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Ordinanza

Ordinanza n. 2648/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari, - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 8 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione; - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 21 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione; - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 28 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione; - del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 1115 del 22 dicembre 2025, con i relativi Allegati, pubblicato sul sito istituzionale del MUR il successivo 23 dicembre 2025, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025, con i relativi Allegati nn. 1 e 2, pubblicato sul sito istituzionale del MUR in pari data, recante la “disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2025-2026”, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - dell’Allegato n. 2 del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025 nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio e il principio dell’anonimato (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025 recante la “Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026” nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - del Bando di Concorso dell'Università degli Studi La Sapienza nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Decreto Ministeriale n. 600 del 7 agosto 2025 recante la “definizione posti disponibili corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 25/26, lingua italiana, destinati a studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE” e dei relativi allegati, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - dell’Avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Università e della Ricerca, con il quale sono state comunicate le date di svolgimento delle prove di ammissione relative ai corsi di laurea magistrale ad accesso programmato nazionale per l’anno accademico 2025/2026 di cui è causa; - della prova di ammissione consistente nel questionario delle domande somministrate ai candidati; - degli atti con i quali è stata costituita la Commissione scientifica incaricata della formulazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026; - degli atti con i quali è stata nominata la Commissione scientifica incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026 e dei verbali di correzione e validazione dei quesiti nella parte in cui ledono la posizione dell’odierna parte ricorrente; - delle linee guida predisposte per lo svolgimento delle prove e diramate a tutti gli Atenei dal Cineca; - dei verbali delle Commissioni di concorso e delle Sottocommissioni d’aula dell’Università presso la quale parte ricorrente ha espletato la prova di concorso; - dei verbali di ritiro delle scatole sigillate per gli esami e le schede anagrafiche; - dei verbali di correzione redatti dal CINECA - dei verbali di correzione delle Commissioni Universitarie nella parte in cui sono lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - dell’elenco degli esiti della prova de qua, nella parte in cui l’odierna ricorrente ha ottenuto un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, viziato dalla presenza del quesito n. 3 della prova di Biologia del primo appello palesemente errato e/o fuorviante all’interno del proprio questionario; - dell’esito della prova sostenuta da parte ricorrente, nella parte in cui le è stato attribuito un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, a causa della presenza del quesito n. 3 della prova di Biologia del primo appello palesemente errato e/o fuorviante all’interno del proprio questionario; - del punteggio riportato da parte ricorrente all’esito delle prove d’esame in questione, in quanto inferiore a quello legittimamente spettante, viziato dalla presenza del quesito n. 3 della prova di Biologia del primo appello palesemente errato e/o fuorviante presenti all’interno del proprio questionario; - del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova de qua, con particolare riferimento al quesito n. 3 della prova di Biologia del primo appello; - dei verbali/atti della Commissione, di estremi non conosciuti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova in questione, e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento al quesito n. 3 della prova di Biologia del primo appello, in quanto manifestamente erroneo e/o fuorviante; - per quanto di ragione, di tutti i verbali che hanno interessato la procedura in esame e lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente; e per l’accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a. dell’amministrazione intimata - all’adozione di relativo provvedimento di ammissione al corso di Laurea per cui è causa (Medicina e chirurgia) e di ogni altra misura ritenuta opportuna da Codesto Ecc.mo TAR;

