L.R. FVG 31/2018
Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), e alla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge rivede la disciplina regionale delle Unioni territoriali intercomunali, della concertazione finanziaria Regione-autonomie locali e del Servizio sociale dei Comuni, con nuove regole su adesione/recesso, funzioni, personale, fondi per investimenti e governance sociale. Molte disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2019; alcune riguardano solo la gestione transitoria 2017-2018 o termini fino al 2020-2021.
Modifiche al riordino delle Unioni territoriali intercomunali e del servizio sociale dei Comuni in Friuli Venezia Giulia
Modifiche al riordino delle autonomie locali e ai servizi sociali in Friuli Venezia Giulia
La legge regionale 31/2018 interviene sul riassetto delle Unioni territoriali intercomunali, sulla finanza locale concertata e sul sistema integrato dei servizi sociali. Disciplina inoltre alcune fasi transitorie e abrogazioni rilevanti per il Friuli Venezia Giulia.
Unioni territoriali intercomunali: adesione, recesso e funzioni
Le Unioni territoriali intercomunali sono qualificate come forme facoltative per l’esercizio associato di funzioni comunali, fermo restando l’obbligo di gestione associata previsto dalla normativa statale. L’adesione richiede l’approvazione dello statuto da parte del Comune e dell’Unione a maggioranza assoluta.
Il Comune può revocare la gestione associata di una o più funzioni oppure recedere dall’Unione con deliberazione del Consiglio comunale adottata a maggioranza assoluta dei componenti assegnati. In entrambi i casi:
- i rapporti giuridici ed economici sono regolati da apposito accordo;
- la decorrenza della revoca o del recesso è fissata nell’accordo;
- l’accordo deve essere approvato a maggioranza assoluta anche dall’Assemblea dell’Unione e sottoscritto entro 60 giorni dalla deliberazione consiliare.
Se l’accordo non viene sottoscritto, è approvato da un collegio arbitrale composto da un rappresentante per ciascuna parte e presieduto dall’Assessore regionale competente in materia di autonomie locali. In caso di scioglimento dell’Unione, la liquidazione è curata dal Presidente dell’Unione.
Limitazioni allo scioglimento delle Unioni e continuità delle funzioni
Nelle more del riordino complessivo delle autonomie locali e fino alla costituzione e all’avvio di enti di area vasta, non possono essere sciolte:
- le Unioni che esercitano le funzioni previste dall’allegato C della legge regionale 26/2014 e quelle dell’articolo 4 della legge regionale 20/2016;
- le Unioni che esercitano funzioni sovracomunali e di area vasta già svolte dalle soppresse Comunità montane.
Tali funzioni continuano a essere esercitate dalle Unioni fino al loro trasferimento ad altro ente.
Personale, organizzazione e funzioni delle Unioni
La disciplina del personale prevede che, in caso di recesso di un Comune da un’Unione o di revoca di funzioni comunali, il personale trasferito all’Unione per quelle funzioni rientra, salvo diverso accordo, nella dotazione organica del Comune.
Le Unioni esercitano le funzioni comunali secondo le previsioni del proprio statuto; vengono inoltre adeguate varie disposizioni organizzative e di coordinamento con altre norme regionali, inclusa la disciplina delle società in house della Regione e degli enti strumentali regionali.
Concertazione Regione-autonomie locali e investimenti strategici
La Regione e gli enti locali coordinano le politiche di sviluppo del sistema integrato Regione-autonomie locali secondo il principio di leale collaborazione. Entro novembre di ogni anno vengono individuati, in forma concertata, gli investimenti strategici di sviluppo sovracomunale da finanziare con risorse regionali.
La Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, definisce con deliberazione le priorità regionali di sviluppo riferite al periodo di mandato, indicando:
- i soggetti istituzionali ammessi alla concertazione;
- gli ambiti di interesse degli investimenti finanziabili;
- gli ambiti e gli interventi esclusi dal finanziamento concertato;
- eventuali priorità nella selezione degli interventi;
- ulteriori vincoli collegati alla normativa vigente.
