L.R. FVG 28/2018
Legge collegata alla manovra di bilancio 2019-2021.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 28/2018 interviene su numerosi settori, soprattutto commercio, attività produttive, agricoltura, turismo, foreste, lavori pubblici, welfare, sanità, autonomie locali e personale. Molte disposizioni hanno efficacia limitata al 2019-2021 o fissano proroghe e scadenze puntuali per procedimenti, contributi e rendicontazioni. Non è un atto obsoleto, ma una legge finanziaria/collegata ancora utile solo per gli effetti residui e le norme interpretative o abrogative.
Legge collegata alla manovra di bilancio 2019-2021 del Friuli Venezia Giulia
Legge collegata alla manovra di bilancio 2019-2021
La legge regionale disciplina una ampia serie di interventi collegati alla manovra di bilancio 2019-2021 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. La disciplina risultante riguarda soprattutto attività produttive, commercio, turismo, agricoltura, foreste, infrastrutture, cultura, sanità, autonomia locale e pubblico impiego, con numerose misure temporanee e proroghe riferite a procedure e contributi già avviati.
Attività produttive, commercio e turismo
La legge modifica la normativa regionale sul commercio, sui saldi, sui locali storici, sull’informazione ai consumatori e sulla pubblicità delle strutture ricettive.
Per le vendite di fine stagione, i periodi generali sono fissati in:
- stagione invernale: dal primo giorno feriale antecedente l’Epifania al 31 marzo, con anticipo al sabato se il giorno feriale antecedente l’Epifania cade di lunedì;
- stagione estiva: dal primo sabato di luglio al 30 settembre. Tali periodi possono essere modificati dalla Giunta regionale per specifiche esigenze stagionali.
Viene rafforzata la disciplina sui locali storici e sulle attività storiche del Friuli Venezia Giulia. La Regione valorizza e salvaguarda come locali storici i luoghi di particolare valore artistico, culturale e tradizionale, e come attività storiche i pubblici esercizi e gli esercizi commerciali in esercizio da almeno sessanta anni. Per entrambi, attività e merceologia devono essere legate in modo specifico e inequivocabile alla tradizione, al territorio e all’economia locale. È prevista la possibilità di revoca del riconoscimento da parte della Giunta regionale, in caso di alterazioni strutturali o di venir meno dei requisiti essenziali.
In materia turistica, gli esercenti di strutture ricettive e i locatori per finalità turistiche devono indicare chiaramente in ogni forma di pubblicità il numero di stelle, il tipo o la categoria della struttura, senza indicare i punteggi di classificazione. Sono inoltre estesi i limiti della sanzione prevista per alcune violazioni in materia di turismo.
La Regione può destinare risorse per garanzie anche a favore di imprese aventi sede legale o operativa in Friuli Venezia Giulia, oltre le imprese già prioritarie. Sono inoltre previste misure specifiche per i distretti industriali della sedia e del mobile e per la filiera produttiva regionale della casa.
Sono introdotte modifiche alla disciplina della birra artigianale, con un nuovo regolamento attuativo per l’iscrizione dei birrifici artigianali nel registro regionale e per i contributi a progetti di qualità e innovazione del processo produttivo.
Per il turismo, viene chiarito che i gestori dei punti informativi istituiti dagli enti locali possono essere inclusi tra i soggetti della normativa commerciale e che tali punti informativi possono essere affidati alle Pro Loco mediante convenzioni.
Agricoltura, foreste e settore ittico
La legge interviene sulla disciplina degli indennizzi per danni da fauna selvatica, consentendo la presentazione di domande anche per i danni arrecati nel 2018 da sciacallo dorato, lince e lupo a beni e attività estranee all’agricoltura o all’allevamento, con istruttoria sospesa fino all’adeguamento del regolamento.
Per le imprese agricole in difficoltà, viene chiarito che il finanziamento agevolato e il contributo in conto capitale sono alternativi e si applicano secondo il regolamento regionale di attuazione. È istituita una Commissione di valutazione presso la Direzione competente in materia di agricoltura, con parere vincolante sui piani di ristrutturazione. I procedimenti in corso devono essere adeguati entro il 31 marzo 2019, pena inammissibilità.
Nel settore forestale, a seguito della calamità del 28-30 ottobre 2018, la legge introduce misure straordinarie fino al 31 dicembre 2019 per agevolare il recupero del legname e il ripristino dei boschi. Tra le principali misure:
- proroga di 12 mesi dell’iscrizione delle imprese forestali e dei patentini forestali, per scadenze comprese tra l’1 settembre 2018 e il 31 dicembre 2019;
- possibilità, fino al 31 dicembre 2019, per imprese non iscritte all’elenco forestale di operare nelle zone colpite, previa comunicazione all’Ispettorato forestale e dimostrazione di idoneità tecnica e formazione degli operatori;
- vendita diretta del legname fino a 75.000 euro, IVA esclusa, in deroga alle ordinarie procedure;
- possibilità di proroga al 31 dicembre 2019 dei termini con deliberazione della Giunta regionale.
