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Legge

L.R. FVG 27/2018

Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale.

Normativa regionaleL.R. FVG 27/2018Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge ridefinisce dal 20 dicembre 2018 l’organizzazione del SSR Friuli Venezia Giulia: istituisce ARCS, AS FO, ASU GI e ASU FC, disciplina rapporti con Università e IRCCS, distretti, conferenze dei sindaci, direzione strategica e reti cliniche. Prevede un transitorio con commissariamenti dal 1° gennaio 2019 e varie soppressioni/abrogazioni, alcune differite al 1° gennaio 2020.

Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale del Friuli Venezia Giulia

Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale del Friuli Venezia Giulia

La legge ridefinisce in modo organico l’assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale del Friuli Venezia Giulia, nel quadro della normativa statale su SSN, aziende sanitarie, università e IRCCS. La disciplina mira a riorganizzare governo, struttura e funzionamento del sistema sanitario e sociosanitario regionale, con una fase transitoria di avvio e riassetto.

Finalità della riforma

La ridefinizione del SSR è orientata a:

  • migliorare presa in carico, continuità assistenziale e integrazione tra percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali;
  • integrare assistenza sanitaria e sociale;
  • coordinare l’assistenza sul territorio e garantire omogeneità dei servizi;
  • migliorare qualità e sicurezza dell’assistenza ospedaliera tramite standard e monitoraggio;
  • valorizzare il distretto sanitario e le reti cliniche;
  • favorire innovazione clinico-professionale e organizzativo-gestionale;
  • riqualificare l’offerta per rendere più efficace la spesa e sostenibile il SSR;
  • valorizzare Università, autonomie locali, volontariato e privato sociale non profit.

Enti del Servizio sanitario regionale

Il SSR è composto da enti dotati di personalità giuridica di diritto pubblico:

  • Azienda regionale di coordinamento per la salute (ARCS);
  • Azienda sanitaria Friuli Occidentale (AS FO);
  • Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (ASU GI);
  • Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale (ASU FC).

Fanno inoltre parte del SSR:

  • IRCCS “Burlo Garofolo” di Trieste;
  • IRCCS “Centro di riferimento oncologico” di Aviano.

Per le aziende sanitarie si applicano le regole del d.lgs. 502/1992 e, per le aziende universitarie, anche quelle del d.lgs. 517/1999. ARCS, ASU GI e ASU FC sono costituite con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta.

Livelli di governo e funzioni di ARCS

La Direzione centrale regionale competente in materia di salute, politiche sociali e disabilità assicura la realizzazione di piani, programmi e obiettivi e svolge indirizzo e vigilanza su ARCS e, tramite questa, sugli altri enti del SSR.

ARCS svolge un ruolo tecnico-specialistico di supporto al governo regionale, in particolare per:

  • acquisti centralizzati di beni e servizi per il SSR e per la Direzione centrale;
  • gestione accentrata di funzioni amministrative e logistiche;
  • gestione del rischio clinico, valutazione della qualità, misurazione degli esiti;
  • valutazione di impatto di innovazioni, tecnologie sanitarie e investimenti;
  • coordinamento e controllo di reti cliniche, governo clinico regionale, formazione, prevenzione collettiva, sanità pubblica, sanità veterinaria, tecnologie sanitarie, sistema informatico e sistema informativo del SSR;
  • funzioni di health technology assessment;
  • osservazione epidemiologica, programmazione attuativa e controllo di gestione;
  • monitoraggio e vigilanza sugli enti del SSR.

Le funzioni di gestione sanitaria accentrata sono delegate ad ARCS secondo le determinazioni e le tempistiche fissate dalla Giunta regionale. La Giunta può inoltre attribuire ulteriori compiti, previa informazione alla Commissione consiliare competente, per analisi, supporto agli enti, funzioni sanitarie accentrate e altre attività di interesse per i sistemi sanitario e sociosanitario.

ARCS può svolgere tali funzioni con proprie strutture, con strutture degli altri enti del SSR o mediante personale acquisito in comando o distacco.

Rapporti con le Università di Trieste e Udine

I rapporti tra SSR e Università di Trieste e Udine sono finalizzati a integrare assistenza, didattica e ricerca per migliorare il servizio pubblico, la formazione e l’innovazione.

Il coordinamento delle funzioni istituzionali avviene tramite protocollo d’intesa ai sensi del d.lgs. 517/1999, tramite le aziende sanitarie universitarie.

Le attività assistenziali necessarie alla didattica e alla ricerca universitaria sono assicurate prioritariamente nei presidi hub di Trieste e Udine. Se tali strutture non sono adeguate, Regione e Università possono concordare l’uso di altre strutture pubbliche. Fino al nuovo protocollo continua ad applicarsi quello già vigente all’entrata in vigore della legge.