Gli enti locali presentano entro il 30 settembre di ogni anno una scheda con:
- elenco delle proposte di investimento;
- fabbisogno di finanziamento regionale per ciascun anno del triennio;
- eventuale cofinanziamento;
- stato di avanzamento della spesa degli interventi già finanziati con il metodo concertativo.
Fondo straordinario per gli investimenti sovracomunali
La legge di stabilità, sulla base degli esiti della concertazione e delle risorse disponibili nel triennio, assicura tramite il fondo regionale dedicato una allocazione funzionale delle risorse per gli investimenti degli enti locali e il riparto tra i beneficiari, evitando duplicazioni, sovrapposizioni o sostegno di interventi non sovracomunali o difficilmente realizzabili.
Il fondo è destinato ai Comuni non in Unione, singoli o associati tramite convenzione, e alle Unioni territoriali intercomunali, al fine di garantire la perequazione infrastrutturale dei territori.
Le Direzioni centrali competenti gestiscono concessione, erogazione, monitoraggio, verifica della rendicontazione finale e gli altri adempimenti connessi. Le risorse sono concesse su richiesta dell’ente locale, accompagnata da relazione illustrativa, cronoprogramma e ulteriore documentazione richiesta; l’erogazione avviene sulla base della documentazione prevista dal decreto di concessione, che fissa anche il termine per la rendicontazione finale.
Per la rendicontazione finale si applica la disciplina della rendicontazione semplificata prevista dal testo unico sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso.
Regime transitorio sui finanziamenti concertati 2017-2018
Per gli interventi finanziati con le risorse della concertazione Regione-autonomie locali degli anni 2017 e 2018-2020, la proroga dei termini di rendicontazione finale è disposta con decreto del Direttore del servizio competente, tenendo conto dello stato di avanzamento della spesa. Le economie sono restituite alla Regione. L’eventuale modifica dell’oggetto degli interventi è possibile solo con legge regionale e a parità di Missione e Programma già codificati.
Servizio sociale dei Comuni: nuovo assetto organizzativo
I Comuni esercitano in forma associata, negli ambiti territoriali individuati dalla Giunta regionale, le funzioni comunali in materia sociale, comprese attività, interventi e servizi. L’ambito deve avere una dimensione demografica almeno pari a 45.000 abitanti, ridotta a 25.000 se più della metà degli abitanti risiede in comuni montani o parzialmente montani.
L’esercizio associato assume la denominazione di Servizio sociale dei Comuni (SSC) ed è requisito per accedere agli incentivi regionali.
Il SSC svolge anche attività di supporto al rilascio delle autorizzazioni, alla vigilanza, all’accreditamento e alle verifiche sulle SCIA, relativamente alle funzioni comunali indicate dalla legge.
È consentito a due o più SSC dello stesso territorio sanitario stipulare accordi per gestire in comune uno o più servizi. I Comuni possono inoltre garantire anche singolarmente livelli di assistenza ulteriori e integrativi rispetto a quelli statali e regionali.
Convenzione, enti gestori e rapporti finanziari del SSC
Il SSC è disciplinato da una convenzione promossa dall’Assemblea dei Sindaci e approvata con deliberazioni conformi dei Consigli comunali adottate a maggioranza assoluta.
La convenzione individua la forma di collaborazione, scegliendola tra:
- delega a un Comune capofila;
- delega agli enti del servizio sanitario regionale che assicurano l’assistenza territoriale;
- delega a un’Azienda pubblica di servizi alla persona con sede legale e strutture nel territorio di ambito distrettuale;
- delega alle Unioni territoriali intercomunali;
- altra forma associativa prevista dalla normativa vigente.
La convenzione disciplina, tra l’altro, durata della gestione associata, modello organizzativo, criteri di gestione, compartecipazione degli utenti, rapporti finanziari tra i Comuni, criteri di regolazione con l’ente gestore e modalità di informazione ai Consigli comunali. Deve inoltre prevedere modalità di integrazione sociosanitaria quando il distretto sanitario non coincida con l’ambito del SSC.
Assemblea dei Sindaci e Conferenza regionale dei SSC
In ogni territorio di gestione associata è istituita l’Assemblea dei Sindaci del SSC, promossa dal Sindaco del Comune più popoloso dell’ambito. Ne fanno parte i Sindaci dei Comuni dell’ambito o loro delegati, e l’Assemblea elegge il proprio Presidente.