Sono inoltre sospesi per il 2019 i termini di presentazione di alcune domande di contributo relative a premi per proprietari di boschi, impianti a biomassa legnosa e interventi su terreni incolti o abbandonati.
La disciplina degli alberi monumentali viene riorganizzata, attribuendo alla Direzione centrale infrastrutture e territorio il coordinamento dell’elenco regionale, della tutela, del controllo e dell’autorizzazione degli interventi; le linee guida operative sono approvate con deliberazione della Giunta regionale.
Nel settore ittico, si chiarisce il regime di rimborso delle spese di partecipazione al Comitato ittico, anche per le sedute precedenti, con oneri a carico dell’Ente tutela patrimonio ittico.
Ambiente, energia e carburanti
La legge proroga al 1 gennaio 2021 l’entrata in vigore di alcune disposizioni della disciplina regionale sui carburanti per autotrazione ai privati cittadini.
Per i nuovi impianti o le ristrutturazioni totali degli impianti di distribuzione carburanti è previsto l’obbligo di installare infrastrutture di ricarica elettrica di potenza almeno veloce e di rifornimento di GNC o GNL; in alcune ipotesi tecniche, l’obbligo si sposta sull’installazione di GPL. Per le infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici è prevista la segnalazione certificata di inizio attività.
In materia di inquinamento luminoso, sono esclusi o attenuati alcuni obblighi per gli impianti di illuminazione collocati in ambiti di particolare pregio storico, culturale e architettonico, realizzati con apparecchi artistici.
Lavori pubblici, territorio, edilizia e urbanistica
La legge modifica la disciplina regionale dei lavori pubblici, introducendo l’elenco dei soggetti idonei a far parte delle unità specializzate e consentendo l’utilizzo di professionisti iscritti agli ordini e di personale in quiescenza.
È ampliata la disciplina delle commissioni giudicatrici e dei commissari nelle gare svolte dalla rete di stazioni appaltanti. Inoltre, gli enti beneficiari possono utilizzare le economie di gara per ulteriori lavori affini, purché necessari e approvati nel quadro economico.
Sono modificate varie norme su finanziamenti per opere pubbliche e contributi edilizi, tra cui:
- ridefinizione delle modalità di concessione ed erogazione dei finanziamenti, fino al 100 per cento della spesa ammissibile nei limiti fissati dalla Giunta;
- proroghe di termini al 30 aprile 2019 e al 31 dicembre 2020 per diverse discipline transitorie;
- chiarimenti sullo stato soggettivo dei beneficiari e sulla documentazione tecnica richiesta.
In urbanistica e pianificazione territoriale, sono spostati termini collegati all’approvazione del Piano paesaggistico regionale e sono prorogate varie scadenze relative a piani e varianti.
Per gli interventi infrastrutturali previsti da specifiche leggi regionali, si chiarisce che talune opere non richiedono titoli abilitativi edilizi né comunicazioni urbanistiche.
Trasporti e portualità
Il personale di nuova assunzione di Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. dal 1 gennaio 2019 è assoggettato al contratto collettivo regionale di lavoro del comparto unico; per il personale in servizio al 31 dicembre 2018 restano applicabili le regole previgenti, salvo nuove determinazioni.
La Regione è autorizzata a definire con l’Autorità di Sistema Portuale le modalità di inserimento del porto di Monfalcone nel sistema portuale dell’Adriatico Orientale e il relativo subentro gestionale per le funzioni portuali indicate dalla legge.
Sono confermati o ridefiniti finanziamenti per specifici interventi viari e di sicurezza urbana, con termini puntuali per la documentazione e la rendicontazione.
Cultura, sport e tempo libero
La legge contiene numerosi interventi di conferma o proroga di contributi per beni culturali, architettura fortificata, ecomusei, teatro, biblioteche e impiantistica sportiva.
Tra le principali misure:
- conferma di contributi ventennali o decennali già concessi a Comuni per restauri, auditorium e impianti sportivi, anche in caso di mancato rispetto dei termini originari;
- obbligo di presentare istanze di conferma entro termini perentori, in genere 30 o 60 giorni dall’entrata in vigore della legge;
- fissazione di nuovi termini per inizio, ultimazione e rendicontazione dei lavori;
- proroga al 31 marzo 2019 delle attività previste per l’annualità 2018 in ambito culturale;
- ammissibilità, per gli ecomusei, di spese sostenute tra l’1 gennaio 2018 e il 30 aprile 2019, se pertinenti e pagate nei termini di rendiconto;
- dal 1 gennaio 2020, modifica della disciplina sui sistemi bibliotecari, ammettendo biblioteche pubbliche e private di UTI anche non contigue purché nel medesimo ambito territoriale omogeneo.
Lavoro, formazione, istruzione e politiche per la famiglia
La Regione riforma il sistema di accreditamento dei soggetti che erogano formazione, introducendo una sezione specifica per i soggetti utilizzatori di fondi paritetici interprofessionali, con requisiti dettagliati di sede, capacità professionale, affidabilità, regolarità e qualità organizzativa. È previsto un regime di sospensione e revoca dell’accreditamento per comportamenti non collaborativi o per perdita dei requisiti.
