Cassazione Civile, Sentenza n. 3283/2021 del 10/02/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione di sentenza di merito che aveva accolto l'opposizione proposta dalla garante (Società Italiana Cauzioni/Atradius) avverso una cartella di pagamento (ruolo n. 2003/1472) dell'Ufficio delle Entrate di Eboli. La questione principale riguarda la legittimità della riscossione a mezzo ruolo nei confronti del fideiussore del finanziamento agevolato (in particolare se si poteva procedere sulla polizza fideiussoria sulla base di un provvedimento di revoca del beneficio) e l'effetto di un giudicato intervenuto nel rapporto tra la debitrice principale e l'amministrazione finanziaria sul merito della pretesa tributaria. È inoltre in discussione la natura privilegiata del diritto di ripetizione e la sua efficacia anche retroattiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato il giudizio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione. La Corte ha rilevato che la Corte d'appello aveva errato nel discostarsi dal consolidato orientamento della Cassazione (a partire dal 2016) secondo cui il diritto alla ripetizione costituisce credito privilegiato e che, pertanto, è possibile procedere alla riscossione mediante ruolo anche nei confronti del fideiussore. Tuttavia la Corte ha disposto che il giudice di rinvio esamini i profili sostanziali non affrontati in sede di merito, in particolare gli effetti del giudicato esterno nel rapporto tra debitrice principale e amministrazione finanziaria sulla pretesa portata dalla cartella. Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43
Le misure disposte in materia di incentivi all'impresa costituiscono titolo per l'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 67, comma 2, per gli importi corrispondenti di interessi e sanzioni; quindi tali provvedimenti possono fondare l'iscrizione a ruolo per riscossione coattiva.
Decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76
Le disposizioni di cui all'art. 39, comma 11, continuano ad applicarsi agli interventi di ricostruzione e sviluppo delle zone colpite dai terremoti del 1980 e 1981; la norma conserva efficacia per i casi richiamati.
Codice civile
L'art. 2751-bis è richiamato come eccezione alla prevalenza del credito privilegiato derivante dal diritto di ripetizione; ovvero alcuni privilegi (compresi quelli dell'art. 2751-bis) restano anteriori o speciali rispetto al credito di ripetizione.
Disposizione sul diritto alla ripetizione (testo citato nella sentenza)
«Il diritto alla ripetizione costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro titolo di prelazione... La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate né al consenso delle parti né a forme di pubblicità»
La Corte di Cassazione interpreta questa disposizione nel senso che il diritto alla ripetizione configura un credito privilegiato avente efficacia anche per fattispecie anteriori all'entrata in vigore della disposizione e che non richiede particolari formalità per la costituzione del privilegio; ciò giustifica la possibilità di iscrizione a ruolo e di riscossione coattiva nei confronti del garante.
Giurisprudenza della Cassazione
Cass. 21232/2016; Cass. 1336/2017; Cass. 650/2018; Cass. 10809/2020
La giurisprudenza citata conferma l'orientamento secondo cui il diritto alla ripetizione è credito privilegiato e che tale principio trova applicazione anche retroattiva; la Corte di merito non avrebbe dovuto discostarsene.
Massime di principio
- Il diritto del garante (fideiussore) alla ripetizione verso il debitore principale costituisce, di regola, un credito privilegiato che può prevalere su altri titoli di prelazione, salvo i privilegi espressamente anteriori o speciali (es. spese di giustizia, art. 2751-bis c.c.).
- La costituzione ed efficacia del privilegio derivante dal diritto di ripetizione non richiedono il consenso delle parti né particolari forme di pubblicità per essere opponibili, e possono essere applicate anche a fattispecie anteriori all'entrata in vigore della norma che li riconosce.
- È ammessa, in linea di principio, la riscossione a mezzo ruolo nei confronti del fideiussore anche quando la pretesa si fondi su un provvedimento di revoca del beneficio; la validità di tale modalità di riscossione va però valutata concretamente dal giudice di merito alla luce della certezza ed esigibilità del credito.
- Se in sede di merito restano questioni sostanziali non esaminate (ad es. gli effetti di un giudicato intervenuto in un altro giudizio tra debitore e amministrazione), la Corte di legittimità può cassare con rinvio affinché il giudice di merito esamini compiutamente tali profili.
- I giudici di merito devono uniformarsi al consolidato orientamento della Cassazione in materia di privilegi e riscossione coattiva; il loro discostamento ingiustificato può portare alla cassazione della decisione.
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