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Sentenza

Sentenza del 22/11/2024 n. 1045 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune aveva notificato alla società R. avvisi di accertamento TARI per gli anni 2013-2016 (avv. n. 746, 747, 748, 749/2018) ritenendo tassabile, per una superficie di 1.614 mq (riduzione del 50% sui dati catastali), il parcheggio coperto sottostante il centro commerciale, utilizzato dalla clientela e dal personale. R. aveva impugnato gli avvisi davanti alla CTP sostenendo l'esenzione di tali aree ai sensi dell'art. 14, comma 4 D.L. n. 201/2011, dell'art. 1, comma 641 L. n. 147/2013 e del regolamento comunale (art. 5 Reg. TARES/ TARI), che avrebbero dovuto escludere dalla tassazione le aree pertinenziali; la CTP aveva accolto il ricorso della società. Il Comune ha proposto appello contro tale decisione, deducendo errata interpretazione normativa e richiamando il consolidato orientamento di legittimità che considera i parcheggi aree presumibilmente produttive di rifiuti.

La decisione

La Corte di Giustizia Tributaria dell'Emilia-Romagna (sez. XIV) ha accolto l'appello del Comune, ritenendo che l'eccezione normativa sulle aree pertinenziali sia di stretta interpretazione e non si estenda ai parcheggi coperti destinati all'utilizzo della clientela. La Corte ha richiamato la giurisprudenza della Cassazione (più sentenze) secondo cui aree frequentate da persone, anche se coperte o dichiarate ad uso pubblico, sono presuntivamente produttive di rifiuti e quindi soggette a TARI, salvo prova contraria a carico del contribuente circa l'inidoneità alla produzione di rifiuti o la reale pertinenzialità. Perciò la Corte ha confermato gli avvisi di accertamento n. 746-749/2018 per gli anni 2013-2016 (importi indicati negli avvisi: €6.068,00 per il 2013; €5.863,00 per il 2014; €6.533,00 per il 2015; €6.631,00 per il 2016) e ha condannato la società alle spese di giudizio, liquidate in complessivi €2.920,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 641, Legge 27 dicembre 2013, n. 147

    "escludere dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva"

    La Corte interpreta la disposizione in senso restrittivo: l'esenzione riguarda solo le aree scoperte effettivamente accessorie/pertinenziali e prive di autonomia di utilità, non i parcheggi coperti o aree frequentate da persone che sono presuntivamente produttive di rifiuti.

  • art. 62, comma 3, d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    Principio applicabile anche alla TARI: la tassa si applica a chiunque occupi o conduca locali o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio/pertinenza. Si instaura una presunzione relativa di produzione di rifiuti per le aree frequentate da persone; l'onere di provare l'esenzione spetta al contribuente.

  • art. 62, comma 1, d.lgs. 507/1993 (richiamato)

    Stabilisce la generale tassabilità delle superfici; la giurisprudenza chiarisce che il collegamento funzionale con l'attività produttiva non comporta di per sé esclusione dalla tassazione per aree quali parcheggi, mensa, uffici, magazzini.

  • art. 14, comma 4, D.L. n. 201/2011 (richiamato)

    Riferimento normativo invocato dalla contribuente per l'esenzione, ma letto in combinato con la L. 147/2013 e la giurisprudenza la Corte ritiene che non giustifichi l'esenzione dei parcheggi coperti aperti al pubblico.

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 12, 15 (disciplina spese di lite)

    Richiamati in relazione alla liquidazione delle spese: la Corte conferma che, quando l'amministrazione è assistita in giudizio da propri funzionari, la liquidazione delle spese avviene applicando le disposizioni vigenti (ora d.lgs. 156/2015) con la riduzione del 20% dell'importo complessivo.

  • d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156, art. 9, comma 1, lett. f) n. 2-sexies

    Norma attualmente vigente per la liquidazione del compenso alle pubbliche amministrazioni assistite da propri funzionari: si applicano le disposizioni per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con riduzione del 20% dell'importo complessivo.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (esempi citati)

    "i parcheggi sono aree frequentate da persone e, quindi, presuntivamente produttive di rifiuti" (più sentenze: Cass. 13/03/2015 n.5047; 17/07/2017 n.17311; 18/07/2019 n.19328; 11/04/2018 n.8908; ecc.)

    Orientamento consolidato: le aree (coperte o scoperte) frequentate dal pubblico sono presumibilmente produttive di rifiuti e quindi tassabili; l'onere probatorio dell'esenzione grava sul contribuente.

Massime di principio

  • I parcheggi (coperti o scoperti) aperti e frequentati dal pubblico o dai clienti di un esercizio sono, di regola, presuntivamente produttivi di rifiuti e quindi soggetti a TARI salvo prova contraria.
  • L'esenzione per aree pertinenziali/ accessorie prevista dalla normativa deve essere interpretata restrittivamente: riguarda aree scoperte e realmente ancillari prive di autonoma utilità, non i parcheggi con funzione di servizio al pubblico.
  • Il presupposto impositivo è l'occupazione o detenzione del locale/area: il titolo giuridico (pubblico o privato, uso pubblico o riservato) non esclude automaticamente la tassazione.
  • L'onere di provare l'esenzione spetta al contribuente: deve essere dedotta nella denuncia originaria o di variazione e supportata da documentazione oggettiva che attesti l'inidoneità dell'area a produrre rifiuti o la sua effettiva pertinenzialità.
  • In contenziosi successivi, i giudici d'appello seguono il consolidato orientamento della Cassazione; la mancata formulazione di specifiche censure di legittimità limita la sindacabilità di accertamenti di fatto.
  • Se l'ente impositore si difende in giudizio con propri funzionari, in caso di soccombenza del contribuente le spese sono liquidate secondo le tabelle per avvocati con la riduzione del 20% prevista dalla normativa vigente.

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