L’Assemblea svolge funzioni di indirizzo e regolazione sul sistema integrato locale e adotta decisioni vincolanti per gli enti gestori nei limiti della disponibilità finanziaria. In particolare:
- promuove la convenzione istitutiva;
- avvia il processo per il Piano di zona e approva il Piano attuativo annuale;
- definisce linee di programmazione e progettazione;
- destina le risorse del Fondo sociale;
- esprime indirizzi sulla dotazione organica;
- monitora e verifica l’attività dell’ente gestore;
- partecipa alla programmazione sociosanitaria;
- esprime pareri sulla nomina e sulla conferma del Direttore di distretto e sulla verifica dei relativi obiettivi, quando il servizio sanitario territoriale gestisce in delega i servizi socioassistenziali.
Quando più SSC insistono su un unico distretto sanitario, le rispettive Assemblee operano congiuntamente per tali funzioni.
È inoltre istituita la Conferenza regionale dei SSC, organismo permanente di confronto con funzioni consultive e propositive, composto dall’Assessore regionale competente, che la presiede, e dai Presidenti delle Assemblee dei Sindaci. La Conferenza si riunisce almeno due volte l’anno; le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
Regime transitorio per il Servizio sociale dei Comuni
Le convenzioni per l’istituzione e la gestione del SSC devono essere adottate entro il 30 settembre 2019 e diventare efficaci secondo le tempistiche previste, comunque non oltre l’1 gennaio 2020.
Fino all’adozione delle nuove convenzioni e dei relativi atti attuativi, il SSC continua a essere gestito:
- dagli enti gestori già individuati nelle convenzioni vigenti al 30 novembre 2016;
- dall’Unione territoriale intercomunale, limitatamente ai SSC già gestiti dalle Unioni alla data di entrata in vigore della legge.
Restano valide, sino alle nuove convenzioni, le convenzioni in essere al 30 novembre 2016. Se la gestione transitoria è assicurata da Unione territoriale intercomunale, si applicano i regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore della legge.
Quando la gestione transitoria avviene tramite Unione, le funzioni dell’Assemblea dei Sindaci sono svolte dall’Assemblea dell’Unione integrata dai Sindaci dei Comuni dell’ambito territoriale.
Se la nuova convenzione individua un ente gestore diverso da quello che garantiva la gestione associata transitoria, l’ente cessante e quello subentrante concordano il trasferimento del personale e la regolazione dei rapporti giuridici attivi e passivi.
Aziende pubbliche di servizi alla persona
Nelle more del riordino delle Aziende pubbliche di servizi alla persona, le competenze che la legge regionale 19/2003 attribuiva all’Assessore regionale per le autonomie locali sono trasferite all’Assessore regionale e alla Direzione centrale competenti in materia sanitaria, sociosanitaria e sociale.
Il termine del 31 dicembre 2019 previsto dalla legge regionale 19/2003 è prorogato al 31 dicembre 2020.
In via di interpretazione autentica, l’espressione “con criteri imprenditoriali” deve intendersi come “con autonomia imprenditoriale”, precisando che le Aziende pubbliche di servizi alla persona operano secondo criteri di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza.
Consiglio delle autonomie locali
Fino alla scadenza del termine previsto dalla legge regionale 12/2015, resta ferma la composizione del Consiglio delle autonomie locali eletto sulla base degli ambiti territoriali del Servizio sociale dei Comuni nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge regionale 19/2018.
Abrogazioni principali
La legge abroga numerose disposizioni delle precedenti leggi regionali in materia di autonomie locali, Consiglio delle autonomie locali, finanza locale e settore sociale, tra cui una parte significativa della disciplina previgente sulle Unioni territoriali intercomunali e sulle norme finanziarie collegate. L’effetto è quello di riallineare il sistema normativo al nuovo assetto introdotto dalla legge.
Decorrenza
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BUR. Tuttavia, gli articoli relativi a Unioni territoriali intercomunali, finanza locale concertata, Servizio sociale dei Comuni, disposizioni transitorie correlate e abrogazioni principali si applicano dall’1 gennaio 2019.
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