Sentenza del 02/03/2016 n. 4152 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR Lombardia che aveva riformato la decisione di primo grado, confermando il recupero a tassazione di costi e IVA relativi a operazioni soggettivamente inesistenti effettuate tramite la S. s.a.s., società cui la contribuente si era rivolta per reperire autoveicoli sul mercato tedesco. Il primo motivo riguardava la presunta irritualità dell'appello dell'Ufficio, notificato presso il precedente studio del difensore domiciliatario dopo il trasferimento dello studio. Il secondo motivo contestava il disconoscimento della detrazione IVA, sostenendo che, trattandosi di operazioni soggettivamente inesistenti, i costi fossero comunque inerenti all'attività d'impresa.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la società non aveva censurato tutte le autonome ragioni poste dalla CTR a fondamento della validità della notifica dell'appello: mancata comunicazione del trasferimento del domicilio, assenza di prova documentale della data del trasferimento e mancata conoscenza del nuovo indirizzo da parte dell'Ufficio. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché introduceva una questione nuova, non sollevata nei precedenti gradi di giudizio, non indicava dove fosse stata precedentemente proposta e presentava inoltre un quesito di diritto multiplo e non formulato secondo i requisiti dell'art. 366-bis c.p.c. La società è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 5.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17, commi 1 e 2
l'indicazione della residenza o della sede e l'elezione di domicilio hanno effetto anche per i successivi gradi del processo
Il trasferimento del domicilio del difensore o del domicilio eletto deve essere comunicato secondo le modalità previste; in mancanza, il domicilio precedentemente risultante continua a produrre effetti per le notificazioni dei successivi gradi di giudizio.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 2
È richiamato nell'ambito della disciplina delle notificazioni degli atti del processo tributario, ma la decisione non sviluppa una specifica interpretazione autonoma della disposizione.
Art. 141 c.p.c.
È stato invocato dalla ricorrente in relazione alla notificazione presso il domicilio del difensore, ma la Corte non ha accolto la censura, ritenendo comunque non superata una delle autonome motivazioni della CTR.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21, comma 7
La questione relativa agli effetti, ai fini IVA, delle operazioni soggettivamente inesistenti non è stata esaminata nel merito perché proposta per la prima volta in cassazione e formulata in modo inammissibile.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 35, comma 3
La comunicazione del trasferimento dello studio effettuata ai fini fiscali non è stata ritenuta sufficiente a superare, nel giudizio concreto, le ulteriori ragioni poste dalla CTR a fondamento della validità della notifica.
Art. 366-bis c.p.c.
l'illustrazione dei motivi ... si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto
Quando applicabile ratione temporis, imponeva quesiti di diritto specifici, sintetici e formulabili mediante una risposta affermativa o negativa; un quesito multiplo o generico rende il motivo inammissibile.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Consente di denunciare violazioni o falsa applicazione di norme di diritto, ma la censura deve rispettare i requisiti di specificità, pertinenza e autosufficienza.
Massime di principio
- Quando una decisione è sostenuta da più rationes decidendi autonome, il ricorrente deve contestarle tutte: ometterne anche una sola può comportare l'inammissibilità del ricorso, indipendentemente dalla fondatezza delle altre censure.
- Nel processo tributario, il trasferimento dello studio o del domicilio del difensore deve essere comunicato con modalità idonee e tempestive; in mancanza, le notificazioni effettuate al precedente domicilio possono rimanere valide.
- In cassazione non possono essere introdotte questioni nuove che non siano state sottoposte ai giudici di merito, salvo i casi di questioni rilevabili d'ufficio.
- Chi sostiene di aver già sollevato una questione nei precedenti gradi deve indicare con precisione l'atto processuale e il momento in cui lo ha fatto, consentendo alla Corte il controllo diretto degli atti.
- I motivi di ricorso per cassazione devono essere autosufficienti e specifici; quesiti generici, multipli o tali da richiedere alla Corte di ricostruire la censura possono determinare l'inammissibilità.
- In materia di operazioni soggettivamente inesistenti, la questione sostanziale relativa alla deducibilità dei costi o alla detraibilità dell'IVA deve essere tempestivamente introdotta e adeguatamente documentata già davanti ai giudici di merito.
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