Articolazione territoriale: distretti e livelli di assistenza

Le aziende sanitarie regionali erogano le prestazioni per tre livelli di assistenza:

  • prevenzione collettiva e sanità pubblica;
  • assistenza distrettuale;
  • assistenza ospedaliera.

Le aziende b), c) e d) articolano il territorio in distretti individuati dal vertice aziendale, previo parere obbligatorio dei Comuni interessati entro 30 giorni. È prevista una popolazione minima di 50.000 abitanti, con deroghe per zone montane, comuni turistici e aree a bassa densità. Il territorio del distretto coincide con l’ambito del Servizio sociale dei Comuni o ne è multiplo; se tale ambito supera 200.000 abitanti, il distretto può costituirne una frazione.

Conferenze dei sindaci e partecipazione degli enti locali

I Comuni di ciascuna azienda sanitaria esprimono, tramite la Conferenza dei sindaci, i bisogni di salute della popolazione alla Regione e al Consiglio delle autonomie locali, che svolge le funzioni di Conferenza permanente.

La Conferenza può operare anche tramite rappresentanze di sindaci su due livelli:

  • area vasta;
  • distretto.

La composizione e le modalità di funzionamento sono definite con regolamento approvato a maggioranza assoluta dei sindaci.

Le Conferenze dei sindaci esercitano le funzioni previste dalla normativa statale e regionale richiamata e rendono il parere sulla nomina del direttore dei servizi sociosanitari entro 15 giorni dalla richiesta.

Direzione strategica aziendale

La composizione della direzione strategica varia a seconda dell’ente:

  • ARCS: direttore generale, direttore amministrativo e direttori di struttura individuati nell’atto aziendale; se vi sono funzioni sanitarie accentrate, anche direttore sanitario e direttore dei servizi sociosanitari;
  • AS FO e aziende sanitarie universitarie: direttore generale, amministrativo, sanitario e dei servizi sociosanitari;
  • IRCCS: direttore generale, amministrativo, sanitario e scientifico.

Al direttore dei servizi sociosanitari si applica il trattamento giuridico, economico e previdenziale previsto per direttore amministrativo o sanitario, in quanto compatibile. Egli mantiene rapporti costanti con la Conferenza dei sindaci, coadiuva il direttore generale sulle funzioni sociosanitarie, partecipa alla direzione aziendale, può dirigere le attività socio-assistenziali delegate dai Comuni e vigila sul coordinamento delle funzioni distrettuali. Gli incarichi di vertice sono conferiti secondo il d.lgs. 171/2016.

Strutture aziendali, hub and spoke e reti cliniche

Il modello ordinario di gestione operativa è l’organizzazione dipartimentale.

Le strutture aziendali possono essere:

  • complesse;
  • semplici;
  • piattaforme assistenziali.

Esse sono individuate in base a disciplina, funzioni e bacino d’utenza e, tramite l’atto aziendale, ricevono responsabilità professionali e gestionali. Più strutture possono costituire dipartimenti clinici, gestionali o funzionali.

L’assistenza è organizzata secondo il modello hub and spoke e secondo il principio delle reti cliniche. I presidi hub sono integrati e coordinati con gli spoke; entrambi hanno autonomia organizzativa, gestionale e contabile, con dirigenti di presidio e centri di costo e responsabilità. Anche le sedi ospedaliere, quali articolazioni dei presidi, dispongono di autonomia analoga.

Le reti cliniche sono il modello organizzativo per assicurare presa in carico e continuità assistenziale attraverso relazioni tra professionisti, strutture e servizi di diversa tipologia e livello. L’organizzazione dell’assistenza deve garantire integrazione:

  • tra i presidi dell’azienda;
  • tra presidi e area territoriale;
  • tra reti cliniche regionali.

Gli IRCCS Burlo Garofolo e CRO partecipano alla organizzazione e conduzione delle reti cliniche.

Governo clinico e percorsi di cura

Il governo clinico dei percorsi di cura si fonda su:

  • percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali strutturati e standardizzati;
  • gestione del rischio clinico e valutazione della qualità;
  • misurazione degli esiti;
  • valutazione dell’impatto di innovazioni e tecnologie sanitarie.

Il sistema è orientato a garantire al paziente, indipendentemente da accesso e residenza:

  • le prestazioni previste nei percorsi strutturati;
  • la permanenza, quando possibile, nella sede assistenziale più vicina alla residenza anche tramite mobilità dei professionisti;
  • l’eventuale invio guidato all’hub, con rientro allo spoke a completamento del percorso.

Il governo clinico valorizza competenze professionali e uso efficiente delle risorse.

Successione, trasformazioni e soppressioni degli enti

ARCS, con sede legale a Udine, dal 1° gennaio 2019 succede nel patrimonio, nelle funzioni e nei rapporti giuridici dell’Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi.

