Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16400/2025 del 30/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte Suprema ha dichiarato inammissibile il ricorso ex art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., a seguito della rinuncia all'impugnazione. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, commisurata al grado di colpa ritenuto nel determinare la causa dell'inammissibilità.

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto un ricorso straordinario avverso la sentenza della Corte di Cassazione (Sezione Sesta) del 29/05/2024. Successivamente è stata depositata in cancelleria una rinuncia all'impugnazione sottoscritta e con firma autenticata dal difensore del ricorrente. Pertanto la Corte ha ritenuto che il ricorso non potesse proseguire in quanto l'interesse all'impugnazione era venuto meno per effetto della rinuncia.

Norme richiamate

  • art. 591, comma 1, lett. d), codice di procedura penale

    art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.

    La norma è stata interpretata come disposizione che consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso quando viene rinunciata l'impugnazione; la declaratoria può essere accompagnata dalla condanna alle spese e dall'irrogazione di somme alla Cassa delle Ammende in relazione al grado di colpa del ricorrente.

Massime di principio

  • La rinuncia all'impugnazione comporta, in genere, la perdita dell'interesse ad agire e determina l'inammissibilità del ricorso.
  • Anche una rinuncia formale e autenticata non esclude la possibilità che il giudice condanni il rinunciante alle spese e a somme a titolo di ammenda se ritiene che la condotta abbia comunque determinato un inutile aggravio del procedimento; la misura è commisurata al grado di colpa.
  • La sottoscrizione autenticata della rinuncia da parte del difensore è elemento formale rilevante per la validità della rinuncia stessa.
  • Per evitare la condanna alla Cassa delle Ammende, il difensore/difensore e il ricorrente dovrebbero valutare tempestivamente la situazione processuale e, se possibile, motivare la rinuncia o tentare soluzioni alternative che riducano il danno procedurale.
  • La declaratoria di inammissibilità per rinuncia non determina di per sé una valutazione sul merito della controversia: chi rinuncia perde la possibilità di ottenere un riesame ma non ottiene una decisione di merito favorevole.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.