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Sentenza

Sentenza del 30/09/2022 n. 28556 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione dell'avviso di rettifica della rendita catastale relativa a un parco eolico: la società deduce che la torre (palo) eolica non doveva essere computata nella rendita catastale perché, ai sensi della L. n. 208/2015, art. 1, comma 21, le 'torri eoliche' costituirebbero macchinari/impianti funzionali al processo produttivo di generazione di energia e quindi esclusi dalla stima catastale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso ritenendo che, in linea con la giurisprudenza consolidata, la L. n. 208/2015 esclude dalla valutazione catastale macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti funzionali al processo produttivo indipendentemente dall'ancoraggio al suolo. Ha cassato la decisione della CTR nella parte in cui aveva incluso le torri eoliche nella stima per la rendita, rinviando alla Commissione tributaria regionale della Basilicata in diversa composizione per riesaminare se le torri partecipino effettivamente alla funzionalità produttiva (e dunque siano escluse) o abbiano mera funzione di supporto (e dunque siano valutabili). Gli altri motivi di ricorso (contestazione dei singoli voci di costo: spese tecniche, oneri finanziari, profitto dell'imprenditore) sono stati respinti come infondati o inammissibili poiché attengono a valutazioni di merito già compiute.

Norme richiamate

  • L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21 (Legge di stabilità 2016)

    a decorrere dal 10 gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonchè degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. ... sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.

    La norma delimita cosa debba essere considerato nella stima catastale (suolo, costruzioni, elementi strutturalmente connessi) ed esclude in modo espresso macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali al processo produttivo: l'esclusione prescinde dal fatto che tali elementi siano infissi stabilmente al suolo e si fonda sul rapporto di strumentalità rispetto al processo produttivo.

  • R.D.L. n. 652 del 1939, art. 4

    Citata come quadro normativo di riferimento per la nozione di immobile urbano dal quale si parte per le questioni di rilevanza catastale; contribuisce al contesto interpretativo ma non modifica il principio di esclusione imposto dalla L. 208/2015.

  • D.M. 2 gennaio 1998, n. 28, art. 2, comma 3

    Richiamato nel quadro normativo relativo alla nozione di unità immobiliare; utile al contesto tecnico-catalografico usato per la determinazione della rendita.

  • D.L. n. 44 del 2005, art. 1 quinquies conv. in L. n. 88 del 2005

    Riferimento normativo che storicamente include le centrali elettriche nelle regole di accatastamento, posto a confronto con la successiva esclusione normativa del 2015.

  • L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 244

    Richiamata come tappa normativa che ha recepito alcune circolari tecniche dell'Agenzia del Territorio; contestualizza l'evoluzione dell'interpretazione catastale precedente alla L. 208/2015.

Massime di principio

  • Per stabilire se una torre/palo eolico debba essere inclusa nella rendita catastale occorre valutare la sua strumentalità al processo di produzione: se la torre è componente attiva/essenziale della macchina aerogeneratrice (partecipe alla produzione) deve essere considerata impianto/macchinario e quindi esclusa dalla stima; se ha solo funzione passiva di supporto statico può essere valutata come costruzione.
  • L'ancoraggio stabile al suolo e la solidità strutturale non sono di per sé sufficienti a far rientrare un manufatto nella stima catastale: prevale il criterio della funzionalità produttiva rispetto alla mera consistenza fisica.
  • L'amministrazione non può disapplicare la previsione di esclusione contenuta nella L. n. 208/2015 semplicemente richiamando caratteristiche costruttive; il giudice deve esaminare la prova tecnica circa la partecipazione dell'elemento al processo produttivo.
  • Le questioni relative alla composizione dei costi (spese tecniche, oneri finanziari, profitto d'impresa) attengono a valutazioni di merito e richiedono un esame probatorio tecnico-economico: la Corte di legittimità richiede che tali profili non siano rinnovati in sede di cassazione se già valutati nei fatti dai giudici di merito.
  • In casi analoghi è necessario che il giudice di merito compia un accertamento motivato e specifico sulla funzione del singolo elemento impiantistico; in mancanza di tale accertamento la decisione può essere cassata e rinviata per nuovo esame.

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