Per l’anno accademico 2019-2020 la tassa regionale per il diritto allo studio universitario è articolata in tre fasce: 120, 140 e 160 euro in base all’ISEE.
Sono previste proroghe e riaperture di rendicontazione per scuole, istituti musicali, nidi e altri interventi educativi. È inoltre introdotta una misura straordinaria per l’assegno collegato a Carta Famiglia: i nuclei che nel 2018 avevano i requisiti ma non avevano presentato domanda possono farlo entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, ottenendo il beneficio per due annualità.
Viene anche ridefinito il profilo dei destinatari degli interventi “AttivaGiovani”, limitandoli ai giovani tra 18 e 30 anni non compiuti, residenti o domiciliati in regione, con specifici requisiti di non occupazione e di non frequenza di percorsi formativi qualificanti.
Salute, politiche sociali, sanità e disabilità
Dal 1 aprile 2019 le Aziende sanitarie riconoscono annualmente ai pazienti celiaci un contributo pari a quello stabilito dal decreto ministeriale attuativo della legge statale sulla celiachia; corrispondentemente sono abrogati i previgenti commi regionali di disciplina economica.
Sono aggiornate anche le misure per l’endometriosi, con concessione ed erogazione anticipata al 100 per cento della spesa ammessa.
La disciplina sugli animali d’affezione viene estesa all’addestramento professionale o senza fini di lucro e sono inasprite o dettagliate le sanzioni. È inoltre introdotto un articolato regime per i cimiteri per animali d’affezione, che disciplina gestione, registrazione delle spoglie, certificazioni veterinarie, esumazioni, dismissione del cimitero e sanzioni amministrative.
Le strutture private per la terapia riabilitativa delle dipendenze già operative possono presentare domanda di accreditamento entro il 30 giugno 2019. In ambito sanitario, il controllo della gestione degli enti del SSR per il 2019 è articolato in verifiche semestrali e annuali, con termini specifici per rendicontazione e approvazione.
Autonomie locali, sicurezza e finanza pubblica
La legge interviene ampiamente sulla finanza locale e sulla gestione dei trasferimenti agli enti locali. Tra i punti principali:
- erogazione del fondo ordinario in relazione alle effettive esigenze di cassa comunicate dagli enti locali;
- nuove regole sui dati a consuntivo e sanzione dello 0,1 per cento per tardivo invio alla BDAP oltre 60 giorni dal termine statale;
- triennio di riferimento 2011-2013 per il calcolo di alcuni indicatori dal 2019;
- pagamento d’ufficio, in via anticipata, dei contributi agli investimenti individuati nelle intese 2017-2018;
- nuova disciplina della sicurezza locale e dei contributi per impianti di sicurezza nelle abitazioni e nei condomini;
- disciplina transitoria per i procedimenti 2018 relativi alla sicurezza delle case di abitazione;
- termini di rendicontazione fissati o prorogati al 31 dicembre 2019 per diversi fondi e contributi.
È inoltre prevista la possibilità per la Regione di concedere quote di capacità trasmissiva della rete pubblica regionale a organismi con funzioni di pubblica sicurezza, soccorso pubblico e contrasto di eventi calamitosi.
Rapporti di lavoro pubblici e pubblico impiego
La legge contiene numerose disposizioni sul personale regionale, sul comparto unico e su specifici enti. Tra le principali:
- chiarimenti sugli effetti di aspettativa e sul trattamento di quiescenza e TFR per il personale con contratto privato;
- modifica della disciplina del personale trasferito alla Regione per la viabilità provinciale, con messa a disposizione della società stradale e conferma del trattamento giuridico ed economico regionale;
- proroga e adeguamento di funzioni dirigenziali e incarichi apicali;
- interpretazione autentica sulle economie di sistema del comparto unico e utilizzo, in via sperimentale dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2020, dei risparmi derivanti dalla soppressione delle Province per incrementare il trattamento accessorio entro il limite massimo del 50 per cento.
Disposizioni temporali, abrogazioni e regimi transitori
La legge è fortemente caratterizzata da termini specifici e regimi transitori. Molte previsioni si applicano solo a procedimenti o annualità determinate, tra cui 2018, 2019, 2020 e 2021.
Sono previsti numerosi termini di presentazione di istanze o rendicontazioni, tra cui:
- 31 marzo 2019 per l’adeguamento dei piani di ristrutturazione agricola in corso;
- 30 giugno 2019 per alcune domande di accreditamento nel settore delle dipendenze;
- 31 gennaio 2019 e altri termini brevi per rendicontazioni scolastiche e culturali;
- 30 settembre 2019, 31 dicembre 2019 e 31 dicembre 2020 per molte proroghe di lavori e programmi finanziati.
Sono anche abrogate o sostituite diverse disposizioni previgenti, con effetti di razionalizzazione della normativa regionale.
Entrata in vigore e portata applicativa
La legge entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e produce effetti dall’1 gennaio 2019. La sua applicazione resta limitata al territorio del Friuli Venezia Giulia e, per molte disposizioni, a procedimenti, contributi o annualità già individuati dal testo stesso.
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