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Sentenza

Sentenza del 22/11/2024 n. 830 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo

IMU - in caso di risoluzione del contratto di leasing per inadempimento del conduttore l'obbligo di corrispondere il tributo si trasla sul proprietario anche in caso di mancata restituzione del bene - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento IMU e TASI anno 2016 relativo a immobile concesso in leasing finanziario alla s.r.l. E.: la banca (locatore) deduceva che il contratto era stato risolto per morosità del conduttore ma il conduttore aveva continuato ad occupare l'immobile; sosteneva quindi che l'obbligo tributario (soprattutto IMU) gravasse sul conduttore fino all'effettiva restituzione del bene e chiedeva l'elisione delle sanzioni per l'incertezza interpretativa della norma.

La decisione

L'appello della banca è stato respinto. Il Giudice ha richiamato l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione (in particolare nn. 25249/2019 e 29973/2019 e successive) secondo cui, in caso di risoluzione del contratto di leasing per inadempimento del conduttore, il contratto cessa d'avere efficacia e il conduttore non è più soggetto passivo IMU: l'obbligo di versamento dell'IMU si trasferisce sul proprietario. Poiché l'avviso di accertamento è stato notificato dopo che l'iniziale contrasto giurisprudenziale era stato ormai risolto, non sussisteva incertezza che giustificasse l'elisione delle sanzioni. Spese di grado liquidate in € 1.000 a carico dell'appellante.

Norme richiamate

  • d.lgs. 23/2011, art. 9 comma 1

    il conduttore è obbligato per tutta la durata del contratto

    La norma individua il conduttore quale soggetto passivo dell'IMU per tutta la durata del contratto; la giurisprudenza ha interpretato che la 'durata' si estende fino alla durazione effettiva del rapporto contrattuale, ma la risoluzione per inadempimento fa cessare il contratto e quindi l'obbligo del conduttore.

  • legge 147/2013, art. 1 comma 672

    la durata del contratto comprende il lasso temporale che va dalla nascita del rapporto fino all'effettiva restituzione del bene

    Questa disposizione è stata utilizzata per sostenere che, ove il bene non venga restituito, il conduttore resta obbligato fino alla restituzione (rilevante soprattutto per la TASI); tuttavia la Cassazione ha distinto tra diversa disciplina della TASI e dell'IMU in caso di risoluzione per inadempimento.

  • Cassazione civile, n. 25249/2019

    Ha stabilito che, in caso di risoluzione del contratto di leasing per inadempimento del conduttore, il contratto cessa d'avere efficacia e il conduttore non è più soggetto passivo dell'IMU, con conseguente traslazione dell'obbligo sul proprietario.

  • Cassazione civile, n. 29973/2019

    Conferma dell'orientamento secondo cui la risoluzione per inadempimento interrompe la titolarità del conduttore rispetto all'obbligo IMU e trasferisce la posizione tributaria sul proprietario.

  • Cassazione civile, nn. 13120/2022, 26057/2022, 6844/2023

    Ulteriori pronunce che hanno consolidato l'orientamento giurisprudenziale favorevole alla traslazione dell'onere IMU sul proprietario in caso di risoluzione per inadempimento.

  • Cassazione civile, nn. 13793/2019 e 19166/2019 (contrapposte)

    Pronunce di segno opposto che avevano originato un contrasto giurisprudenziale successivamente superato dalle decisioni sopra citate.

Massime di principio

  • In caso di risoluzione del contratto di leasing per inadempimento del conduttore, la giurisprudenza di legittimità prevalente considera il contratto cessato: l'IMU è dovuta dal proprietario (locatore) e non più dal conduttore.
  • La persistente detenzione materiale del bene da parte del conduttore dopo la risoluzione non è sufficiente, di per sé, a mantenere per quest'ultimo la qualità di soggetto passivo IMU quando la risoluzione abbia fatto venir meno gli effetti contrattuali.
  • La TASI può seguire regole diverse: la disposizione di legge che estende la 'durata' fino all'effettiva restituzione è stata invocata per attribuire la TASI al detentore fino alla riconsegna, pertanto occorre esaminare separatamente IMU e TASI.
  • Per le sanzioni tributarie è determinante il quadro giurisprudenziale esistente alla data di notifica dell'avviso: se è ormai consolidato un orientamento autorevole, il contribuente non può validamente invocare l'incertezza per ottenere l'elisione delle sanzioni; se invece permaneva un contrasto non risolto, la mancata conoscenza della corretta interpretazione può giustificare l'attenuazione o la rimozione delle sanzioni.
  • In casi simili verificare sempre (i) la data di risoluzione del contratto, (ii) la data di effettiva restituzione del bene, (iii) la data di notifica degli atti impositivi e (iv) la giurisprudenza prevalente a tali date.
  • Consiglio pratico: in presenza di contenziosi o di detenzione protratta dopo risoluzione, valutare tempestivamente iniziative (richiesta di accertamento con adesione, istanza di sospensione, provvedimenti cautelari) e consulenza legale per ridurre il rischio di sanzioni.

Testo integrale

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