare e il principio di irretroattività delle nuove classificazioni.

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