Cassazione Penale, Sentenza n. 16400/2025 del 30/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte Suprema ha dichiarato inammissibile il ricorso ex art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., a seguito della rinuncia all'impugnazione. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, commisurata al grado di colpa ritenuto nel determinare la causa dell'inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto un ricorso straordinario avverso la sentenza della Corte di Cassazione (Sezione Sesta) del 29/05/2024. Successivamente è stata depositata in cancelleria una rinuncia all'impugnazione sottoscritta e con firma autenticata dal difensore del ricorrente. Pertanto la Corte ha ritenuto che il ricorso non potesse proseguire in quanto l'interesse all'impugnazione era venuto meno per effetto della rinuncia.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. d), codice di procedura penale
art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
La norma è stata interpretata come disposizione che consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso quando viene rinunciata l'impugnazione; la declaratoria può essere accompagnata dalla condanna alle spese e dall'irrogazione di somme alla Cassa delle Ammende in relazione al grado di colpa del ricorrente.
Massime di principio
- La rinuncia all'impugnazione comporta, in genere, la perdita dell'interesse ad agire e determina l'inammissibilità del ricorso.
- Anche una rinuncia formale e autenticata non esclude la possibilità che il giudice condanni il rinunciante alle spese e a somme a titolo di ammenda se ritiene che la condotta abbia comunque determinato un inutile aggravio del procedimento; la misura è commisurata al grado di colpa.
- La sottoscrizione autenticata della rinuncia da parte del difensore è elemento formale rilevante per la validità della rinuncia stessa.
- Per evitare la condanna alla Cassa delle Ammende, il difensore/difensore e il ricorrente dovrebbero valutare tempestivamente la situazione processuale e, se possibile, motivare la rinuncia o tentare soluzioni alternative che riducano il danno procedurale.
- La declaratoria di inammissibilità per rinuncia non determina di per sé una valutazione sul merito della controversia: chi rinuncia perde la possibilità di ottenere un riesame ma non ottiene una decisione di merito favorevole.
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