Giustizia amministrativa202603850

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Graduatorie nazionali per l'ammissione al secondo semestre del corso di laurea in Medicina e Chirurgia e atti presupposti della procedura di accesso, inclusi i decreti ministeriali, il questionario, il quesito di Biologia contestato e gli atti di correzione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni universitarie)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha contestato le graduatorie nazionali pubblicate nel gennaio 2026, i decreti ministeriali disciplinanti il nuovo sistema di accesso ai corsi di Medicina e gli atti della procedura selettiva. Ha dedotto, tra l'altro, l'illegittimità del meccanismo di formazione della graduatoria introdotto dal d.m. n. 1115/2025, la violazione dei principi di par condicio, anonimato, imparzialità, affidamento e ragionevolezza, l'erroneità o fuorvianza del quesito n. 3 della prova di Biologia del primo appello, la mancata redistribuzione dei posti eventualmente rimasti vacanti, l'inadeguatezza delle cautele per garantire l'anonimato, la carenza di trasparenza nella predeterminazione delle risposte corrette e nelle procedure informatizzate di correzione, l'eccessiva difficoltà e sproporzione delle prove rispetto al tempo disponibile, la disomogeneità dell'attività didattica tra gli atenei, nonché la violazione del d.lgs. n. 71/2025 e l'eccesso di delega nell'adozione del d.m. n. 1115/2025. È stata inoltre prospettata l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 71/2025, per la diversa disciplina applicabile alle università non statali legalmente riconosciute e ai corsi in lingua inglese, in riferimento agli artt. 3, 34, 76 e 97 Cost. Il ricorrente aveva conseguito una sola sufficienza, pari a 19,1 nell'esame di Fisica del secondo appello, e un punteggio complessivo di 119,10, non sufficiente per una collocazione utile in graduatoria.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per assenza di adeguato fumus boni iuris, riservando le valutazioni più approfondite alla fase di merito. Ha ritenuto non manifestamente irragionevole il sistema introdotto dal d.m. n. 1115/2025, che consente l'inserimento in graduatoria anche di candidati privi di tutte le sufficienze, ma organizza i candidati in fasce progressive e attribuisce rilievo al numero delle sufficienze e dei voti recuperati, preservando la posizione di chi aveva superato le prove secondo le regole originarie. Il sistema è stato ritenuto compatibile con l'affidamento dei candidati, la parità di trattamento e la par condicio, anche perché tutti avevano sostenuto le prove nella medesima cornice informativa e le modifiche hanno inciso solo sulla successiva formazione della graduatoria. La posizione del ricorrente è stata ricondotta al mancato conseguimento di un punteggio utile, non a un vizio della procedura. La censura sul quesito di Biologia non è apparsa assistita da fumus alla luce del parere della Commissione. Anche la mancata immediata redistribuzione dei posti residui non è stata ritenuta di per sé illegittima, considerata la necessità di definire tempestivamente le immatricolazioni e di assicurare la continuità didattica del secondo semestre, nonché la possibilità di utilizzare i posti per trasferimenti, passaggi e iscrizioni ad anni successivi. Quanto all'anonimato, il TAR ha richiamato il principio secondo cui solo una violazione non irrilevante delle regole di anonimato può determinare l'illegittimità della procedura; nel caso concreto la ricostruzione del ricorrente è stata ritenuta ipotetica e non supportata da elementi idonei a dimostrare una concreta alterazione della valutazione, anche in ragione della sigillatura degli elaborati, della correzione informatizzata e del differimento dell'abbinamento tra codici e candidati. Sono state invece ritenute meritevoli di approfondimento istruttorio le questioni relative alla trasparenza della correzione, alla predeterminazione delle risposte corrette, agli elenchi dei sinonimi, al funzionamento del sistema informatico, ai criteri di valutazione e ai verbali di correzione. Il Ministero, il CINECA e le università intimate sono stati onerati di depositare chiarimenti documentati entro 40 giorni. Il ricorrente è stato onerato di comunicare l'ordinanza al CINECA, non costituito. Le censure sulla difficoltà delle prove e sulla disomogeneità didattica sono state ritenute non supportate da elementi idonei a evidenziare un vizio macroscopico di valutazioni tecnico-discrezionali. È stata esclusa, in sede cautelare, la violazione del d.lgs. n. 71/2025 e l'eccesso di delega. La questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta priva dei requisiti di rilevanza e non manifesta infondatezza, anche perché il ricorrente non aveva un interesse diretto e attuale rispetto alla disciplina di corsi e atenei diversi da quelli statali. È stata ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei candidati inclusi nella graduatoria mediante notificazione per pubblici proclami sul sito del MUR, con termini e modalità puntualmente stabiliti, a pena di improcedibilità. Le spese sono state poste a carico del ricorrente nei confronti del MUR, per euro 500 oltre accessori, e compensate nei rapporti con l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e l'Università Campus Bio-Medico di Roma.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina i presupposti per la concessione della tutela cautelare; il TAR ha ritenuto insussistente una prognosi favorevole sulle censure dedotte.

  • art. 30 c.p.a.

    Richiamato per la domanda di condanna all'ammissione al corso e all'adozione delle misure conseguenti.

  • art. 4, comma 5, d.lgs. n. 71/2025

    Rimette alle determinazioni ministeriali la disciplina della rinuncia alle votazioni conseguite negli esami del semestre filtro prima della formazione della graduatoria nazionale.