L’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale” assume la denominazione di Azienda sanitaria Friuli Occidentale.

La ASU GI, con sede a Trieste, costituita entro il 1° gennaio 2020, succede nel patrimonio dell’Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste e in parte del patrimonio dell’AAS n. 2 “Bassa Friulana-Isontina” relativo alle sedi ospedaliere di Gorizia e Monfalcone e ai distretti alto e basso isontino.

La ASU FC, con sede a Udine, costituita entro il 1° gennaio 2020, succede nel patrimonio dell’Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine, in parte del patrimonio dell’AAS n. 2 relativo alle sedi di Latisana e Palmanova e ai distretti est e ovest, nonché nel patrimonio dell’AAS n. 3 “Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli”.

Ai nuovi enti sono trasferiti i rapporti giuridici attivi e passivi, compresi quelli di lavoro, riferiti alle funzioni connesse ai livelli di assistenza indicati.

Dalla data di costituzione dei nuovi enti sono soppressi:

  • l’Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi;
  • l’AAS n. 2 “Bassa Friulana-Isontina”;
  • l’AAS n. 3 “Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli”;
  • l’Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste;
  • l’Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine.

Regime transitorio, commissariamento e atti aziendali

Dal 1° gennaio 2019 decadono gli incarichi in essere al 31 dicembre 2018 di direttore generale, amministrativo, sanitario e dei servizi sociosanitari presso i principali enti interessati dalla riforma.

In attesa delle nomine dei direttori generali sono nominati commissari straordinari:

  • per ARCS;
  • un commissario unico per ASU integrata di Trieste e AAS n. 2;
  • un commissario unico per ASU integrata di Udine e AAS n. 3.

I commissari durano 12 mesi, prorogabili di ulteriori 6 mesi, e si applica loro il regime dei direttori generali. Per i commissari degli enti universitari è acquisita l’intesa dell’Università entro 8 giorni; decorso il termine senza diniego motivato del Rettore, l’intesa si intende acquisita.

I commissari:

  • esercitano tutti i poteri di gestione;
  • predispongono gli atti necessari al nuovo assetto del SSR;
  • coordinano le attività di riordino;
  • assicurano la continuità assistenziale, anche mantenendo e sviluppando i servizi negli spoke.

Il commissario di ARCS adotta entro 6 mesi l’atto aziendale dell’ente. I commissari elaborano entro il 31 dicembre 2019 l’atto di organizzazione e funzionamento dei nuovi enti, così da consentire ai nuovi direttori generali di adottare entro 6 mesi dalle nomine il nuovo atto aziendale.

Fino all’adozione dei nuovi atti aziendali resta efficace quello vigente.

I commissari definiscono inoltre, con intese reciproche, i rapporti di debito/credito, le spese di manutenzione, i rapporti in corso e l’eventuale uso degli immobili.

I commissari sono coadiuvati da vicecommissari con funzioni corrispondenti a direttore amministrativo, sanitario e, ove previsto, socio-sanitario; per ARCS è previsto anche un vicecommissario con funzioni di coordinamento per l’attuazione del nuovo assetto.

Trasferimento dei beni e rapporti giuridici

I commissari adottano un atto ricognitivo dei beni e dei rapporti oggetto di trasferimento, che viene trasmesso alla Direzione centrale competente.

Il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili, nonché di ogni altro rapporto giuridico attivo e passivo, avviene a titolo gratuito. Il decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta, che prende atto della ricognizione costituisce titolo per la trascrizione nei registri mobiliari e immobiliari.

Disposizioni transitorie su bilanci e nomine

Per il 2019, in deroga alla disciplina ordinaria, il termine per l’adozione del programma annuale e del bilancio preventivo degli enti del SSR è prorogato al 31 marzo 2019.

Nelle more della costituzione delle Conferenze dei sindaci, il parere sulla nomina del direttore dei servizi sociosanitari è espresso a maggioranza dei voti dei Comuni interessati e reso dal sindaco più anziano d’età.

Norme finanziarie, abrogazioni e rinvii

All’attuazione della legge si provvede con il fondo sanitario regionale.

La legge sostituisce i riferimenti all’elenco regionale dei direttori generali con quelli all’elenco nazionale dei soggetti idonei previsto dal d.lgs. 171/2016.

Sono abrogate numerose disposizioni della legge regionale 17/2014 e altre norme collegate, con alcune abrogazioni immediate e altre differite al 1° gennaio 2019 o al 1° gennaio 2020. I richiami normativi e regolamentari alle disposizioni abrogate si intendono fatti alle norme corrispondenti della presente legge.

Per quanto non disciplinato, continuano ad applicarsi il d.lgs. 502/1992, il d.lgs. 517/1999 e le altre norme statali e regionali vigenti.

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