Risposta n. 21 del 3/10/2018
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLe istanti sostengono che l’operazione non sia abusiva perché sorretta da valide ragioni economiche: razionalizzazione e specializzazione delle attività, migliore leggibilità dei bilanci e protezione patrimoniale degli immobili di famiglia. Ritengono quindi applicabile la neutralità fiscale della scissione ex art. 173 TUIR e l’imposta di registro in misura fissa.
Valutazione anti-abuso di una scissione parziale proporzionale con trasferimento del patrimonio immobiliare da Alfa S.p.a. a Beta S.r.l.
Il quesito
Le società istanti chiedono se la scissione parziale proporzionale, che trasferisce a Beta l’intero patrimonio immobiliare di Alfa (salve alcune unità commerciali già destinate alla cessione a terzi), integri un’ipotesi di abuso del diritto ex art. 10-bis L. 212/2000, sia ai fini delle imposte dirette sia ai fini dell’imposta di registro.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia ritiene che la scissione non sia abusiva e non realizzi vantaggi fiscali indebiti. Per le imposte dirette conferma la neutralità ex art. 173 TUIR, evidenziando che l’operazione appare fisiologica nella riorganizzazione descritta e che dovranno essere rispettate le norme del TUIR applicabili alla scissione e ai soci. Per l’imposta di registro conferma l’applicazione in misura fissa, come prospettato, non ravvisando un indebito risparmio d’imposta.
Valutazione anti-abuso di una scissione parziale proporzionale
L’interpello riguarda una operazione di riorganizzazione infragruppo/familiare mediante scissione parziale proporzionale di Alfa S.p.a. a favore di Beta S.r.l., entrambe partecipate dagli stessi quattro soci persone fisiche appartenenti alla famiglia Xa. L’Agenzia delle Entrate è chiamata a esprimersi sulla possibile abusività dell’operazione ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 212/2000, con riferimento alle imposte dirette e all’imposta di registro.
Fattispecie rappresentata
Alfa S.p.a., attiva nel settore dell’impiantistica, detiene anche un ramo immobiliare composto da immobili strumentali e civili. Beta S.r.l. opera invece nel settore della compravendita e gestione immobiliare ed è qualificata come immobiliare di famiglia. La scissione parziale proporzionale prevede l’assegnazione a Beta dell’intero patrimonio immobiliare di Alfa, con esclusione di alcune unità a destinazione commerciale per le quali è già in essere un accordo di acquisto da parte di un terzo.
Le partecipazioni sociali sono così ripartite:
- in Alfa: Tizio 27,64%, Caio 24,12%, Sempronio 24,12%, Mevio 24,12%;
- in Beta: Tizio 5,94%, Caio 31,28%, Sempronio 31,40%, Mevio 31,39%.
L’operazione viene descritta come finalizzata a riunire asset omogenei in un unico soggetto giuridico, a razionalizzare le attività e a specializzare le società di detenzione degli asset. La separazione della componente immobiliare consentirebbe inoltre di rendere più chiara la lettura delle performance aziendali, anche verso il sistema bancario e gli stakeholder, e di concentrare gli immobili in una società operante in un settore ritenuto a minore rischio intrinseco rispetto all’impiantistica, con finalità di protezione patrimoniale.
Aspetti contabili e fiscali dell’operazione
Le istanti rappresentano che la scissione avverrà in continuità contabile e fiscale, in conformità all’art. 173 del TUIR. L’efficacia, anche contabile e fiscale, decorrerà dalla data dell’ultima iscrizione dell’atto di scissione nel Registro delle Imprese.
Poiché si tratta di scissione proporzionale, ai soci della scissa saranno assegnate nuove partecipazioni nella beneficiaria in proporzione alle quote possedute nella scissa. L’aumento di capitale della beneficiaria sarà determinato in base al rapporto tra i valori effettivi del ramo scisso e della beneficiaria; non sono previsti conguagli in denaro.
È inoltre previsto che le riserve in sospensione d’imposta presenti in Alfa siano ricostituite in Beta in misura proporzionale al rapporto tra il valore contabile del patrimonio netto trasferito alla beneficiaria e quello che resterà in capo alla scissa. Nella documentazione integrativa viene anche precisato che nessun bene delle due società sarà destinato a utilizzo personale o familiare dei soci, né a finalità estranee all’esercizio d’impresa, e che non risultano intenzioni di cedere le partecipazioni nel breve termine.
