Cassazione Penale, Sentenza n. 25494/2026 del 07/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
L'imputato era stato condannato in primo grado, con sentenza confermata in appello, per avere circolato alla guida di un veicolo senza essere in possesso della patente di guida, mai conseguita, in presenza della reiterazione nel biennio di una precedente violazione amministrativa già accertata. In cassazione ha dedotto un solo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione per omesso esame della richiesta di conversione della pena detentiva nella corrispondente pena sostitutiva ex art. 20-bis c.p., richiesta già proposta in appello e fondata sulla modestia del fatto, sull'assenza di danni per terzi e sulla mancanza di indici di possibile inadempimento delle prescrizioni. Ha sostenuto che la Corte territoriale aveva rigettato implicitamente o comunque omesso di esaminare la domanda, senza alcuna motivazione specifica; ha inoltre contestato che i soli precedenti penali potessero fondare il diniego della pena sostitutiva, richiamando la disciplina degli artt. 58 e 59 l. n. 689/1981 come riformata.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso limitatamente al punto relativo alla mancata pronuncia sulla pena sostitutiva ex art. 20-bis c.p. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse totalmente omesso di motivare sulla specifica richiesta difensiva, limitandosi a confermare la condanna e a motivare solo sul diniego delle attenuanti generiche e sull'esclusione della particolare tenuità del fatto. Ha quindi annullato la sentenza impugnata limitatamente a tale punto, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per un nuovo giudizio sulla sola domanda di applicazione della pena sostitutiva, da decidere con motivazione specifica, individualizzata e concreta sull'idoneità rieducativa, sul rischio di recidiva e sull'affidabilità dell'imputato nell'osservanza delle prescrizioni.
Norme richiamate
art. 116, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Norma incriminatrice richiamata per il fatto di guida senza patente, con rilevanza della reiterazione nel biennio quale elemento che mantiene la rilevanza penale della condotta.
art. 20-bis c.p.
Disciplina delle pene sostitutive delle pene detentive brevi; il giudice deve valutare se, in luogo della detenzione fino a quattro anni, sia applicabile una pena sostitutiva, con motivazione specifica sulla prognosi rieducativa e sul rischio di recidiva.
art. 133 c.p.
Criterio di riferimento per il giudizio di sostituibilità e per la valutazione della gravità del fatto e della personalità del reo.
artt. 53, 58 e 59 l. 24 novembre 1981, n. 689
Il giudizio di sostituibilità si fonda sui criteri dell'art. 133 c.p.; la pena sostitutiva è legata alla finalità rieducativa e alla prevenzione della recidiva, mentre l'art. 59 individua condizioni soggettive o oggettive ostative.
art. 545-bis c.p.p.
Richiamato quale completamento del quadro normativo sulle pene sostitutive nel giudizio di cognizione.
art. 606, lett. b), c.p.p.
Parametrato dal ricorrente alla dedotta violazione di legge in tema di pena sostitutiva.
art. 606, lett. e), c.p.p.
Parametrato dal ricorrente al vizio di motivazione per omesso esame della richiesta difensiva.
art. 131-bis c.p.
Causa di non punibilità esclusa dal giudice di merito per abitualità del comportamento e precedenti specifici.
art. 27, comma 3, Cost.
Riferimento al favor rieducativo che sorregge la disciplina delle pene sostitutive.
art. 58 l. 24 novembre 1981, n. 689
Richiede una valutazione prognostica sulla idoneità della pena sostitutiva alla rieducazione e alla prevenzione del rischio di ulteriori reati.
art. 59 l. 24 novembre 1981, n. 689
Elenca le condizioni ostative alla sostituzione della pena, non automaticamente desumibili dai soli precedenti penali.
Massime di principio
- In tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi, il giudice di merito non può limitarsi a un diniego apodittico: quando la richiesta è specificamente devoluta, deve pronunciarsi espressamente e con motivazione individualizzata.
- I precedenti penali dell'imputato possono rilevare nel giudizio prognostico sulla sostituibilità della pena solo se il giudice spiega in concreto perché essi rendano la pena sostitutiva inidonea alla rieducazione, inefficace a contenere il rischio di recidiva o inaffidabile quanto all'osservanza delle prescrizioni.
- Il mero richiamo al certificato penale o ad altre valutazioni svolte per finalità diverse, come il diniego delle attenuanti generiche o della particolare tenuità del fatto, non vale a integrare una motivazione implicita sul diniego della pena sostitutiva.
- Quando la pena inflitta è prossima ai minimi edittali, il diniego della sostituzione richiede una motivazione particolarmente rigorosa, coerente con il giudizio dosimetrico e non contraddittoria rispetto ad esso.
- Il giudice d'appello, se ritualmente investito della domanda di pena sostitutiva, deve verificare le condizioni di cui agli artt. 133 c.p. e 58-59 l. n. 689/1981 e spiegare specificamente l'eventuale insussistenza dei presupposti per la sostituzione.
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