  • d.lgs. n. 71/2025

    La normativa primaria subordina l'ammissione al secondo semestre al conseguimento dei crediti formativi previsti e alla collocazione utile nella graduatoria nazionale, rimettendo alla disciplina ministeriale le modalità di formazione della graduatoria.

  • art. 8, commi 1 e 3, d.lgs. n. 71/2025

    La questione di legittimità costituzionale relativa all'esclusione, in prima applicazione, di università non statali legalmente riconosciute e corsi in lingua inglese è stata ritenuta priva di rilevanza e non manifestamente fondata.

  • d.m. n. 418 del 30 maggio 2025

    Disciplina originaria delle modalità di accesso ai corsi interessati, assunta come parametro di riferimento per valutare l'affidamento dei candidati e la struttura successiva della graduatoria.

  • d.m. n. 1115 del 22 dicembre 2025

    Introduce un sistema articolato per fasce e sezioni, consentendo l'inserimento in graduatoria di candidati con almeno una sufficienza e valorizzando diversamente i voti recuperati, senza consentire loro di sopravanzare i candidati che avevano rispettato le regole originarie.

  • Cons. Stato, Ad. Plen., n. 27/2013

    Solo una violazione non irrilevante delle regole poste a tutela dell'anonimato è idonea a determinare l'illegittimità della procedura selettiva.

  • artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a.

    Consentono, in presenza di una difficoltà oggettiva derivante dall'elevato numero dei controinteressati, l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, purché siano individuati i destinatari e siano rispettate le modalità stabilite dal giudice.

  • art. 76 Cost.

    La censura di eccesso di delega non è stata ritenuta fondata, poiché la legge delega consentiva un'applicazione graduale e organizzativamente differenziata della riforma.

  • art. 3 Cost.

    La differenziazione temporanea dei sistemi di accesso è stata ritenuta giustificata da ragioni oggettive e non arbitrarie connesse alla prima applicazione della riforma.

  • art. 34 Cost.

    La dedotta violazione non è stata adeguatamente specificata né collegata concretamente alla posizione del ricorrente.

  • art. 97 Cost.

    La censura relativa ai principi di imparzialità e buon andamento non è stata ritenuta adeguatamente specificata rispetto alla posizione individuale del ricorrente.

Massime di principio

  • In sede cautelare, un sistema di graduatoria introdotto successivamente allo svolgimento delle prove non è manifestamente irragionevole quando bilancia l'esigenza di ampliare la platea degli ammessi con la tutela dell'affidamento maturato secondo le regole originarie, ordinando progressivamente i candidati in base alla distanza dalle condizioni iniziali di accesso.
  • La modifica successiva delle modalità di formazione della graduatoria può ritenersi compatibile con la par condicio quando non incide sui programmi, sulle prove, sui criteri di valutazione o sulle condizioni di svolgimento della selezione, ma disciplina esclusivamente la valorizzazione dei risultati nella fase successiva.
  • Nelle procedure selettive, la violazione del principio di anonimato rileva solo quando sia non irrilevante e concretamente idonea a incidere sull'imparzialità della valutazione; una mera ricostruzione ipotetica della possibile conoscenza dei codici identificativi, non collegata a una concreta possibilità di favoritismo, non è sufficiente per ottenere la sospensione della procedura.
  • La mancata immediata assegnazione mediante scorrimento di tutti i posti disponibili non determina automaticamente l'illegittimità della graduatoria quando il nuovo assetto organizzativo richieda la definizione tempestiva delle immatricolazioni e consenta l'utilizzo dei posti residui per trasferimenti, passaggi o iscrizioni ad anni successivi, nell'ambito della programmazione universitaria.
  • Le scelte ministeriali relative alla strutturazione delle fasce e dei punteggi di una graduatoria nazionale rientrano nella discrezionalità tecnica dell'amministrazione, sindacabile in sede giurisdizionale solo in presenza di manifesta irragionevolezza, illogicità o macroscopici errori.
  • La notificazione per pubblici proclami è ammissibile quando l'elevato numero dei controinteressati rende oggettivamente sommamente difficile la notificazione ordinaria, ma deve comunque assicurare l'effettività del contraddittorio mediante l'individuazione nominativa dei destinatari e la pubblicazione integrale degli atti richiesti dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieAccesso programmato ai corsi universitariCarriera degli studentiTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiLegittimo affidamentoProporzionalità e ragionevolezzaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelare

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