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Sentenza

Sentenza del 16/10/2019 n. 26141 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le società hanno proposto ricorso per revocazione contro la sentenza della Corte di cassazione n. 15661/2014, deducendo un errore di fatto ai sensi dell'art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c. Secondo le ricorrenti, la Corte avrebbe erroneamente escluso la necessità del litisconsorzio processuale del concessionario della riscossione nel giudizio d'appello, nonostante le cartelle fossero state contestate anche per vizi propri riconducibili all'attività del concessionario. La Corte ha però ritenuto che la censura riguardasse l'interpretazione e l'applicazione di norme processuali, e non una svista percettiva su un fatto risultante dagli atti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha chiarito che l'errore revocatorio consiste esclusivamente in un errore di percezione o in una svista materiale relativa a un fatto storico incontestabilmente risultante dagli atti, non nella violazione o falsa interpretazione di norme giuridiche. La questione relativa all'esistenza del litisconsorzio necessario implica invece un giudizio giuridico. Le società ricorrenti sono state condannate, in solido, al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate di 4.000 euro per compensi, oltre alle spese prenotate a debito, nonché dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • Art. 395, comma 1, n. 4, codice di procedura civile

    La revocazione è ammessa se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa.

    L'errore revocatorio deve consistere in una falsa percezione materiale di un fatto decisivo, risultante in modo incontestabile dagli atti, e non può riguardare l'interpretazione o l'applicazione di norme giuridiche.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

    Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il giudice dà atto dell'obbligo della parte soccombente di versare un ulteriore contributo unificato dello stesso importo di quello dovuto per il ricorso.

  • Litisconsorzio necessario nel processo tributario

    La qualificazione di una controversia come soggetta a litisconsorzio necessario richiede l'interpretazione delle norme processuali e non costituisce, di per sé, un mero errore di fatto censurabile con la revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c.

Massime di principio

  • La revocazione per errore di fatto è ammessa solo in presenza di una svista percettiva evidente, decisiva e verificabile mediante il semplice confronto tra la sentenza e gli atti processuali.
  • Non è possibile utilizzare la revocazione per contestare l'interpretazione di norme sostanziali o processuali, né per sostenere che il giudice abbia qualificato erroneamente un rapporto di litisconsorzio.
  • Se la doglianza riguarda la ricostruzione giuridica della controversia, il rimedio deve essere individuato nei mezzi ordinari di impugnazione eventualmente esperibili, non nella revocazione per errore di fatto.
  • L'errore deve riguardare un fatto storico non controverso e non un punto sul quale il giudice abbia consapevolmente svolto una valutazione o espresso una decisione.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta normalmente la condanna alle spese e può determinare l'obbligo di versare un ulteriore contributo unificato.

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