Cassazione Civile, Sentenza n. 42129/2021 del 31/12/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Centro Commerciale Due Mari aveva impugnato l'esito del giudizio di merito deducendo che, nonostante la scrittura privata del 2001 fosse intestata a Ipermercato Midway, il contratto di prestazione di servizi tecnici con I.R.C.I. era in realtà stato stipulato ed eseguito per conto della Centro Commerciale Due Mari (errore materiale nell'intestazione). In primo grado il Tribunale aveva ritenuto che il rapporto fosse fra Ipermercato Midway e I.R.C.I. e che I.R.C.I. avesse adempiuto, condannando Midway al pagamento di euro 462.957,64. In appello Midway (e incidentale il Centro Commerciale) contestarono tale individuazione delle parti e l'addebito dell'adempimento a I.R.C.I.; la Corte d'appello dichiarò inammissibile per genericità il motivo che sollevava la questione dell'identificazione della parte contraente, rigettando gli altri motivi. In Cassazione il primo motivo (relativo alla presunta genericità e alla mancata considerazione delle censure sull'identificazione della parte contraente e sull'interpretazione del contratto) è stato ritenuto fondato: la Corte d'appello aveva erroneamente escluso la specificità delle censure, mentre l'atto di appello conteneva critiche puntuali e riferimenti concreti (fatture, comportamento successivo delle parti, errori materiali) idonei a mettere in discussione la ricostruzione del Tribunale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale (e quello incidentale connesso), dichiarando assorbiti gli altri motivi, ha cassato la sentenza della Corte d'appello n. 1671/2016 e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Catanzaro in diversa composizione per un nuovo esame, comprensivo della valutazione specifica delle censure sull'identificazione della parte contraente e sull'interpretazione contrattuale. Ha disposto altresì che la Corte distrettuale provveda alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
Norme richiamate
art. 342 cod. proc. civ.
Riferito al contenuto e specificità dei motivi di appello: la Corte di Cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello abbia erroneamente dichiarato inammissibile un motivo che invece conteneva critiche specifiche idonee a mettere in crisi la motivazione del primo grado; ne è conseguita la censura per errata applicazione della norma.
art. 112 cod. proc. civ.
Richiamato in relazione al corretto svolgimento del contraddittorio e all'esame dei mezzi di prova e della motivazione: la pronuncia sottolinea che il giudice d'appello deve compiere un autonomo esame di merito rispetto alla sentenza impugnata.
artt. 1362 e ss. cod. civ.
Riguardanti i criteri di interpretazione del contratto: le parti avevano dedotto che, applicando correttamente tali criteri (comportamento successivo, principio di conservazione dell'atto, buona fede), si sarebbe dovuta riconoscere la qualità di parte contraente al Centro Commerciale Due Mari; la Cassazione ha rilevato che tali censure avevano sufficiente specificità da essere valutate dal giudice d'appello.
art. 1325 n. 4 cod. civ.
Richiamato tra le norme sulla formazione del contratto; citato dalle parti per sostenere vizio o errore nell'intestazione del contratto e la necessità di considerare il contesto e la volontà delle parti.
art. 1350 cod. civ.
Richiami sulla forma dei contratti che le parti hanno evocato per discutere se il contratto fosse soggetto a particolari requisiti di forma; la pronuncia non approfondisce ma riporta l'eccezione come parte delle questioni di merito da riesaminare.
art. 2697 cod. civ.
Regola della prova: la questione della distribuzione dell'onere della prova è stata sollevata dalle parti (es. chi deve provare l'effettiva titolarità del rapporto contrattuale); la Cassazione ha ritenuto che tale censura sia subordinata e assorbita dall'accoglimento del primo motivo.
art. 1218 cod. civ.
Norma sull'inadempimento: richiamata nell'ambito delle contestazioni sull'adempimento da parte di I.R.C.I. e sulla possibilità di risoluzione per inadempimento.
art. 1453 cod. civ.
Norma sulla risoluzione per inadempimento: invocata dalle parti nelle loro censure sul rapporto contrattuale e sugli effetti dell'eventuale inadempimento.
artt. 61, 62 e 115 cod. proc. civ.
Riguardanti i mezzi di prova e la valutazione probatoria: le censure riguardavano la valutazione data dal giudice alle consulenze tecniche e alla documentazione, questioni che la Corte d'appello dovrà nuovamente esaminare dopo il rinvio.
art. 116 cod. proc. civ.
Richiamato nell'ambito delle doglianze sul mancato esame di atti e mezzi di prova (es. consulenza di parte); la Cassazione ha ritenuto tali questioni assorbite dall'esame complessivo richiesto dal primo motivo.
art. 23, comma 8-bis, d.l. 28.10.2010 n.137 conv. legge 18.12.2010 n.176
Norma procedurale che ha consentito la trattazione del ricorso in camera di consiglio, senza discussione orale, perché non era stata richiesta: utilizzata per spiegare le modalità di trattazione in Cassazione.
Massime di principio
- Il giudice d'appello non può dichiarare inammissibile per mera 'riallegazione' un motivo che, pur riproponendo elementi già dedotti in primo grado, contenga critiche specifiche alla motivazione del tribunale e sia idoneo a inficiarne la ricostruzione dei fatti.
- La specificità del motivo di appello va valutata sostanzialmente: è sufficiente che le argomentazioni dell'appellante siano idonee a mettere in discussione il fondamento logico-giuridico della decisione impugnata, non occorrendo una formalistica enunciazione di tutti i canoni giuridici.
- Quando la censura principale riguarda un elemento antecedente e decisivo (es. l'identità della parte contraente), le ulteriori questioni (evidenza probatoria, quantificazione del compenso, adempimento) possono risultare assorbite fino a che non sia risolta la questione principale.
- In caso di errore materiale nell'intestazione di un contratto, il corretto accertamento può richiedere la valutazione del comportamento successivo delle parti (fatture, contratti stipulati, esercizio dei diritti), applicando i criteri di interpretazione del contratto (artt. 1362 ss. c.c.).
- La Corte di Cassazione privilegia un esame non formalistico della ricevibilità dei motivi di appello: l'appello introduce un nuovo giudizio di merito e il secondo grado deve dunque compiere un autonomo esame delle censure, purché chiaramente percepibili nel gravame.
- Se la Corte d'appello omette di valutare questioni rilevanti e suscettibili di incidere sull'esito, la Cassazione può cassare e rinviare la causa per nuovo esame in diversa composizione.
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