Sentenza del 12/06/2017 n. 4088 - Comm. Trib. Prov. Milano
ISTANZA DI RIMBORSO - Erronea rivalutazione terreno agricolo - Imposta sostitutiva - Diritto restituzione indebito oggettivo - Sussistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la restituzione dell’imposta sostitutiva pagata per rideterminare il valore di acquisto del terreno agricolo ai sensi degli artt. 5 e 7 della legge n. 448/2000. Il versamento era stato effettuato sul presupposto, poi rivelatosi erroneo, che una futura vendita del terreno avrebbe generato una plusvalenza imponibile. Venuto meno tale presupposto, il contribuente ha sostenuto di avere diritto alla restituzione della somma versata indebitamente.
La decisione
La domanda di rimborso è stata ritenuta fondata. Il diritto alla restituzione delle somme pagate in eccedenza o per errore ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 602/1973 costituisce una specifica applicazione, nell’ordinamento tributario, del generale principio civilistico dell’indebito oggettivo previsto dall’art. 2033 c.c. Pertanto, l’imposta sostitutiva versata per la rivalutazione del terreno deve essere restituita quando il contribuente abbia aderito all’agevolazione sulla base dell’erronea convinzione che sarebbe sorta una plusvalenza tassabile.
Norme richiamate
Art. 38 del d.P.R. n. 602/1973
Il contribuente può chiedere il rimborso delle somme pagate in eccedenza o per errore.
La disposizione riconosce il diritto alla restituzione dei tributi non dovuti o versati in misura superiore a quella corretta e si applica, secondo la decisione, a tutti i tipi di imposta.
Art. 2033 del codice civile
Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato.
La norma esprime il principio generale dell’indebito oggettivo: quanto pagato senza una giusta causa deve essere restituito. Tale principio è applicabile estensivamente anche in materia tributaria.
Artt. 5 e 7 della legge n. 448/2000
Prevedono la possibilità di rideterminare il valore di acquisto di terreni mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva, al fine di determinare eventuali plusvalenze imponibili in caso di cessione.
Massime di principio
- Il pagamento di un’imposta o di un’imposta sostitutiva non impedisce il rimborso quando risulti successivamente che mancava il presupposto impositivo o agevolativo.
- L’adesione a una procedura di rivalutazione fiscale può essere contestata ai fini del rimborso se è stata effettuata sulla base di un errore riguardante l’esistenza futura di una plusvalenza imponibile.
- Il principio dell’indebito oggettivo opera anche nei rapporti tributari: l’Amministrazione non può trattenere somme prive di una giusta causa normativa.
- Per ottenere il rimborso occorre dimostrare il pagamento, l’assenza o il venir meno del presupposto dell’imposta e il rispetto dei termini e delle modalità previste per la presentazione dell’istanza.
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