Quesito del contribuente
Le società chiedono se l’operazione descritta configuri abuso del diritto ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 212/2000. Il quesito riguarda espressamente:
- il comparto delle imposte dirette, con riferimento alla neutralità della scissione ex art. 173 TUIR;
- il comparto dell’imposta di registro, con riferimento all’applicazione dell’imposta in misura fissa.
Soluzione interpretativa prospettata dalle istanti
Le istanti escludono la sussistenza di abuso del diritto. A loro avviso, l’operazione è sorretta da valide ragioni economiche e organizzative, consistenti nella razionalizzazione delle attività di famiglia, nella gestione mediante società specializzate e in una migliore apprezzabilità delle performance da parte del sistema bancario.
Sul piano fiscale, ritengono applicabile:
- l’art. 173 del TUIR, che assicura la neutralità della scissione ai fini delle imposte dirette;
- l’imposta di registro in misura fissa, secondo il regime degli atti societari.
Normativa richiamata dall’Agenzia
L’Agenzia richiama innanzitutto l’art. 10-bis della legge n. 212/2000 in tema di abuso del diritto. Richiama inoltre la circolare n. 9/E del 1° aprile 2016, ricordando che un interpello antiabuso deve indicare, tra l’altro, il settore impositivo interessato e le puntuali norme di riferimento, comprese quelle suscettibili di contestazione.
Sul piano sostanziale, vengono richiamati:
- l’art. 173 del TUIR per la neutralità fiscale della scissione;
- il rinvio ai commi 5 e 6 dell’art. 172 TUIR contenuto nell’art. 173;
- le disposizioni del TUIR sulla fiscalità dei soci;
- il TUR di cui al d.P.R. n. 131/1986 per l’imposta di registro.
Parere dell’Agenzia delle Entrate sulle imposte dirette
L’Agenzia osserva che la fattispecie consiste in una scissione parziale proporzionale di Alfa S.p.a. in favore di Beta S.r.l., con trasferimento del patrimonio immobiliare alla beneficiaria che svolge attività immobiliare, mentre Alfa è attiva nell’impiantistica.
In linea generale, la scissione è fiscalmente neutrale ai sensi dell’art. 173 TUIR e il trasferimento di patrimonio da una società scissa a una beneficiaria che non usufruisca di regimi agevolati non fa fuoriuscire i beni dal regime ordinario d’impresa. I plusvalori rimangono fiscalmente latenti e concorreranno a formare il reddito solo al verificarsi di eventi che determinino l’uscita dei beni dal perimetro dell’impresa, come cessione, risarcimento, assegnazione ai soci o destinazione a finalità estranee.
Sulla base di quanto dichiarato e documentato dalle istanti, l’Agenzia ritiene che l’operazione non comporti alcun vantaggio fiscale indebito e non si ponga in contrasto con la ratio delle disposizioni tributarie o con i principi dell’ordinamento. L’operazione è considerata fisiologica rispetto alla riorganizzazione prospettata, finalizzata a separare l’attività industriale e commerciale da quella immobiliare per sviluppare meglio le due aree e diversificare i rischi.
Resta però fermo che la scissione dovrà essere effettuata nel rispetto:
- dell’art. 173 TUIR;
- del rinvio ai commi 5 e 6 dell’art. 172 TUIR;
- delle altre norme del TUIR disciplinanti il trattamento fiscale dei soci.
Parere dell’Agenzia delle Entrate sull’imposta di registro
Anche con riferimento all’imposta di registro, l’Agenzia conclude che l’operazione non realizza un vantaggio fiscale indebito. Per le medesime ragioni già esposte per le imposte dirette, la scissione non è considerata abusiva.
L’Agenzia conferma inoltre che, come prospettato in istanza, l’operazione sarà assoggettata a imposta di registro in misura fissa ai sensi del TUR di cui al d.P.R. n. 131/1986.
Conclusioni operative
Il parere è favorevole alle istanti. La scissione parziale proporzionale tra Alfa e Beta non viene qualificata come operazione abusiva ex art. 10-bis L. 212/2000, sia per il comparto delle imposte dirette sia per quello dell’imposta di registro.
L’esito favorevole si fonda sulla presenza di una riorganizzazione coerente con le finalità dichiarate, sulla continuità contabile e fiscale ex art. 173 TUIR e sull’assenza, sulla base degli elementi rappresentati, di un vantaggio fiscale indebito. L’Agenzia precisa infine che il proprio parere è reso solo sulla base dei documenti e delle informazioni fornite, restando impregiudicati i poteri di controllo dell’Amministrazione finanziaria qualora emergano ulteriori atti, fatti o negozi non rappresentati che possano integrare un diverso disegno abusivo.
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